TAR Roma, sez. I, ordinanza collegiale 2010-12-02, n. 201001752
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N. 01752/2010 REG.ORD.COLL.
N. 05690/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 5690 del 2009, proposto da:
Comune di Pietranico, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. G V, con domicilio eletto presso Carlo Azzoni in Roma, via G. Bettolo, 6;
contro
- Commissario Delegato per l’Emergenza Terremoto in Abruzzo
ex
D.P.C.M. n. 80 del 6 aprile 2009;Presidenza del Consiglio dei Ministri, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio
ex lege
in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
Comune di Pietracamela, n.c.;
per l'annullamento
del decreto del Commissario Delegato per l’emergenza terremoto in Abruzzo n. 3 del 16 aprile 2009, pubblicato in G.U. n. 89 del 17 aprile 2009, con cui vengono identificati 49 Comuni, interessati dagli eventi sismici che hanno colpito la Regione Abruzzo dal 6 aprile 2009, che hanno risentito di una intensità MCS uguale o superiore al sesto grado, e di ogni altro atto prodromico e conseguenziale.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del giorno 10 novembre 2010 la d.ssa Silvia Martino;
Uditi gli avv.ti delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
1. In data 6 aprile 2009 il Presidente del Consiglio dei Ministri ha decretato lo stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi sismici che hanno interessato la provincia dell’Aquila ed altri Comuni della Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, nominando contestualmente il Capo Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri quale Commissario Delegato ai sensi dell’art. 5, comma 4, l. n. 225 del 24.2.1992.
L’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009, all’art. 1, comma 1, rinviava ad apposito decreto del Commissario Delegato l’individuazione dei Comuni interessati agli eventi sismici che hanno colpito la Regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009, che, sulla base dei dati risultanti dai rilievi macrosismici effettuati dal Dipartimento della Protezione civile in collaborazione con l’INGV hanno risentito una intensità MCS uguale o superiore al VI grado.
Al secondo comma dello stesso articolo, veniva inoltre previsto che, con successivi decreti, il Commissario Delegato aggiornasse “l’elenco dei Comuni interessati sulla base dell’ulteriore attività di rilevazione macrosismica in corso di effettuazione e aggiornamento”.
Con decreto commissariale n. 3 del 16 aprile 2009, pubblicato in G.U. il 17 aprile 2009, il Commissario delegato ha stilato un elenco di 49 Comuni.
Con decreto legge n. 39 del 28 aprile 2009, venivano individuati interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici, disponendosi, in particolare, che “i predetti provvedimenti hanno effetto esclusivamente nei confronti dei Comuni [...] identificati con il decreto del Commissario delegato n. 3 emanato in data 16 aprile 2009”.
Secondo parte ricorrente, il testo del decreto ha “cristallizzato”la lista dei Comuni destinatari dei benefici e delle sovvenzioni di cui al medesimo decreto – legge;ivi includendo esclusivamente i Comuni individuati dal Commissario Delegato a seguito di una attività di rilevazione ferma alla metà del mese di aprile, dichiaratamente parziale e incompleta.
L’attività di indagine tecnica svolta sinora non ha tenuto conto delle segnalazioni e delle reiterate istanze delle amministrazioni locali, con la conseguente, ingiusta esclusione, tra gli altri, anche del Comune ricorrente.
L’ovvia e diretta conseguenza dell’esclusione di cui sopra è che i cittadini, gli operatori economici e la stessa amministrazione, sebbene direttamente colpiti in modo assai significativo dai disagi conseguenti ai terremoti dei mesi scorsi, si vedono ingiustamente privati delle specifiche forme di intervento riservati alle popolazioni dei Comuni compresi nel provvedimento gravato.
Dall’insieme dei sopralluoghi e delle rilevazioni poste in essere dai tecnici del Comune, e dagli stessi incaricati della Protezione civile della Provincia di Pescara, emerge un quadro di rilevante gravità, tale da giustificare anche l’inclusione di parte ricorrente nell’impugnato decreto.
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:
1) Violazione di legge con riferimento all’art. 5, commi 4 e 5, della l. n. 225 del 1992;eccesso di potere per violazione di delega.
I rilievi tecnici sono stati condotti dall’INGV dapprima secondo le modalità proprie dell’indagine c.d. “speditiva”;successivamente sono stati svolti approfondimenti, limitatamente a 40 località concentrate nell’area urbana dell’Aquila.
Nel caso del Comune di Pietranico non sono stati effettuati sopralluoghi, neppure in via speditiva.
Il Commissario Delegato ha operato in spregio alla delega conferitagli stilando l’elenco dei Comuni colpiti dal sisma senza che fossero preventivamente compiute rilevazioni macrosismiche adeguate e conformi a quelle indicate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2) Eccesso di potere per contraddittorietà e illogicità.
Il provvedimento impugnato è stato emesso sulla base di dati parziali e insufficienti.
Del tutto illogica appare, in particolare, l’inclusione di Comuni che alla data dell’emanazione del decreto, secondo quanto ricavabile dal rapporto INGV n. 2/2009, non erano stati oggetto di rilevazioni;
3) Eccesso di potere per contraddittorietà, travisamento dei fatti, ovvero difetto di motivazione.
Gli accertamenti tecnici svolti nell’immediatezza del sisma dai tecnici del Comune e dagli incaricati della Protezione civile della Provincia di Pescara, inducono a ritenere che l’inclusione di parte ricorrente nel c.d. “cratere sismico” sia logicamente e giuridicamente necessaria.
La gravità dei danni prodottisi è manifesta ed è stata tempestivamente comunicata alle autorità competenti.
Le determinazioni del Commissario Delegato sono state emanate in assenza del necessario supporto tecnico motivazionale di rapporti e pareri.
Si è costituito, per resistere, il Dipartimento della Protezione civile, depositando documenti e memorie.
Il ricorso è stato assunto in decisione alla pubblica udienza del 10 novembre 2010.
2. Il Collegio reputa che, ai fini del decidere, siano necessari incombenti istruttori.
In particolare occorre acquisire dal Dipartimento della Protezione civile tutti gli atti, aventi riguardo al Comune ricorrente, attraverso i quali il Commissario Delegato ha dato attuazione all’art. 1 dell’O.P.C.M. n. 3754 del 9 aprile 2009, ed in base ai quali si è ritenuto, allo stato, di non inserire il Comune medesimo nel c.d. “cratere sismico”;
Dovranno essere in particolare prodotti:
- gli accertamenti svolti (schede di rilevamento, sopralluoghi etcc);
- gli eventuali rapporti redatti dai tecnici della Protezione civile, ovvero dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia;
- una relazione esplicativa, con riferimento, in particolare, alla metodologia adottata per l’espletamento dei rilievi e per la valutazione dei risultati.
Per l’esecuzione dei predetti incombenti appare congruo il termine di giorni sessanta, decorrenti dalla comunicazione e/o notificazione della presente ordinanza.