TAR Pescara, sez. I, sentenza breve 2024-09-03, n. 202400250

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Pescara, sez. I, sentenza breve 2024-09-03, n. 202400250
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Pescara
Numero : 202400250
Data del deposito : 3 settembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/09/2024

N. 00250/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00131/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 131 del 2024, proposto da
G R, rappresentato e difeso dagli avvocati C D F, M D S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Francavilla al Mare, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato P S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

previa sospensione, dell'ingiunzione Prot. 4166, notificata il 2.2.2024, a demolire un manufatto con copertura a due falde inclinate, delle dimensioni in pianta di mt. (2,70 x 1,80) avente una altezza al colmo di mt. 2,20 ed all'imposta di mt. 1,85 poggiante su una platea in calcestruzzo di mt. (4,00 x 1,80) con apposizione di pannelli solari sulla copertura, nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto, inerente, antecedente e conseguente, anche non conosciuto


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Francavilla al Mare;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 giugno 2024 il dott. Massimiliano Balloriani e uditi per le parti i difensori Sono presenti gli avvocati: C D F e M D S per la parte ricorrente e P S per il Comune di Francavilla al mare;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


Considerato che:

-alla camera di consiglio del 28 giugno 2024 la parte ricorrente, senza opposizione di parte resistente, ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, avendo nelle more rimosso il manufatto in questione;

-occorre pertanto statuire in conformità;

-le spese possono essere compensate in ragione della pronuncia in rito.

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