TAR Roma, sez. 4B, sentenza 2022-05-13, n. 202206007

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 4B, sentenza 2022-05-13, n. 202206007
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202206007
Data del deposito : 13 maggio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/05/2022

N. 06007/2022 REG.PROV.COLL.

N. 02689/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2689 del 2020, proposto da
-OMISSIS-in qualità di esercente la potestà sul minore -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati M S, I M, W M, M D B, E Bfuso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio M D B in Cassino, via Cimarosa 13;

contro

Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, Istituto Comprensivo - Arsoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Comune di Riofreddo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Laura Marras, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, corso Vittorio Emanuele II n. 18;

per l'annullamento

del P.E.I. 2019/2020 dell’alunno -OMISSIS-, nella parte in cui NON indica (“cd. proposta”) le ore di sostegno e di AEC necessarie ad assicurare l’integrazione scolastica, il diritto all’istruzione e all’educazione scolastica del minore diversamente abile (L.104, art. 3, comma 3);
nella parte in cui NON ha assegnato un numero di ore settimanali di sostegno e di AEC adeguato alla sua patologia e idonee a garantire il prescritto rapporto 1:1;
nella parte in cui risulta assolutamente privo di motivazione in ordine alle predette assegnazioni (All. 1);

- ove ritenuto necessario, dei provvedimenti (dei quali non si conoscono gli estremi in quanto mai pubblicati) con le Amministrazioni resistenti hanno assegnato alla scuola suindicata un numero d’insegnanti e di AEC insufficiente ad assicurare un adeguato sostegno scolastico e una adeguata organizzazione del personale educativo in relazione al concreto fabbisogno degli studenti disabili iscritti presso tale scuola.

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente comunque lesivo dei diritti e/o degli interessi del minore, anche di estremi sconosciuti, ivi comprese eventuali determinazioni degli organi scolastici.

PER L’ACCERTAMENTO

del diritto del minore a fruire di un Assistente Educativo Culturale secondo le sue esigenze ed in relazione al suo handicap.

PER LA CONDANNA, ANCHE CON PROVVEDIMENTO CAUTELARE

delle Amministrazioni convenute, ciascuna per la propria competenza, a emanare tutti gli atti dovuti e necessari per nominare per l’alunno -OMISSIS-, l’Assistente Educativo Culturale (in sigla AEC, ora OEPA) per un numero di ore adeguato alla patologia dello stesso, ovvero il massimo previsto per legge: rapporto 1:1


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e di Ufficio Scolastico Regionale Lazio e di Comune di Riofreddo e di Istituto Comprensivo - Arsoli;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 maggio 2022 il dott. A A e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Vista la memoria depositata il 7 maggio 2022, con cui parte ricorrente dichiara di non avere più interesse al ricorso al ricorso;

Ritenuto, pertanto, di dover dichiarare il ricorso improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse;

Ritenuto, infine, di dover compensare le spese processuali tra le parti, tenuto conto della definizione extragiudiziaria del contenzioso;

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