TAR Napoli, sez. VI, sentenza breve 2022-02-25, n. 202201289

TAR Napoli
Sentenza breve
25 febbraio 2022
0
0
05:06:40
TAR Napoli
Sentenza breve
25 febbraio 2022

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VI, sentenza breve 2022-02-25, n. 202201289
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202201289
Data del deposito : 25 febbraio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 25/02/2022

N. 01289/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00473/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 473 del 2022, proposto da
BA DI, rappresentato e difeso dall'avvocato Ivana Nicolo', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Aversa, piazza P. Amedeo 24;



contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;



per l'annullamento,

previa sospensione dell’efficacia

del Decreto di rigetto della domanda di emersione del lavoratore irregolare presentata ai sensi del Decreto 19 Maggio 2020 n. 34, art. 103 comma 1, prot. n. P-NA/L/N/2020/120636 EM-SUB_2020 del 23.11.2021, notificato in data 03.12.2021, emesso dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Napoli.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2022 Rocco Vampa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Con il ricorso all’esame si impugna il provvedimento indicato in epigrafe con il quale il Dirigente dello Sportello unico per l’immigrazione di Napoli ha respinto una istanza di “emersione” presentata a beneficio di parte ricorrente da OL CI, nella qualitas di legale rappresentante della Quadrifoglio soc. coop., in base all’articolo 103, comma 1, decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; il diniego si basa sulla inesistenza in capo alla società datrice di lavoro di redditi sufficienti e quindi sulla previsione del combinato disposto del comma 6 dell’articolo 103 citato e dell’articolo 9 D.M. 27 maggio 2020 (regolamento recante “ Modalità di presentazione dell'istanza di emersione di rapporti di lavoro ”).

Il ricorrente denuncia che il provvedimento è illegittimo per la pretermissione delle guarentigie procedimentali spettanti al ricorrente –non essendo stato il preavviso rigetto notificato anche ad essa parte ricorrente-, nonché avuto riguardo al fatto che l’amministrazione non avrebbe valutato – non essendosi la procedura potuta concludere per fatto non imputabile al lavoratore – la possibilità di rilasciare un permesso di soggiorno per attesa occupazione, tenuto conto che tale possibilità sarebbe ammessa dalle circolari emanate dal ministero dell’interno per l’attuazione della normativa dell’articolo 103.

L’amministrazione si è costituita solo formalmente.

Il ricorso non è fondato.

Il primo mezzo di gravame afferente alla pretesa carenza della comunicazione del cd. “preavviso di rigetto”, palesa financo profili di inammissibilità, prima ancora che di infondatezza, non essendo stata rappresentata alcuna lesione di natura sostanziale alle prerogative della ricorrente riveniente dalla asserita omissione procedimentale “addebitata” alla Amministrazione resistente.

Non è stato rappresentato nel gravame alcun plausibile argomento la cui “introduzione” nel procedimento sarebbe stata in grado di diversamente orientarne il risultato, siccome si avrà modo di chiarire infra, in sede di scrutinio delle doglianze afferenti al “merito” del gravato provvedimento.

Non è, in altre parole, indicata la rilevanza che avrebbe in concreto assunto la asserita carenza di contraddittorio procedimentale e, dunque, la valenza incidente di detta interlocuzione sul contenuto sostanziale dei fatti fondanti il gravato diniego.

Ne discende la inammissibilità per genericità della censura, ove si abbia riguardo al di per sé risolutivo rilievo che non risulta allegato un concreto pregiudizio al diritto di difesa e di partecipazione procedimentale, mancando parte ricorrente di indicare in qual modo e in che misura il lamentato vizio –ove in ipotesi sussistente- abbia in concreto precluso la introduzione di deduzioni in grado di sostanzialmente incidere sulle determinazioni della Amministrazione, ovvero abbia potuto in qualche modo ledere il diritto della ricorrente all’ottenimento di una decisione “equa” (TAR Lombardia, I, 22 dicembre 2018, n. 2833).

La certazione giudiziale della legittimità della azione provvedimentale quivi censurata rende irrilevante la (asserita) pretermissione procedimentale, attesa la inidoneità di un qualsiasi apporto collaborativo a determinare una differente conclusione della vicenda.

La ricaduta patologica di tale lamentata violazione “formale e/o procedimentale” è quindi sterilizzata dall’applicazione dell’art. 21- octies , comma 2 primo periodo, della legge 241/90, norma che ben si attaglia anche alla

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi