TAR Roma, sez. III, sentenza 2017-03-17, n. 201703613

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. III, sentenza 2017-03-17, n. 201703613
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201703613
Data del deposito : 17 marzo 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/03/2017

N. 03613/2017 REG.PROV.COLL.

N. 08167/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8167 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da: C S M, rappresentata e difesa dall'avvocato Angelo Clarizia C.F. CLRNGL48P06H703Z, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Principessa Clotilde, 2;

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Presidenza del Consiglio dei Ministri, ANVUR - Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, Commissione di abilitazione, non costituiti in giudizio;

nei confronti di

M A, S S, M L, non costituiti in giudizio;

per l'ottemperanza

alla sentenza

TAR

Lazio, III, n.4238 del 2016, con nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento nonché declaratoria di nullità e/o annullamento del giudizio di riesame reso dalla nuova Commissione, richiesti con motivi aggiunti.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2016 il dott. S L e udito per la parte ricorrente l'Avv. A. Clarizia;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

Con sentenza

TAR

Lazio, III, n.4238 del 2016, in accoglimento del ricorso presentato dalla Sig.ra C S M, veniva annullato il giudizio di non idoneità all’abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di Professore universitario di II fascia, settore concorsuale 14/B1 “storia delle dottrine e delle istituzioni politiche”, con obbligo di riesame da parte dell’Amministrazione, entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione o notifica della sentenza medesima, tenuto conto che la Commissione di valutazione si era espressa per l’idoneità con tre voti favorevoli su cinque e che l’art.8 del D.P.R. n.222 del 2011, nella parte in cui prevedeva la diversa maggioranza dei 4/5, era stato annullato con la sentenza

TAR

Lazio, III bis, n.12407 del 2015.

A fronte dell’inerzia del Soggetto pubblico, previa diffida, l’interessata presentava ricorso, ex art.112, commi 1, 2b c.p.a., chiedendo anche la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento.

Con memoria la ricorrente ribadiva i propri assunti e segnalava inoltre che la sentenza di cui chiedeva l’esecuzione era stata confermata in appello da Cons. Stato, VI, n.4449 del 2016.

In data 30 settembre 2016, la nuova Commissione, nominata per il riesame, deliberava all’unanimità dei suoi componenti per l’inidoneità all’abilitazione della ricorrente.

La Sig.ra San Mauro presentava allora motivi aggiunti avverso tale ultimo giudizio per la declaratoria di sua nullità, deducendo l’eccesso di potere per violazione ed elusione del giudicato nonché la violazione dell’art.16 della Legge n.240 del 2010, dell’art.8 del D.P.R. n.222 del 2011, del D.M. n.76 del 2012, dell’art.4 del D.D. n.222 del 2012, della circolare n.754 del 2013, della nota ministeriale n.12477 del 2013 e ancora l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità, contraddittorietà e ingiustizia.

La ricorrente in particolare ha fatto presente che la sentenza in questione non aveva stabilito il riesame ad opera di una diversa Commissione, ma aveva demandato all’Amministrazione il compito di eseguire, riesaminando il caso, tenendo conto che l’originaria Commissione di valutazione si era espressa per l’idoneità con tre voti favorevoli su cinque e che l’art.8 del D.P.R. n.222 del 2011, nella parte in cui prevedeva la diversa maggioranza dei 4/5, era stato annullato con la sentenza

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