TAR Torino, sez. II, ordinanza collegiale 2018-03-15, n. 201800318

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. II, ordinanza collegiale 2018-03-15, n. 201800318
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 201800318
Data del deposito : 15 marzo 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/03/2018

N. 00756/2017 REG.RIC.

N. 00318/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00756/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 756 del 2017, proposto da:


Prato Nevoso Termo Energy S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati A B, F T, J G, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv.to J G in Torino, via San Francesco D'Assisi 14;




contro

Provincia di Cuneo, in persona del Presidente della Giunta pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati A S, A G, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv.to A S in Torino, corso Montevecchio n. 68;
Arpa Piemonte, Arpa Piemonte - Dipartimento Cuneo, non costituiti in giudizio;



nei confronti di

Comune di Frabosa Sottana, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Pier Paolo Golinelli, Pierluigi Monetto, Giovanni Martino, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv.to Giovanni Martino in Torino, via G. Giusti n. 3;



per l'annullamento

del provvedimento della Provincia di Cuneo n. 2198, prot. 41967 del 25 maggio 2017, comunicato via pec in data 26 maggio 2017, di rigetto dell'istanza presentata dall'esponente di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto di cogenerazione a olio vegetale presso lo stabilimento sito nel comune di Frabosa Sottana, della relativa nota di trasmissione, nonché di tutti gli atti antecedenti e conseguenti, presupposti e connessi, tra cui i pareri del Settore Territorio della Provincia di Cuneo e dell'ARPA Piemonte formulati entrambi in data 15 febbraio 2017, la determinazione contenente proposta di diniego di autorizzazione assunta nella seduta di conferenza di servizi del 15 febbraio 2017, la nota della Provincia prot. n. 18854 dell'8 marzo 2017 recante comunicazione di motivi ostativi, i verbali della conferenza di servizi, non conosciuti, la nota di ARPA Piemonte del 13 ottobre 2016 e quella del Settore Territorio della Provincia di Cuneo del 13 ottobre 2016.


Viste le “Raccomandazioni all’attenzione dei giudici nazionali, relative alla presentazione di domande di pronuncia pregiudiziale” (2016/C 439/01) della Corte di Giustizia della Unione Europea;

Visti gli artt. 19, paragrafo 3, lett. b) del Trattato sulla Unione Europea (TUE) e 267 del Trattato sul Funzionamento della Unione Europea (TFUE);

Visti lo Statuto ed il Regolamento di procedura della Corte di Giustizia della Unione Europea;

Visto l’art. 79 comma 1 del decreto legislativo n. 104 del 2010, Allegato 1 (Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giungo 2009 n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo), recante il Codice del processo amministrativo;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 febbraio 2018 la dott.ssa Paola Malanetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


1. Fatto.

La società Prato Nevoso Termo Energy s.r.l. gestisce una centrale per la produzione di energia termica ed elettrica nel comune di Frabosa Sottana (CN); la centrale è attualmente alimentata a gas metano.

In data 8.11.2016 la società ha chiesto alla Provincia di Cuneo l’autorizzazione unica prevista dall’art. 12 comma 3 del d.lgs. 29.12.2003, n. 387 “attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità” (G.U. 31 gennaio 2004, n. 25, supp. ord. n. 17) per modificare la fonte di alimentazione della centrale impiegando un bioliquido.

Trattasi di un olio vegetale prodotto dalla società ALSO s.r.l. derivante dalla raccolta e trattamento chimico di oli esausti di frittura, residui di raffinazione di oli vegetali e residui di lavaggio di serbatoi per il loro stoccaggio. Il produttore è autorizzato alla commercializzazione dell’olio qualora esso presenti determinate caratteristiche fisico chimiche indicate nell’autorizzazione (relative a contenuto di frazione oleosa, acqua, iodio, numero di saponificazione e punto di infiammabilità) e con la precisazione che lo stesso potrà essere commercializzato quale “end of waste” ai sensi dell’art. 184 ter del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “norme in materia ambientale” (G.U. 14.4.2006, supp. ord., n. 96), garantendo la tracciabilità documentale dell’impiego definitivo del prodotto e con l’indicazione, nei documenti commerciali, “prodotto da recupero rifiuti ad uso vincolato per la produzione di biodisel.”

All’esito della conferenza di servizi appositamente indetta, l’autorizzazione è stata negata in quanto l’olio vegetale che la società intende utilizzare come combustibile, ferma ed incontestata l’autorizzazione del produttore già citata e il suo possibile impiego per la produzione di biodisel, “non pare ricomprensibile nell’elenco riportato nella parte V (norme in materia di tutela dell’aria e riduzione delle emissioni in atmosfera), allegato X, parte II (caratteristiche merceologiche dei combustibili), sezione IV (caratteristiche delle biomasse combustibili e relative condizioni di utilizzo) del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152” (cfr. doc. 1 di parte ricorrente, diniego di autorizzazione).

L’elenco invocato è un allegato al testo unico ambientale italiano.

Considerato il mancato inserimento dell’olio combustibile nel citato elenco l’amministrazione competente ha ritenuto mancasse la “legalità” dell’uso del prodotto.

L’amministrazione ha dunque concluso che “l’olio vegetale che si intende utilizzare non può essere considerato combustibile bensì rifiuto”.

La società si è rivolta a questo Tribunale lamentando, tra l’altro, che il diniego opposto contrasta con i principi desumibili dalla direttiva 2008/98/CE e la disciplina eurounitaria dei rifiuti, oltre che con la direttiva 2009/28/CE relativa alla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili.


2. La disciplina delle biomasse combustibili nella vigente legislazione italiana.

Il d.lgs. 3.3.2011, n. 28 (in GU 28 marzo 2011, n. 71, supp. ord. n. 81) ha recepito nell’ordinamento italiano la direttiva sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili 2009/28/CE.

In conformità alla direttiva l’art. 2 lett h) del decreto prevede che sono bioliquidi i “combustibili liquidi per scopi energetici diversi dal trasporto, compresi l'elettricità, il riscaldamento ed il raffreddamento, prodotti dalla biomassa”.

Non è contestato dall’amministrazione che il prodotto che la società intende utilizzare sia un bioliquido, di cui è anche autorizzata la commercializzazione ai fini della produzione del biodisel.

La società ricorrente ha specificato che il bioliquido soddisfa la normativa tecnica UNI/TS 11163:2009 relativa a “biocombustibili liquidi, oli e grassi animali e vegetali, loro intermedi e derivati – Classificazione e specifiche ai fini dell’impiego energetico”; la circostanza non è stata contestata dall’amministrazione, né nell’ambito della procedura di autorizzazione né nel presente giudizio.

L’art. 15 del d.lgs. n. 28/2011 prevede che “la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti, nonché le modifiche sostanziali degli impianti stessi, sono soggetti all'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387”; trattasi della procedura autorizzatoria utilizzata dalla ricorrente cui prendono parte, in ottica di semplificazione, “tutte le amministrazioni interessate” (art. 12 comma 4 del d.lgs. n. 387/2003).

Tuttavia l’art. 293 del d.lgs. n. 152/2006 (testo unico ambientale, che a sua volta ha recepito numerose direttive comunitarie in materia di inquinamento, rifiuti, controllo delle emissioni in atmosfera) prescrive, per gli impianti che producono emissioni in atmosfera, che: “Negli impianti disciplinati dal titolo I e dal titolo II della parte quinta… possono essere utilizzati esclusivamente i combustibili previsti per tali categorie di impianti dall'Allegato X alla parte quinta, alle condizioni ivi previste. ……..È soggetta alla normativa vigente in materia di rifiuti la combustione di materiali e sostanze che non sono conformi all'allegato X alla parte quinta del presente decreto o che comunque costituiscono rifiuti ai sensi della parte quarta del presente decreto”.

Il più volte citato allegato X alla parte quinta, attualmente, elenca, tra le biomasse combustibili, i seguenti prodotti:

“a) Materiale vegetale prodotto da coltivazioni dedicate;

b) Materiale vegetale prodotto da trattamento esclusivamente meccanico, lavaggio con acqua o essiccazione di coltivazioni agricole non dedicate;

c) Materiale vegetale prodotto da interventi selvicolturali, da manutenzione forestale e da potatura;

d) Materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica e dal trattamento con aria, vapore o acqua anche surriscaldata di legno vergine e costituito da cortecce, segatura, trucioli, chips,

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