TAR Ancona, sez. I, sentenza 2013-05-09, n. 201300341

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2013-05-09, n. 201300341
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201300341
Data del deposito : 9 maggio 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00115/2003 REG.RIC.

N. 00341/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00115/2003 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 115 del 2003, proposto da:
B G, F N, rappresentati e difesi dagli avv. S Z, M D, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Ancona, via Matteotti, 99;

contro

Comune di San Leo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. A G, L B, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Ancona, corso Mazzini, 156;

avverso l’attività di posizionamento di paletti dissuasori nell’ambito della manutenzione dei marciapiedi della pubblica via.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di San Leo;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il Primo Referendario Francesca Aprile nell'udienza pubblica del giorno 7 marzo 2013 e uditi per le parti i difensori, come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il ricorso in epigrafe, i ricorrenti, dopo aver premesso di aver adito la giurisdizione ordinaria avverso l’attività del Comune di San Leo di posizionamento di paletti dissuasori nell’ambito della manutenzione dei marciapiedi della pubblica via, essendo stato definito il giudizio civile con sentenza declinatoria di giurisdizione n° 18/2002, hanno riassunto il giudizio davanti a questo Tribunale Amministrativo per la riproposizione dell’azione.

Per resistere al ricorso, si è costituito in giudizio il Comune di San Leo, che, con memoria e documenti, ne ha domandato il rigetto, vinte le spese.

Alla pubblica udienza del 7 marzo 2013, sentiti i difensori delle parti come da verbale, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Preliminarmente, dev’essere affermata l’ammissibilità dell’azione riproposta davanti al giudice amministrativo in seguito alla declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, non sussistendo i presupposti per sollevare conflitto di giurisdizione ai sensi dell’art. 11, terzo comma, del codice del processo amministrativo.

Nel merito, il ricorso è infondato.

L’area di cui si controverte è da qualificarsi come pertinenza di servizio, ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 30 aprile 1992 n° 285, che definisce pertinenze stradali le parti della strada destinate in modo permanente al servizio o all’arredo di essa, e, al quarto comma, elenca, a titolo esemplificativo, le pertinenze di servizio, tra le quali rientrano le aree per la manutenzione delle strade o comunque destinate dall’ente proprietario della strada in modo permanente ed esclusivo al servizio della strada o dei suoi utenti.

L’attività dell’ente proprietario della strada rivolta alla manutenzione delle pertinenze della strada deve perseguire l’interesse pubblico alla accessibilità e percorribilità delle fasce di pertinenza delle strade da parte degli utenti, nonché al corretto uso delle pertinenze di servizio.

Pertanto, nella fattispecie in rilievo, l’apposizione di paletti dissuasori, mirati ad evitare la sosta non consentita sull’area di pertinenza stradale non può ritenersi configurare profili di eccesso di potere rispetto alla funzione come superiormente descritta.

La domanda dei privati proprietari di fabbricati prospicienti la strada e le sue pertinenze, con la quale gli stessi instano per la rimozione delle misure apprestate dall’ente proprietario della strada per garantire il corretto uso delle pertinenze stradali, non può, quindi, essere accolta.

La domanda di ristoro dei danni, avanzata dai ricorrenti, per l’asserita “compromissione del loro diritto di proprietà”, non può essere accolta, in mancanza di alcun danno risarcibile.

Per le suesposte ragioni, il ricorso dev’essere respinto, perché infondato.

Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

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