TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2023-05-18, n. 202308515

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2023-05-18, n. 202308515
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202308515
Data del deposito : 18 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/05/2023

N. 08515/2023 REG.PROV.COLL.

N. 13565/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 13565 del 2018, proposto da
-OMISSIS- con domicilio digitale presso gli indirizzi di posta elettronica certificata, come risultanti dai registri di giustizia, degli avvocati F P, R R, A M e A C che lo rappresentano e difendono nel presente giudizio

contro

MINISTERO DELL’INTERNO – DIPARTIMENTO DELLA POLIZIA DI STATO, in persona del Ministro p.t., con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, come risultante dai registri di giustizia, dell’Avvocatura Generale dello Stato che ex lege lo rappresenta e difende nel presente giudizio

nei confronti

-OMISSIS- non costituita in giudizio

per l'annullamento

del decreto del 24/07/18 emesso dal Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza nella parte in cui dispone che, “ per effetto dell’art. 34 del d.P.C.M. 23 marzo 2011, n. 1, la carriera del dott. -OMISSIS-, con riferimento al periodo compreso tra il 10 settembre 2008 ed il 16 luglio 2018, è così ricostruita: Promosso, alla data del 1° gennaio 2018, -OMISSIS- della carriera dei funzionari della Polizia di Stato ”,

e per la condanna del Ministero dell’interno ad effettuare la ricostruzione della carriera del ricorrente attribuendogli la qualifica di Primo Dirigente con decorrenza dal 01/01/14, ovvero con la decorrenza ritenuta di giustizia o, comunque, la sua ammissione al relativo scrutinio per merito comparativo ex art. 7 d. lgs. n. 334/00, ovvero alla diversa modalità di accesso a tale qualifica che verrà determinata dal TAR.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87 comma 4 bis c.p.a.;

Relatore il dott. Michelangelo Francavilla all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 aprile 2023 tenutasi in modalità da remoto come previsto dall’art. 87 comma 4 bis c.p.a.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso notificato il 12/11/18 e depositato il 23/11/18 -OMISSIS- ha impugnato il decreto del 24/07/18, emesso dal Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, nella parte in cui dispone che, “ per effetto dell’art. 34 del d.P.C.M. 23 marzo 2011, n. 1, la carriera del dott. -OMISSIS-, con riferimento al periodo compreso tra il 10 settembre 2008 ed il 16 luglio 2018, è così ricostruita: Promosso, alla data del 1° gennaio 2018, -OMISSIS- della carriera dei funzionari della Polizia di Stato ”, ed ha chiesto la condanna del Ministero dell’interno ad effettuare la ricostruzione della carriera del ricorrente attribuendogli la qualifica di Primo Dirigente con decorrenza dal 01/01/14, ovvero con la decorrenza ritenuta di giustizia, o, comunque, la sua ammissione al relativo scrutinio per merito comparativo ex art. 7 d. lgs. n. 334/00, ovvero alla diversa modalità di accesso a tale qualifica che verrà determinata dal TAR.

Il Ministero dell’interno, costituitosi in giudizio con comparsa depositata il 12/12/18, ha concluso per la reiezione del gravame.

Con ordinanza n.-OMISSIS- del -OMISSIS- il Tribunale ha respinto l’istanza cautelare presentata dal ricorrente.

Con ordinanza n. -OMISSIS- il Tribunale ha ordinato al Ministero dell’interno di depositare in giudizio la documentazione ivi indicata.

All’udienza di riduzione dell’arretrato del 14/04/23 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è parzialmente fondato e, nei limiti di quanto in prosieguo specificato, merita accoglimento.

Dagli atti risulta che:

- il ricorrente, nominato Vice Commissario della Polizia di Stato in prova in data 25/01/94, con D.P.C.M. dell’11/07/08 è stato trasferito alla -OMISSIS-, svolgendo la propria attività presso l’-OMISSIS- prima e, dal 25/06/2016, presso l’-OMISSIS-con il grado di funzionario II fascia livello C;

- con D.P.C.M. dell’11/07/18 è stato disposto il rientro del ricorrente presso l’amministrazione di provenienza per “ cessate esigenze di servizio ” ai sensi dell’art. 6 lettera b) del D.P.C.M. n. 7 del 1980;

- con decreto del 24/07/18, impugnato nel presente giudizio, il Ministero dell’interno, considerato “ che il dott. -OMISSIS-, durante il periodo di servizio svolto presso la -OMISSIS-, ha conseguito la qualifica di Funzionario di livello 2 – funzionario superiore, cosicché allo stesso, conformemente a quanto disposto dal comma 3 del richiamato art. 34 del d.P.C.M. 23 marzo 2011, n. 1, non possono essere conferite le qualifiche di primo dirigente e di dirigente superiore ”, ha attribuito al ricorrente la qualifica di -OMISSIS- con decorrenza dal 01/01/18.

Il ricorrente lamenta l’illegittimità del gravato provvedimento di inquadramento prospettando la violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 10 d. lgs. n. 334/00, 2 e 45 d. lgs. n. 95/17 e 32 e 34 D.P.C.M. n. 1 del 23/03/11 in quanto, secondo le disposizioni in esame, avrebbe avuto diritto alla promozione a primo dirigente o, almeno, all’ammissione allo scrutinio per merito comparativo per la nomina a primo dirigente mentre avrebbe maturato i requisiti per la nomina a -OMISSIS- (qualifica a lui attribuita con l’atto impugnato) già al momento in cui è stato trasferito alla -OMISSIS-;
chiede, pertanto, l’annullamento del decreto del 24/07/18 e la condanna del Ministero dell’interno ad effettuare la ricostruzione della sua carriera nel senso richiesto.

Le censure di parte ricorrente sono fondate nei soli limiti di quanto in prosieguo specificato.

Secondo l’art. 34 del D.P.C.M. n. 1 del 23/03/11:

1. Il personale proveniente dalle Forze di Polizia ad ordinamento civile e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco ha diritto, all’atto del rientro in amministrazione, ad una ricostruzione di carriera fino alla qualifica di Dirigente Superiore o equiparato, con collocamento in posizione di soprannumero anche per lo svolgimento di funzioni di studio e di ricerca.

2. A tal fine, partendo dalla qualifica rivestita nel ruolo di provenienza il giorno precedente alla cessazione e considerando il servizio svolto presso gli Organismi come utilmente prestato nell’Amministrazione, a tutti gli effetti, si procede alla ricostruzione della carriera, con conferimento della promozione con la medesima decorrenza attribuita al primo dei promossi che lo avrebbe seguito nel ruolo di provenienza.

3. La qualifica di primo dirigente o equiparata è conferita al funzionario che abbia rivestito presso gli Organismi la qualifica di Dirigente di seconda fascia di livello intermedio o iniziale ” (art. 34).

In ordine alla corretta applicazione di tali norme, in relazione ad una fattispecie analoga a quella oggetto di causa, con sentenza n. 5298/2022 (citata anche nella relazione depositata dal Ministero dell’interno il 03/10/22) il Consiglio di Stato ha stabilito quanto segue:

“6. – È doveroso muovere da una premessa: il funzionario della Polizia di Stato, già transitato ai servizi, “ha diritto, all’atto del rientro in amministrazione, ad una ricostruzione di carriera” (art. 34, comma 1).

Sicché egli, “a tal fine”, subito dopo il rientro, deve essere sottoposto “virtualmente” (ossia: ora per allora, e solo lui) “a tutti gli scrutini cui avrebbe avuto titolo a partecipare” (mentre prestava servizio presso i c.d. “Organismi” e ai quali scrutini per tal ragione non poté partecipare): dunque non solo al primo successivo al rientro…, ma anche a quelli pregressi cui non partecipò e cui avrebbe invece partecipato se fosse rimasto in Amministrazione…;
i quali, ovviamente, dovranno essere effettuati ex post virtualmente e solo per lui, ora per allora.

Naturalmente, l’esito di tutti questi scrutini non è vincolato (in un senso o nell’altro), salvo che nel caso che l’interessato abbia già conseguito, durante il periodo trascorso negli Organismi, un incarico corrispondente alla dirigenza (ma non è questo quanto è occorso nel caso di specie: nel quale, dunque, l’esito degli scrutini virtuali – da svolgersi in accoglimento, in parte qua, del gravame incidentale – non resta in alcun modo predeterminato o vincolato).

Ove dunque, come nella specie, non ricorra tale specifica situazione, l’esito di ciascuno di questi scrutini virtuali è aperto e l’amministrazione potrà discrezionalmente attribuire, o meno, al funzionario scrutinato una o più promozioni (“partendo dalla qualifica rivestita nel ruolo di provenienza il giorno precedente alla cessazione e considerando il servizio svolto presso gli Organismi come utilmente prestato nell’amministrazione, a tutti gli effetti”: così l’art. 34, comma 2), ovvero anche nessuna: ma comunque dovranno essere virtualmente svolti, solo per lui, tutti gli scrutini cui non ha partecipato.

Nessun particolare problema concerne l’attribuzione, in esito a tali scrutini, di qualifiche non dirigenziali (dove, nella prassi, si viene promossi più o meno automaticamente, per quelle per merito assoluto e c.d. a ruolo aperto;
ovvero invece con un maggior tasso di discrezionalità e di selezione comparativa, per quelle per merito comparativo e c.d. a ruolo chiuso).

Viceversa, “qualora per il conferimento della qualifica dirigenziale sia prevista la frequenza di corsi” (ma, in effetti, ciò è attualmente previsto solo per quella di “primo dirigente”, giacché per le qualifiche dirigenziali superiori nessun corso di formazione è previsto nel vigente ordinamento della Polizia di Stato: va da sé, tuttavia, che tale assetto normativo potrebbe cambiare, fermo restando invece l’articolo 34 in esame, e ciò rende ragione della formulazione generale e astratta di quest’ultimo), “il dipendente è ammesso al primo corso utile”: in tal caso, la qualifica si consegue solo condizionatamente al buon esito (di norma, peraltro, positivamente prevedibile) di tale corso, e dunque successivamente a esso, ma la relativa decorrenza giuridica può sempre retroagire (come si vedrà meglio oltre).

La situazione è diversa, invece, per coloro che negli Organismi abbiano rivestito determinati incarichi, secondo quanto previsto dall’art. 34, comma 3: sia per quanto concerne la qualifica di dirigente superiore (che “è conferita al dipendente … che abbia rivestito presso Organismi la qualifica di dirigente di seconda fascia di livello apicale o superiore”), sia per quanto riguarda “la qualifica di primo dirigente o equiparata [che, con carattere di necessarietà,] è conferita al funzionario che abbia rivestito presso gli Organismi la qualifica di dirigente di seconda fascia di livello intermedio o iniziale”;
ma nessuno di questi casi ricorre nella vicenda dell’odierno ricorrente.

Venendo ora alla decorrenza delle promozioni, e fermo restando che esse sono conferite all’esito di taluno degli scrutini virtuali di cui si è detto (e, per quella a primo dirigente, altresì in esito al corso di formazione dirigenziale), v’è certamente luogo a retroazione degli effetti giuridici di esse (giacché altrimenti, con piena evidenza, a un prolungato periodo presso gli Organismi conseguirebbe un’eccessiva e irrazionale penalizzazione di carriera), dato che la relativa retroazione è espressamente disposta dalla normativa di riferimento: infatti, ai sensi dell’art. 34, comma 2, il “conferimento della promozione [avviene] con la medesima decorrenza attribuita al primo dei promossi che lo avrebbe seguito nel ruolo di provenienza”: e, appunto, ivi è altresì specificato come anche l’obbligatorio svolgimento del corso di formazione dirigenziale non debba impedire la retroazione della decorrenza della promozione: ossia “Ferma restando la decorrenza della promozione”.

E dunque, in altri termini e riassuntivamente:

1) al funzionario che abbia rivestito, negli Organismi, taluna delle qualifiche dirigenziali indicate dal comma 3 del citato articolo 34, spetterà necessariamente al rientro in Polizia la qualifica dirigenziale ivi prevista;
essa gli sarà attribuita all’esito (positivo) del corso di formazione dirigenziale ove previsto (ossia ove si tratti, solo o anche, del conseguimento della qualifica di primo dirigente), ma con retroazione degli effetti giuridici delle promozioni “con la medesima decorrenza” prevista dal relativo comma 2, di cui si è già detto (deve ritenersi, pur non afferendo ciò all’odierno thema decidendum, che il riconoscimento di tale retroattività della decorrenza postuli necessariamente che la stessa qualifica sia già stata attribuita ad almeno uno dei colleghi “che lo avrebbe seguito nel ruolo di provenienza”, non potendo altrimenti operare: così restando esclusa, e assai opportunamente, la possibilità che al rientrante possano attribuirsi benefici eccessivi rispetto allo sviluppo di carriera del personale sempre rimasto nell’Amministrazione di origine);

2) al funzionario che invece… non abbia rivestito, negli Organismi, alcuna delle qualifiche dirigenziali indicate dal comma 3 del suddetto articolo 34, non spetterà necessariamente al rientro in Polizia alcuna qualifica dirigenziale, né alcuna promozione: nondimeno, l’una e l’altra gli potranno essere discrezionalmente attribuite in esito a taluno degli scrutini virtuali di cui si è detto, ai quali deve essere comunque necessariamente sottoposto (ciò, come s’è già detto, essendo previsto dal citato comma 2)”.

Dall’esame della sentenza del Consiglio di Stato emerge, pertanto:

- l’infondatezza della tesi posta dall’amministrazione a fondamento del provvedimento impugnato circa l’imprescindibile necessità, ai fini della nomina a primo dirigente, del possesso, previsto dall’art. 34 comma 3 del D.P.C.M. n. 1 del 23/03/11, della qualifica di Dirigente di seconda fascia di livello intermedio o iniziale presso gli Organismi di Sicurezza;

- l’impossibilità di attribuire al ricorrente, in maniera automatica, la qualifica di primo dirigente;

- il diritto del ricorrente di essere virtualmente sottoposto, pur se con esito “ aperto ”, a tanti scrutini quanti ne sarebbero spettati se fosse sempre rimasto in servizio presso la Polizia.

La parziale fondatezza delle censure esaminate comporta, pertanto, l’annullamento dell’atto impugnato nella parte in cui non è coerente con i predetti principi e la condanna del Ministero dell’interno a ricostruire la carriera del ricorrente in ossequio a quanto in precedenza evidenziato.

L’accoglimento solo parziale del gravame giustifica la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti.

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