TAR Palermo, sez. I, sentenza 2015-07-10, n. 201501713

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. I, sentenza 2015-07-10, n. 201501713
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 201501713
Data del deposito : 10 luglio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 04045/2014 REG.RIC.

N. 01713/2015 REG.PROV.COLL.

N. 04045/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4045 del 2014, proposto da:
E R Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. R A, C M A, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. C M A sito in Palermo, Via Valdemone N. 31;



contro

Ministero dell'Interno, Min. Interno Dip. dei Vigili del Fuoco Dir. Gen. della Sicilia, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria con uffici siti in Palermo, Via A. De Gasperi 81;



nei confronti di

Le Palme Ristorazione e Servizi Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Bisconti, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Pietro Bisconti sito in Palermo, Via Sammartino N.45;



per l'annullamento

- del provvedimento di esclusione della Società E R S.p.a., dalla "procedura ristretta in ambito UE. per l'affidamento del servizio di ristorazione fino al 31.12.2017" (CIG 5845631F4A) di cui alla lettera dinvito del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Direzione Generale della Sicilia, prot. n. U.001 1391.01 2014;- della relativa comunicazione prot. U.0016626 del 12.11.2014;- del provvedimento di aggiudicazione provvisoria e definitiva della predetta gara in favore della contro interessata società Le Palme Ristorazione e Servizi S.r.l.;-- dei verbali della Commissione di gara (verbali n. 1 del 12.9.2014, n. 2 dell'8, 9 e 17 ottobre 2014, n. 3 del 27.10.2014, n. 4 del 27.10.2014 e n. 5 del 4.11 .20 14) nella parte in cui è stata disposta l'esclusione della ricorrente E R S.p.a. e l'aggiudicazione della gara in favore della controinteressata;- ove occorra, della nota prot. n. U.0015670.27.10.2014, a firma del Presidente della Commissione di gara, recante ad oggetto "procedura ristretta in ambito U.E. per l'affidamento del servizio di ristorazione fino al 31dicembre 2017 - Richiesta chiarimenti ".PER LA DECLARATORIA dí inefficacia del contratto, ove stipulato, ai sensi e per gli effetti di cui agli 1t. 121 e 122 del D.Lgs. 104/2010,

E PER LA CONDANNA

a disporre il subentro della ricorrente nell'aggiudicazione e, ove stipulato, nel contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 del d.lgs. 104/2010;

Nonchè in subordine per la condanna del Ministero dell'Interno al risarcimento per equivalente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 30 e 124 del D.lgs. 104/2010.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Min. Interno Dip. dei Vigili del Fuoco Dir. Gen. della Sicilia e di Le Palme Ristorazione e Servizi Srl;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 maggio 2015 il dott. R V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

Con ricorso ritualmente notificato e depositato il legale rappresentante della Società Elio ristorazione S.p.A. ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione, gli atti in epigrafe indicati relativi alla gara indetta dalle amministrazioni intimate per la procedura ristretta, in ambito U.E., per l’affidamento del servizio di ristorazione (fino al 31/12/2017) presso le sedie dei VV.FF..

Segnatamente, costituisce oggetto principale del ricorso il provvedimento di esclusione dalla gara, comminato dalla stazione appaltante all’impresa Elior (già inserita al primo posto della graduatoria stilata in esito alla gara) in quanto “… il costo della manodopera formulato non è stato ritenuto congruo (per calcolo della manodopera è stato utilizzato il monte ore effettivamente prestato e non il monte ore teorico) vista la sentenza del T.A.R. Sicilia, Palermo n. 001236 del 23/01/2014…”.

Nel ricorso si formula altresì domanda di declaratoria di inefficacia del contratto nelle more stipulato dalla stazione appaltante con l’aggiudicataria, ritualmente intimata, “Le Palme Ristorazione S.r.l.”, con conseguente istanza di subentro nell’aggiudicazione, nonché in via gradata domanda di risarcimento del danno per equivalente.

Il ricorso è affidato a tre motivi di gravame riconducibili: 1) alla violazione e falsa applicazione degli artt. 89-89 D.Lgs 163/2006 e violazione della lettera d’invito ed eccesso di potere; alla violazione delle medesime norme sotto altro profilo e alla vio9lazione del principio di buon andamento della P.A. e della libera concorrenza; 3) all’illegittimità derivata dell’aggiudicazione definitiva disposta in favore della controinteressata “Le Palme Ristorazione”.

Si è costituita la controinteressata intimata articolando scritti a difesa e chiedendo il rigetto del ricorso.

L’avvocatura distrettuale dello

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