TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2023-05-18, n. 202308515
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Testo completo
Pubblicato il 18/05/2023
N. 08515/2023 REG.PROV.COLL.
N. 13565/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13565 del 2018, proposto da
-OMISSIS- con domicilio digitale presso gli indirizzi di posta elettronica certificata, come risultanti dai registri di giustizia, degli avvocati F P, R R, A M e A C che lo rappresentano e difendono nel presente giudizio
contro
MINISTERO DELL’INTERNO – DIPARTIMENTO DELLA POLIZIA DI STATO, in persona del Ministro p.t., con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, come risultante dai registri di giustizia, dell’Avvocatura Generale dello Stato che ex lege lo rappresenta e difende nel presente giudizio
nei confronti
-OMISSIS- non costituita in giudizio
per l'annullamento
del decreto del 24/07/18 emesso dal Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza nella parte in cui dispone che, “ per effetto dell’art. 34 del d.P.C.M. 23 marzo 2011, n. 1, la carriera del dott. -OMISSIS-, con riferimento al periodo compreso tra il 10 settembre 2008 ed il 16 luglio 2018, è così ricostruita: Promosso, alla data del 1° gennaio 2018, -OMISSIS- della carriera dei funzionari della Polizia di Stato ”,
e per la condanna del Ministero dell’interno ad effettuare la ricostruzione della carriera del ricorrente attribuendogli la qualifica di Primo Dirigente con decorrenza dal 01/01/14, ovvero con la decorrenza ritenuta di giustizia o, comunque, la sua ammissione al relativo scrutinio per merito comparativo ex art. 7 d. lgs. n. 334/00, ovvero alla diversa modalità di accesso a tale qualifica che verrà determinata dal TAR.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87 comma 4 bis c.p.a.;
Relatore il dott. Michelangelo Francavilla all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 aprile 2023 tenutasi in modalità da remoto come previsto dall’art. 87 comma 4 bis c.p.a.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato il 12/11/18 e depositato il 23/11/18 -OMISSIS- ha impugnato il decreto del 24/07/18, emesso dal Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, nella parte in cui dispone che, “ per effetto dell’art. 34 del d.P.C.M. 23 marzo 2011, n. 1, la carriera del dott. -OMISSIS-, con riferimento al periodo compreso tra il 10 settembre 2008 ed il 16 luglio 2018, è così ricostruita: Promosso, alla data del 1° gennaio 2018, -OMISSIS- della carriera dei funzionari della Polizia di Stato ”, ed ha chiesto la condanna del Ministero dell’interno ad effettuare la ricostruzione della carriera del ricorrente attribuendogli la qualifica di Primo Dirigente con decorrenza dal 01/01/14, ovvero con la decorrenza ritenuta di giustizia, o, comunque, la sua ammissione al relativo scrutinio per merito comparativo ex art. 7 d. lgs. n. 334/00, ovvero alla diversa modalità di accesso a tale qualifica che verrà determinata dal TAR.
Il Ministero dell’interno, costituitosi in giudizio con comparsa depositata il 12/12/18, ha concluso per la reiezione del gravame.
Con ordinanza n.-OMISSIS- del -OMISSIS- il Tribunale ha respinto l’istanza cautelare presentata dal ricorrente.
Con ordinanza n. -OMISSIS- il Tribunale ha ordinato al Ministero dell’interno di depositare in giudizio la documentazione ivi indicata.
All’udienza di riduzione dell’arretrato del 14/04/23 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è parzialmente fondato e, nei limiti di quanto in prosieguo specificato, merita accoglimento.
Dagli atti risulta che:
- il ricorrente, nominato Vice Commissario della Polizia di Stato in prova in data 25/01/94, con D.P.C.M. dell’11/07/08 è stato trasferito alla -OMISSIS-, svolgendo la propria attività presso l’-OMISSIS- prima e, dal 25/06/2016, presso l’-OMISSIS-con il grado di funzionario II fascia livello C;
- con D.P.C.M. dell’11/07/18 è stato disposto il rientro del ricorrente presso l’amministrazione di provenienza per “ cessate esigenze di servizio ” ai sensi dell’art. 6 lettera b) del D.P.C.M. n. 7 del 1980;
- con decreto del 24/07/18, impugnato nel presente giudizio, il Ministero dell’interno, considerato “ che il dott. -OMISSIS-, durante il periodo di servizio svolto presso la -OMISSIS-, ha conseguito la qualifica di Funzionario di livello 2 – funzionario superiore, cosicché allo