TAR Palermo, sez. II, sentenza 2023-10-13, n. 202303058

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. II, sentenza 2023-10-13, n. 202303058
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202303058
Data del deposito : 13 ottobre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/10/2023

N. 03058/2023 REG.PROV.COLL.

N. 02678/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2678 del 2018, proposto da -OMISSIS- -OMISSIS- S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , e per essa, quale mandataria, la Prelios Credit Servicing S.p.A., in persona del procuratore speciale G P L, rappresentata e difesa dall'avvocato R G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti


per l'accertamento:

- dell’estinzione del diritto di superficie costituito con atto del 27.12.2005 in favore della ditta-OMISSIS-, su un’area di mq.

4.500 circa di proprietà del Comune di Castelvetrano;

- della circostanza che il Comune di Castelvetrano ha acquisito la piena ed esclusiva proprietà dell’opificio realizzato sul fondo di cui sopra;

- del subentro del Comune di Castelvetrano nel rapporto obbligatorio derivante dal mutuo fondiario del 19.10.2006 erogato dalla -OMISSIS-, con il conseguente obbligo per il medesimo Comune di soddisfare, fino all’estinzione, le ragioni di credito della Banca mutuante;

e per la condanna:

del Comune di Castelvetrano al pagamento in favore della ricorrente del credito vantato dalla -OMISSIS- nei confronti della ditta-OMISSIS-, nonché, ai sensi dell’art. 30 c.p.a. e dell’art. 2043 c.c., al risarcimento del danno economico subito dalla ricorrente a causa dell’illegittimo esercizio del potere pubblico e della condotta gravemente colposa da parte dell’Amministrazione intimata;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Castelvetrano;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 settembre 2023 il dott. Antonino Scianna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con atto di citazione notificato in data 11.03.2016, la Banca di Credito Cooperativo “-OMISSIS-” di -OMISSIS-, e per essa la mandataria BCC GESTIONE CREDITI – Società Finanziaria per la Gestione dei Crediti – S.p.A., conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Marsala il Comune di Castelvetrano premettendo quanto appresso:

- in data 19.10.2006, la Banca di Credito Cooperativo “-OMISSIS-” aveva concesso a tale-OMISSIS-, nella qualità di titolare dell’impresa omonima, un mutuo fondiario di € 900.000,00 rimborsabile in venti anni;

- la ditta mutuataria si era però resa inadempiente del pagamento di 28 rate di ammortamento di € 7.126,31 cadauna, per un credito di complessivi €.986.540,10, oltre interessi convenzionali e di mora al tasso del 3,62% da calcolarsi sul capitale residuo (€.862.102,26) dal 29.10.2010 e fino al soddisfo;

- a garanzia del capitale mutuato, dei relativi accessori e di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto di finanziamento fondiario, la parte mutuataria ha concesso in favore della -OMISSIS- un’ipoteca volontaria, iscritta in data 23.10.2006 presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Trapani al n. -OMISSIS- del registro generale e n. -OMISSIS-del registro particolare sul seguente immobile: caseificio artigianale sito in Castelvetrano, contrada -OMISSIS-, (area P.I.P. - artigianale), costituito da tre capannoni, oltre un corpo di fabbrica ad uso servizi e uffici direzionali, con circostante terreno di pertinenza, identificato in catasto al foglio -OMISSIS-;

- l’immobile era stato realizzato dalla parte finanziata su un lotto di terreno di proprietà del Comune di Castelvetrano, annotato in catasto al foglio -OMISSIS-OMISSIS-, concesso alla parte mutuataria in diritto di superficie per trent’anni, prorogabili per altri trenta , con atto del 27.12.2005;

- l’atto di concessione stipulato tra il Comune di Castelvetrano e la ditta -OMISSIS-, debitamente registrato e trascritto, all’art. 15 prevedeva che “nei casi in cui la...convenzione e la relativa concessione vengano a cessare si estingue il diritto di superficie e il Comune diviene proprietario degli edifici ed opere annesse e ne acquisisce la disponibilità, subentrando nei rapporti obbligatori derivanti dai mutui ipotecari concessi da istituti di credito per il finanziamento delle costruzioni con l’obbligo di soddisfare, fino all’estinzione, le ragioni di credito di detti istituti” ;

- la banca attrice inoltrava pertanto al Comune di Castelvetrano due atti stragiudiziali (in data 23.09.2009 e 04.08.2011) con i quali comunicava l’inadempimento della ditta -OMISSIS-, chiedendo la declaratoria di decadenza della convenzione e la conseguente estinzione del diritto di superficie, con il conseguente subingresso dell’Ente nel debito contratto dalla mutuataria;

- nonostante solleciti e diffide il Comune non risolveva la convenzione e non eseguiva alcun pagamento;

- frattanto, con decreto di sequestro n. -OMISSIS-., il Tribunale di Trapani, Sezione Misure di Prevenzione, sottoponeva a sequestro preventivo il fabbricato industriale di proprietà di-OMISSIS-, che successivamente veniva confiscato;

- successivamente, con sentenza-OMISSIS- il Tribunale di Marsala, dichiarava il fallimento della ditta mutuataria -OMISSIS- -OMISSIS-, ed il Comune di Castelvetrano si insinuava allo stato passivo per la somma di € 47.105,55 in privilegio, riconducibili al mancato pagamento dei canoni maturati in forza della citata concessione.

2. Tanto premesso, con l’atto di citazione di cui si disse la Banca attrice, e per essa la mandataria -OMISSIS-., conveniva in giudizio il Comune di Castelvetrano al fine di sentir dichiarare:

- l’avvenuta risoluzione della Convenzione stipulata tra l’Ente e la ditta-OMISSIS- in data 27.12.2005, a causa dell’inadempimento della ditta concessionaria, nonché la conseguente estinzione del diritto di superficie sul fondo di proprietà comunale su cui è stato costruito l’opificio artigianale della ditta -OMISSIS-, sito in Castelvetrano nella contrada -OMISSIS-;

- che il Comune di Castelvetrano è subentrato, ai sensi dell’art. 15 della Convenzione suindicata, nel rapporto obbligatorio derivante dal mutuo fondiario del 19.10.2006 erogato dalla Banca -OMISSIS- di -OMISSIS- alla ditta -OMISSIS- -OMISSIS-, con conseguente obbligo dell’Ente di soddisfare fino all’estinzione le ragioni di credito della Banca mutuante;

- che il mutuo fondiario in parola, alla data del passaggio a sofferenza (28.10.2010), esponeva un saldo debitore di € 986.540,10, oltre interessi al tasso convenzionale del 3,62% dal 29.10.2010 e fino al soddisfo;

- conseguentemente, ritenere e dichiarare che la -OMISSIS-S.p.A., quale mandataria della Banca -OMISSIS- di -OMISSIS- è creditrice del Comune di Castelvetrano della somma di €. 986.540,10, oltre interessi al tasso convenzionale del 3,62%, dal 29.10.2010 e fino al soddisfo;

- per l’effetto, condannare il Comune di Castelvetrano, al pagamento in favore della -OMISSIS-, quale mandataria della Banca -OMISSIS- di -OMISSIS-, della somma di €. 986.540,10, oltre interessi al tasso convenzionale del 3,62%, dal 29.10.2010 e fino al soddisfo;

- pronunciare in favore della -OMISSIS-, quale mandataria della -OMISSIS- di -OMISSIS-, ordinanza provvisoriamente esecutiva di ingiunzione di pagamento ex art. 186 ter c.p.c. in danno del Comune di Castelvetrano, per la somma di €.986.540,10, oltre interessi al tasso convenzionale del 3,62%, dal 29.10.2010 e fino al soddisfo.

3. Il giudizio veniva definito dal Tribunale di Marsala con sentenza n. -OMISSIS-declinatoria della giurisdizione, avendo ritenuto il Giudice ordinario che, ai sensi dell’art. 133 del codice del processo amministrativo, la controversia fosse attratta alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo.

4. Ciò premesso, con il ricorso in epigrafe, notificato il 30 novembre 2018 e depositato il 28 dicembre successivo, parte ricorrente ha riassunto la causa dinnanzi a questo T.A.R. riproponendo le domande già avanzate davanti al Giudice civile e meglio esposte in precedenza.

5. Con una prima ordinanza collegiale n. -OMISSIS-, la Sezione ha disposto incombenti istruttori a carico della parte ricorrente e del Comune di Castelvetrano, a cui le parti hanno parzialmente ottemperato.

Con una successiva ordinanza n. -OMISSIS- la Sezione ha rilevato la nullità della notifica del ricorso introduttivo e ne ha disposto la rinnovazione. A tale incombente la parte ricorrente ha ottemperato nei termini indicati dal Tribunale.

In data 3 luglio 2023 si è costituito in giudizio con memoria il Comune di Castelvetrano chiedendo il rigetto del ricorso, eccependone preliminarmente la inammissibilità e l’improcedibilità e documentando che, nelle more del presente giudizio, la curatela fallimentare della ditta -OMISSIS- -OMISSIS-, previa autorizzazione dell’Agenzia dei Beni confiscati, ha proceduto alla vendita all’asta dell’opificio a suo tempo sottoposto a pignoramento dalla -OMISSIS- di -OMISSIS-, disponendo l’aggiudicazione del bene ad un offerente, come da provvedimento del Tribunale di Marsala del -OMISSIS-).

In vista della discussione parte ricorrente non ha depositato nel fascicolo di causa ulteriori documenti o prospettazioni difensive, ed il ricorso è stato trattenuto in decisione in esito all’udienza pubblica del 19 settembre 2023.

6. Il ricorso è improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c) del codice del processo ammnistrativo.

In disparte ogni considerazione sulla circostanza che il ridetto opificio realizzato dalla ditta -OMISSIS- risulta venduto in esito ad una procedura esecutiva immobiliare promossa dalla odierna ricorrente ( rectius dalla Banca mandante, che dunque risulta avere sia attivato la garanzia ipotecaria, sia chiesto al Comune l’accollo del mutuo), risulta dal decreto di trasferimento del bene (allegato 005 della memoria di costituzione del Comune) che l’opificio è stato “… trasferito per il diritto di superficie a tempo determinato di durata trentennale decorrente dal 27.12.2005 per la quota dell’intero ”.

Osserva il Collegio che non risultando impugnato il ridetto decreto di trasferimento del bene è venuto meno il presupposto applicativo dell’art. 15 della ridetta convenzione stipulata il 27.12.2005, che subordinava il subentro del Comune “… nei rapporti obbligatori derivanti dai mutui ipotecari concessi da istituti di credito per il finanziamento delle costruzioni con l’obbligo di soddisfare, fino all’estinzione, le ragioni di credito di detti istituti…”, alla cessazione della convenzione stessa ed all’estinzione del diritto.

In sostanza, atteso che dal citato decreto di trasferimento emerge che la concessione del diritto di superficie in parola è tuttora vigente, e che di tale diritto è ora titolare l’acquirente del bene e atteso che la garanzia ipotecaria si è estinta a seguito della conclusione della procedura espropriativa, è evidentemente venuto meno l’interesse della ricorrente alla definizione della presente controversia.

7. In considerazione della peculiarità della vicenda controversa e del complessivo andamento della causa sussistono i requisiti di legge per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

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