TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2023-06-05, n. 202300482

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2023-06-05, n. 202300482
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria
Numero : 202300482
Data del deposito : 5 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/06/2023

N. 00482/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00556/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 556 del 2020, proposto da -OMISSIS-, nella qualità di legale rappresentante della -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati A R e G P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15; Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;



per l'annullamento

della nota informativa della Prefettura di Reggio Calabria - Aria I - Prot. Interno N.0085303 del 14/08/2020 con cui veniva disposta interdittiva antimafia nei confronti della società ricorrente; nonché di ogni altro atto conseguente o presupposto, conosciuto o non conoscibile.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 maggio 2023 il dott. Antonino Scianna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. -OMISSIS-, nella qualità di legale rappresentante della ditta -OMISSIS-, agisce per l’annullamento dell’informazione interdittiva antimafia, prot. n. 0085303, emessa il 14 agosto 2020 dal Prefetto di Reggio Calabria nei confronti della società ricorrente.

2. L’odierno provvedimento origina dall'istruttoria svolta dall’autorità prefettizia in esito alla richiesta del Comune di Taurianova intesa ad ottenere il rilascio della informazione antimafia ex art. 91 e 100 del D.lgs. n. 159/2011 nei confronti della ridetta società ricorrente.

Dalla istruttoria compiuta è però emerso un quadro indiziario reputato dal Prefetto di sicura rilevanza, che lo ha indotto a valutare come in effetti sussistente il rischio di infiltrazione delle consorterie criminali nella ditta ricorrente.

Tale rischio è stato in particolare desunto dalle seguenti circostanze:

- il provvedimento di sequestro beni n. -OMISSIS-/2019 RGMP emesso nei confronti della ricorrente dal Tribunale di Reggio Calabria, sezione Misure di Prevenzione, in data 16.05.2019;

- i legami di parentela di -OMISSIS-, con -OMISSIS- e -OMISSIS-, rispettivamente padre e zio della prima, ritenuti contigui ad una delle locali consorterie criminali, entrambi arrestati il 12.12.2017 nell’ambito dell’operazione “-OMISSIS-”, gravati da numerosi pregiudizi penali anche per reati associativi e destinatari di provvedimenti di sequestro dell’intero patrimonio e di certificati antimafia interdittivi;

- gli ulteriori legami di parentela della ricorrente con i cugini -OMISSIS- (arrestata nell’ambito dell’operazione “-OMISSIS-” poiché ritenuta responsabile del reato di intestazione fittizia di beni con l'aggravante dell'art. 7 della legge n. 203/1991) e -OMISSIS- (socio della -OMISSIS- ed anch'egli destinatario di provvedimento di sequestro di beni);

- la circostanza che le Forze di Polizia abbiano indicato -OMISSIS- quale elemento organico alla cosca di `ndrangheta "-OMISSIS-” operante in Taurianova e zone limitrofe e coinvolta in importantissime operazioni di polizia.

3. Per chiedere l’annullamento del provvedimento interdittivo in discorso è dunque insorta la ricorrente con il ricorso in epigrafe, notificato il 12 ottobre 2020 e depositato il 10 novembre successivo.

L’impugnazione è affidata ad articolate censure con

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