TAR Potenza, sez. I, sentenza 2019-06-28, n. 201900514
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Testo completo
Pubblicato il 28/06/2019
N. 00514/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00324/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 324 del 2017, proposto da -OMISSIS-rappresentato e difeso dall’avv. Annamaria Pace, PEC pace.annamaria@cert.ordineavvocatipotenza.it, con domicilio eletto in Potenza Via Messina n. 97;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t., e Questura di Potenza, in persona del Questore p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza e presso gli Uffici della stessa domiciliati per legge in Potenza Corso XVIII Agosto 1860 n. 46;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
del Decreto prot. n. -OMISSIS-del-OMISSIS-(notificato il 31.3.2017), con il quale il Questore di Potenza ha respinto l’istanza del sig. -OMISSIS-volta ad ottenere la licenza di porto di fucile per uso tiro al volo;
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Questura Potenza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 giugno 2019 il Cons. Pasquale Mastrantuono e uditi l’avv. Annamaria Pace e l’avv. dello Stato Dorian De Feis;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Dopo la presentazione da parte del sig. -OMISSIS-dell’istanza, volta ad ottenere la licenza di porto di fucile per uso tiro al volo, il Comandante della Stazione dei Carabinieri di -OMISSIS- faceva presente che: 1) l’istante nel -OMISSIS- era stato querelato da sua moglie, perché insieme a suo zio l’avevano colpita “con calci e pugni in varie parti del corpo, minacciandola di ammazzarla, causandole traumi contusivi multipli con ematomi e lesioni multiple da graffiatura”; 2) sempre all’epoca della predetta querela i Carabinieri erano intervenuti più volte “a seguito di litigi verbali” tra il -OMISSIS-i e sua moglie.
Pertanto, la Questura di Potenza con note ex art. 10 bis L. n. 24171990 prot. n.-OMISSIS--OMISSIS-(notificata il 13.8.-OMISSIS-) e prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-(notificata il 23.9.-OMISSIS-) comunicava al -OMISSIS-i il preavviso di rigetto della predetta istanza.
Dopo la presentazione da parte del -OMISSIS-i della memoria endoprocedimentale, con nota prot. n.-OMISSIS-del -OMISSIS-la Questura di Potenza chiedeva al Comandante della Stazione dei Carabinieri di -OMISSIS- “di attualizzare lo stato dei rapporti tra i coniugi, specificando se permangono esigenze di tutela dell’incolumità dei soggetti coinvolti”.
Il Comandante della Stazione dei Carabinieri di -OMISSIS- con nota del -OMISSIS-precisava che la moglie dell’istante aveva dichiarato che: 1) nel lungo periodo dalla separazione del -OMISSIS- al divorzio del -OMISSIS- si erano “verificate situazioni di conflittualità non sfociate in violenze fisiche e/o verbali, ma solamente l’accusa di essere responsabile del fatto che" la loro unica figlia “non voleva e tuttora non vuole frequentare il padre”; 2) di essere “sicura al cento per cento che potrebbe fare di tutto per divenire violento nei miei confronti, poiché mi ritiene responsabile della non vicinanza alla figlia” e, tenuto conto del carattere del suo ex marito, non escludeva che avesse potuto “mostrarsi violento, in considerazione del fatto che nostra figlia vive con me e non con lui”.
Pertanto, con Decreto prot. n. -OMISSIS-del-OMISSIS-(notificato il 31.3.2017) il Questore di Potenza ha respinto l’istanza del sig.