TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2016-12-02, n. 201612060
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Testo completo
Pubblicato il 02/12/2016
N. 12060/2016 REG.PROV.COLL.
N. 04207/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4207 del 2016, proposto da:
Famiglia e Minori Onlus, rappresentata e difesa dagli avvocati Enrico Lubrano, Filippo Lubrano, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Flaminia, n.79;
contro
Commissione per le adozioni internazionali, Presidenza del Consiglio dei ministri, rappresentate e difese dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede domiciliano in Roma, via dei Portoghesi, n.12;
per l'annullamento
- in via principale, del silenzio-assenso maturatosi sull’istanza presentata dalla ricorrente il 31 marzo 2015 di autorizzazione allo svolgimento delle attività previste dalla l. 184/83 e ss.mm., in materia di adozione internazionale di minori, al fine di poter operare nella Repubblica del Benin, Tanzania, Burkina Faso e Ungheria;
- in via subordinata, dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione, con accertamento della fondatezza della pretesa, e contestuale condanna dell’intimata Commissione all’immediata emanazione della richiesta autorizzazione;
- in via ulteriormente subordinata, dell’obbligo a carico della Commissione stessa all’immediata emanazione di un provvedimento relativo all’istanza di cui sopra, con condanna della medesima a provvedere, nonché
per la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno.
Visto il ricorso;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’intimata amministrazione;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del 22 novembre 2016 il cons. Anna Bottiglieri e uditi per le parti i difensori come da relativo verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso all’odierno esame Famiglia e Minori Onlus, esposto di essere costituita dal 17 ottobre 1988, quale associazione di promozione sociale e culturale per lo studio e le ricerche psicologiche e giuridiche sulla famiglia e sul minore, occupandosi in particolare di promozione dei diritti dell’infanzia, ha narrato di aver presentato il 31 marzo 2015 alla Commissione per le adozioni internazionali, sedente presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, non avendo avuto alcun riscontro in relazione ad altra richiesta, istanza di autorizzazione per lo svolgimento delle attività previste dalla l. 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione internazionale di minori, al fine di poter operare nella Repubblica del Benin, in Tanzania, Burkina Faso, e Ungheria.
Nel descritto contesto, la ricorrente ha illustrato come il predetto termine sia ampiamente decorso senza alcuna pronunzia da parte dell’Amministrazione.
La ricorrente, per l’effetto, ritiene la sussistenza dei presupposti per ritenersi formato il silenzio-assenso sull’istanza, ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 4 dell’art. 20 della l. 7 agosto 1990, n. 241, ovvero, in alternativa, realizzata una fattispecie di silenzio-inadempimento, ai sensi degli artt. 31 e 34 del codice del processo amministrativo, che legittima l’interessato a promuovere da parte del giudice amministrativo l’accertamento dell’obbligo di provvedere, con pronunzia estesa alla fondatezza della pretesa, e con condanna dell’Amministrazione al rilascio del provvedimento in un dato termine e nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inadempimento.
La ricorrente ha indi domandato:
- in via principale, l'accertamento del silenzio-assenso maturatosi sull’istanza presentata il 31 marzo 2015 di autorizzazione allo svolgimento nella Repubblica del Benin, in Tanzania, Burkina Faso, e Ungheria, delle attività previste dalla l. 184/83;
- in via subordinata, l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione, con ulteriore accertamento, trattandosi di attività vincolata, e stante il possesso in capo all’Associazione di tutti i requisiti previsti dalla l. 184/83, della fondatezza della pretesa, con contestuale condanna della predetta Commissione all’immediata emanazione della richiesta autorizzazione, e nomina sin d’ora di un commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inadempimento;
- in via ulteriormente subordinata, l’accertamento dell’obbligo a carico della Commissione stessa all’emanazione entro un dato termine di un provvedimento relativo all’istanza di cui sopra, con nomina da subito di un commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inadempimento;
Alle predette domande la ricorrente ha fatto seguire anche la domanda di risarcimento del danno subito per effetto dell’inerzia dell’Amministrazione, da quantificarsi in corso di giudizio.
2. Con ordinanza 7 luglio 2016, n. 7786, la Sezione ha onerato l’Amministrazione di un incombente istruttorio, che è stato adempiuto, seppur in ritardo, con il deposito avvenuto il 17 ottobre 2016 di una articolata relazione della Commissione per le adozioni internazionali.
Tale relazione, in estrema sintesi, ha chiarito che l’Associazione ricorrente, a causa di gravi irregolarità registrate in relazione ad aspetti economici e amministrativi, è stata revocata e cancellata dall’albo degli enti autorizzati con delibera n. 52 dell’11 maggio 2010, per mancato possesso dei requisiti di cui all’art. 39- ter della l. 184/83, e che tale determinazione ha resistito al vaglio giurisdizionale sia in primo che in secondo grado (Tar Lazio, Roma, I, 21 febbraio 2011, n. 1589; C. Stato, IV, 28 maggio 2012, n. 3156).
L’Amministrazione ha anche soggiunto che l’Associazione, nell’istanza per cui è causa, ha omesso di rappresentare di essere stata oggetto del provvedimento di revoca e cancellazione dall’albo, ha dichiarato in fede di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 39- ter della l. 184/83, ha autocertificato l’assenza di incompatibilità, e ha infine illustrato il possesso di specifica formazione ed esperienza professionale in materia di adozioni internazionali, anche mediante relazione sull’attività svolta, senza alcun riferimento