TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2023-03-13, n. 202301613
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 13/03/2023
N. 01613/2023 REG.PROV.COLL.
N. 03029/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3029 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati M F, D G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato M C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
a – del provvedimento prot. n. -OMISSIS-, con il quale la Regione Campania ha disposto l'annullamento di ben 21 corsi di formazione professionali per O.S.S. (sanzione S4) nonché la revoca dell'accreditamento con divieto di svolgere attività formative per 5 anni (sanzione S8);
b – ove e per quanto occorra, della nota prot. n. -OMISSIS-, con la quale è stato comunicato l'avvio del procedimento finalizzato all'applicazione delle sanzioni S4 e S8 di cui al D.D. n. -OMISSIS- e notificati i verbali del 05 e 06.04.2022;
c – dei verbali di accertamento in loco del 05.04.2022 e di accertamento da remoto del 06.04.2022;
d - del “manuale delle operazioni di vigilanza e controllo sulle attività autofinanziate”, approvato con D.D. n.-OMISSIS-;
e – ove e per quanto occorra, del “Manuale operativo per la formazione professionale autofinanziata: gestione delle attività formative mediante il supporto della piattaforma SILF Monitoraggio”, approvato con il D.D. n. -OMISSIS-
f – del provvedimento di cui alla nota nota pec del 21.04.2022, recante l'annullamento di una seduta di esame;
g - di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e conseguenziali;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2023 il dott. L C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO
1.1. La parte ricorrente,-OMISSIS-, impugna il provvedimento prot. n. -OMISSIS-, con il quale la Regione Campania ha disposto l’annullamento di ben 21 corsi di formazione professionali per O.S.S. (sanzione S4) organizzati dalla ricorrente, nonché la revoca dell’accreditamento con divieto di svolgere attività formative per 5 anni (sanzione S8).
1.2. Il provvedimento si basa su alcune irregolarità nello svolgimento dei corsi per cui la ricorrente beneficia dell’accreditamento regionale.
Una prima irregolarità scaturiva dal controllo del percorso formativo per operatore socio sanitario cod. SILF -OMISSIS-. In esito al controllo effettuato ‘in loco’ in data 5.4.2022, si verificava che il soggetto ospitante lo stage (in seguito, anche: tirocinio), -OMISSIS-, non esisteva all’indirizzo indicato in via -OMISSIS-. La sede dello stage risultava chiusa nonostante che i discenti risultassero presenti sulla piattaforma regionale SILF. Inoltre, non risultavano caricate in piattaforma né la convenzione per lo stage né la polizza assicurativa nei confronti dei terzi.
Queste ultime irregolarità documentali erano verificate anche a carico di altri 21 corsi.
Il provvedimento dà atto di come la parte ricorrente abbia controdedotto rilevando la presenza dei discenti presso altre sedi, definite operative, della -OMISSIS- e che, comunque, lo stage fosse stato sospeso per un sospetto caso di COVID. La Regione, in merito, osserva che solo all’esito del controllo presso l’indicata sede operativa, gli operatori hanno fatto presente la causa di sospensione del tirocinio e che, comunque, sino alle ore 13.04, ossia un momento ben successivo al controllo, i discenti risultavano “presenti” in piattaforma. Il Manuale operativo, peraltro, impone di comunicare eventuali variazioni non oltre trenta minuti dall’inizio delle attività formative.
Le violazioni di tipo documentale, poi, imputate dalla parte ricorrente alla prassi di caricare i relativi documenti dopo l’inizio delle attività, non sono scusabili in quanto, da un lato, il manuale impone il preventivo caricamento di tali documenti e, dall’altro, neppure per cinque corsi già iniziati tali documenti risultano ritualmente caricati.
1.3. La parte affida il gravame a numerose censure di violazione di legge ed eccesso di potere di seguito esposte.
I) La prima censura si appunta su aspetti riconducibili al travisamento del fatto e all’eccesso di severità nel valutare le pretese infrazioni.
Ia) In primo luogo, infatti, l’erronea indicazione dell’indirizzo è dipesa dalla circostanza che la -OMISSIS-(soggetto ospitante il tirocinio), in data 14.04.2021, ha modificato la propria sede legale, in origine a -OMISSIS-, da via -OMISSIS-. Le sedi dello stage, invece, sono in -OMISSIS- E ciò, come da visura C.C.I.A.A. che riporta dette unità locali.
È, inoltre, pacifico che la cooperativa in questione sia un ente impegnato nel rendere servizi socio sanitari e che, tanto la convenzione quanto la polizza assicurativa, sebbene non caricate in piattaforma, siano state stipulate in precedenza.
La mancata indicazione della sede legale aggiornata e della sede operativa, si risolve in un errore formale che non ha impedito l’attività di controllo in quanto la Regione ha impiegato pochi minuti per rinvenire l’effettiva sede operativa. Inoltre, i controlli avrebbero potuto essere reiterati, trattandosi di corsi che prevedono un rilevantissimo numero di ore di tirocinio (1000).
Ib) In secondo luogo, quanto all’accertato caso di COVID nella data del controllo, la ricorrente rileva che: il caso ha riguardato un dipendente della cooperativa ed è stato comunicato ai discenti solo la mattina del 5 aprile di talchè è corretto il comportamento della ricorrente che prima ha inserito le presenze salvo poi, a fine giornata, inserire ‘zero ore’ (e, quindi, l’assenza) del tirocinio. Tanto è documentato mediante:
a - dichiarazione resa dalla -OMISSIS- in data 05.04.2022: " che a seguito di un riscontro di un’operatrice positiva al Covid-19, la struttura non può ospitare fino al 11.04.2022 i tirocinanti Oss e Osss ";
b - dichiarazione resa da alcuni tirocinanti: " il giorno 05/04/2022 si sono recati presso la -OMISSIS- alle ore 07:50 circa per effettuare il tirocinio formativo ed hanno confermato la loro presenza. Circa dieci minuti dopo, nel mentre stavano indossando la divisa ed i presidi necessari, sono stati invitati dal Tutor ad allontanarsi immediatamente dalla struttura poichè una collaboratrice della Cooperativa era risultata positiva al Codiv-19 e, di conseguenza, era altamente necessario allontanare tutti dal complesso arrestando all’istante tutte le attività per poi dover effettuare lo screening immediato degli addetti ".
II) Quanto, poi, alle irregolarità documentali, innanzitutto, si contesta che si tratti di violazioni reiterate, poiché constatate sia in loco sia da remoto: è evidente che si tratta di un’unica violazione constatata con diverse modalità. Nel merito, la prassi è sempre consistita nel caricare tali documenti, versati in atti e antecedenti la data di inizio del tirocinio, solo dopo la fase di formazione teorica in quanto si tratta di polizze nominative che non avrebbe senso caricare prima di conoscere l’identità effettiva dei partecipanti.
Quanto ai corsi già iniziati, per due di essi, è stata prodotta la polizza stipulata tempestivamente, mentre, per altri tre, si è rilevato che i corsi siano stati sospesi dalle strutture ospitanti dopo poche lezioni a causa del COVID.
III) Si contesta, poi, la gravità delle sanzioni applicate in ragione della considerazione relativa alla "... continuità, sotto plurimi corsi, per differenti fattispecie omissive, per continuità temporale delle irregolarità rilevate ", tale da " configurare una reiterazione ”; la reiterazione, infatti, giustifica l’applicazione delle gravissime sanzioni che si sostanziano nell’espunzione dal mercato della ricorrente per la revoca di ben 21 corsi e, poi, dell’accreditamento (sanzioni S4 ed S8). Tuttavia, rileva la parte ricorrente, le irregolarità documentali sono ricomprese nell’ipotesi sanzionatoria S3, che non rileva rispetto alla sanzione della revoca dell’accreditamento (S8).
Tutte le irregolarità contestate possono, quindi, essere sanzionate mediante la sanzione S3, di minore severità.
La sanzione, comunque, è del tutto sproporzionata in quanto le stesse linee guida della Regione Campania prevedono che alle aziende impegnate nella formazione siano sottoposte a un sistema di “rating” che, tuttavia, non è mai stato attuato dall’Ente. La totale decurtazione del punteggio di rating per alcune singole sanzioni si palesa oltremodo irragionevole e sproporzionata. In mancanza dell’attuazione del sistema del rating, peraltro, non è possibile applicare la sanzione più grave in luogo di quelle più lievi (S1-S7).
Parimenti sproporzionata è l’applicazione della sanzione S8 nella misura massima di ben 5 anni (è graduabile tra due e cinque anni).
IV) Da ultimo, la parte ricorrente contesta la stessa legittimità del Manuale operativo che, nel prevedere le sanzioni, non ha implementato - come sarebbe stato richiesto - il criterio della proporzionalità delle sanzioni, scaturente, appunto, dall’applicazione del sistema del rating, previsto dalla presupposta delibera di G.R. n. 294 del 15.05.2018, (" Linee guida per la formazione professionale autofinanziata - rilascio delle autorizzazioni, gestione delle attività, esami finali,