TAR Bari, sez. III, sentenza breve 2011-05-11, n. 201100706

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. III, sentenza breve 2011-05-11, n. 201100706
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201100706
Data del deposito : 11 maggio 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01454/2010 REG.RIC.

N. 00706/2011 REG.PROV.COLL.

N. 01454/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 31, 117 e 74 c.p.a.;
sul ricorso numero di registro generale 1454 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
EOS s.a.s. di C S &
Co., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. V P, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Associato Trevi in Bari, via Tommaso Fiore, n. 62;

contro

Comune di Corato;

per l'accertamento e la declaratoria di illegittimità

“ del silenzio – inadempimento serbato dall’amministrazione comunale in merito alla richiesta di rilascio del titolo abilitativo per l’installazione di cartelli pubblicitari monofacciali di

MQ

18 (6x3 m).”

nonché

quanto al ricorso per motivi aggiunti notificato il 21 dicembre 2010 e depositato nella Segreteria del Tribunale il 19 gennaio 2011:

per l’annullamento, previa sospensiva dell’efficacia,

“- della nota prot. n. 32418 del 22.10.2010 con la quale l’amministrazione comunale ha comunicato la sospensione del procedimento amministrativo teso al rilascio del titolo abilitativo per l’installazione di cartelli pubblicitari monofacciali di

MQ

18 (6x3 m), nonché della nota del 14.03.2008 del dirigente del settore lavori pubblici, prot. n. 8432;

- di ogni atto ai predetti connesso, presupposto, e/o consequenziale, ancorchè non conosciuto dal ricorrente;”


Visto il ricorso avverso il silenzio, con i relativi allegati;

Visto il ricorso per motivi aggiunti, con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista l’ordinanza istruttoria n. 279 del 17 dicembre 2010 e la documentazione conseguentemente depositata;

Visti gli artt. 35, comma 1, lettera c) e 85, comma 9, c.p.a.;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2011 la dott.ssa R G e udito per la parte ricorrente il difensore, l’avv. V P;


CONSIDERATO che con ricorso ritualmente notificato in data 17 settembre 2010 e depositato nella Segreteria del Tribunale il 6 ottobre 2010, la EOS s.a.s. di C S &
Co., ha chiesto l’accertamento e la declaratoria di illegittimità del silenzio – inadempimento serbato dal Comune di Corato sulla richiesta di rilascio del titolo abilitativo per l’installazione di cartelli pubblicitari monofacciali di mq. 18 (6 x 3);

CONSIDERATO che il Sindaco del Comune di Corato ha ritenuto opportuno trasmettere i chiarimenti forniti in merito alla suddetta richiesta alla società ricorrente con nota del Settore Lavori Pubblici prot. n. 32418 del 22 ottobre 2010, depositata in giudizio in data 16 novembre 2010;

CONSIDERATO che alla camera di consiglio del 3 dicembre 2010 questa Sezione con ordinanza istruttoria n. 279 ha ritenuto che, ai fini del decidere, occorresse disporre incombenti istruttori in capo al competente dirigente del Settore Lavori Pubblici del Comune di Corato volti ad acquisire gli elementi di giudizio specificati nell’ordinanza stessa e rinviare la trattazione della causa alla camera di consiglio del 10 febbraio 2011;

VISTO il ricorso per motivi aggiunti, proposto ex art 117, comma 5, c.p.a, notificato il 21 dicembre 2010 e depositato nella Segreteria del Tribunale il 19 gennaio 2011, con il quale la EOS s.a.s. ha chiesto l’annullamento della suddetta nota prot. n. 32418 del 22 ottobre 2010 con la quale l’amministrazione comunale le aveva comunicato la sospensione del procedimento amministrativo per cui è causa, nonché della nota del 14.03.2008 del dirigente del settore lavori pubblici, prot. n. 8432;

CONSIDERATO che nella camera di consiglio del 10 febbraio 2011 la trattazione della causa è stata rinviata alla camera di consiglio del 28 aprile 2011, alla luce della documentazione depositata dal Comune intimato in ottemperanza alla suddetta ordinanza istruttoria e su richiesta di parte ricorrente depositata il 9 febbraio 2011;

RILEVATO che il Comune di Corato ha successivamente depositato, in data 28 febbraio 2011, oltre a relazione sostitutive di quelle già inviate, per la rilevata esistenza nelle prime di meri errori di indicazione numerica delle pratiche istruite, copia delle comunicazioni inviate alla società ricorrente in merito alle istruttorie delle pratiche stesse;
in particolare per alcune istanze copia delle comunicazioni con le quali tali istanze sono state ritenute meritevoli di accoglimento, seppure da integrare con elaborati scritto-grafici nella nota stessa specificati e per altre istanze copia delle comunicazioni con le quali è stato comunicato alla società ricorrente il relativo preavviso di rigetto, ai sensi dell’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990;

RITENUTO, pertanto, di dover dichiarare conseguentemente l’improcedibilità del ricorso avverso il silenzio per sopravvenuto difetto di interesse atteso che l’Amministrazione si è pronunciata in merito;

RITENUTO di dover evidenziare che, per ragioni di economia processuale, non si è proceduto alla conversione del rito del silenzio con quello ordinario, alla luce della proposizione del ricorso per motivi aggiunti ex art 117, comma 5, c.p.a. depositato nella Segreteria del Tribunale il 19 gennaio 2011 dalla EOS s.a.s. di C S &
Co. in quanto, a seguito della improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse del ricorso avverso il silenzio è altresì improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse anche il ricorso per motivi aggiunti alla luce della sopra specificata documentazione prodotta dal Comune di Corato in ottemperanza all’ordinanza istruttoria n. 279 del 17 dicembre 2010 disposta da questa Sezione;

CONSIDERATO, altresì, che nella camera di consiglio del 28 aprile 2011 la difesa di parte ricorrente ha concordato sul sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del gravame, alla luce di quanto sopra esposto;

RITENUTO, quanto alle spese, che alla luce dell’esito della causa e del comportamento tenuto dal Comune di Corato, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese tra le parti.

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