TAR Milano, sez. IV, sentenza 2018-11-26, n. 201802664

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. IV, sentenza 2018-11-26, n. 201802664
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 201802664
Data del deposito : 26 novembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/11/2018

N. 02664/2018 REG.PROV.COLL.

N. 02703/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2703 del 2013, proposto da
Snam Rete Gas S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati A M e F T, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Milano, Piazza Velasca, 4;

contro

Comune di Mezzago, rappresentato e difeso dagli avvocati G C e F V, con domicilio eletto presso lo studio della seconda in Milano, Via Circo, 12;

per l'annullamento:

- della deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 24 luglio 2013, che ha approvato il regolamento denominato “regolamento comunale per l’applicazione del canone patrimoniale non ricognitorio” ai sensi dell’art. 27, commi 5, 7 e 8, del d.lgs n. 285 del 30 aprile 1992 (nuovo Codice della strada), deliberazione rimasta pubblicata all'Albo Pretorio del Comune sino al 13 agosto 2013 (reg. 214/2013), e del regolamento ivi allegato;

- di tutti gli atti connessi, preordinati e consequenziali, ancorché non noti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Mezzago;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 27 settembre 2018 il dott. Oscar Marongiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. La società Snam Rete Gas S.p.A. ha impugnato la delibera di approvazione del canone patrimoniale non ricognitorio, in epigrafe specificata, deducendone l’illegittimità per i seguenti motivi:

1) violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 25, 27 e 28 del d.lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada);
violazione dell’art. 822 c.c.;
carenza di potere;
violazione e falsa applicazione sotto ulteriore profilo dell’art. 3, punto 22, del Codice della Strada;
eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto;
eccesso di potere per sviamento dal fine tipico della legge;
violazione dell’art. 23 Cost.;

2) violazione e falsa applicazione dell’art. 63 del d.lgs. n. 446/1997;
violazione e falsa applicazione dell’art. 27 del d.lgs. n. 285/1992;
eccesso di potere per sviamento;
violazione dell’art. 5 TUE;
violazione degli artt. 41 e 43 Cost.;
violazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza, nonché dell’art. 3 Cost.;

3) violazione e falsa applicazione degli artt. 25 e 27, comma 8, del d.lgs. n. 285/1992;
eccesso di potere per carenza d’istruttoria e di motivazione;
eccesso di potere per sviamento;
violazione dell’art. 117, comma 3, Cost.;
violazione delle direttive UE in materia e del d.lgs. n. 164/2000;

4) violazione e falsa applicazione dell’art. 67 del d.P.R. n. 495/1992;
violazione e falsa applicazione degli artt. 25 ss. del d.lgs. n. 285/1992;
eccesso di potere per sviamento;
violazione del principio di proporzionalità e di ragionevolezza, nonché dell’art. 3 Cost. sotto ulteriore profilo;

5) violazione e falsa applicazione dell’art. 27, comma 8, del d.lgs. n. 285/1992 sotto ulteriore profilo;
carenza d’istruttoria;
sviamento di potere e illogicità manifesta.

La ricorrente, inoltre, chiede che venga proposta questione di legittimità costituzionale dell’art. 27, comma 8, del Codice della Strada, per violazione dell’art. 3, nonché, degli artt. 41 e 117, comma 2 lett. e) e comma 3 della Costituzione.

Si è costituito il Comune intimato, chiedendo la reiezione del ricorso.

Le parti hanno ribadito le proprie difese con memorie e memorie di replica.

Alla pubblica udienza del giorno 27 settembre 2018 la causa è passata in decisione.

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