TAR Catania, sez. III, sentenza 2022-09-16, n. 202202413

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. III, sentenza 2022-09-16, n. 202202413
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202202413
Data del deposito : 16 settembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/09/2022

N. 02413/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00265/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 265 del 2022, proposto da
Comune di Mazzarrà Sant'Andrea, rappresentato e difeso dall'avvocato G C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Messina, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria in Catania, Via Ognina 149;

nei confronti

Tirreno Ambiente S.p.A., non costituita in giudizio;

per l’esecuzione

dell’ordinanza di assegnazione somme n. 171/2021 (Cron. 511) in data 12 maggio 2021 del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto.


Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 settembre 2022 il dott. D B;

Viste le difese scritte e orali delle parti come risultanti in atti o da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

Con il presente ricorso, notificato in data nel mese di febbraio 2022 all’Agenzia delle Entrate e, successivamente, anche al debitore originario (in data 8 maggio 2022), il Comune ricorrente ha chiesto l’esecuzione dell’ordinanza di assegnazione somme n. 171/2021 (Cron. 511) in data 12 maggio 2021 del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, notificata in forma esecutiva in data 20 maggio 2021 e passata in cosa giudicata, oltre interessi legali e spese successive.

L’Agenzia delle Entrate, costituitasi in giudizio, ha svolto, in sintesi, le seguenti difese: : a) in data 12 aprile 2022, come risulta dalla documentazione versata in atti, il debitore originario ha presentato domanda di concordato preventivo con riserva ex art. 162, sesto comma, della legge fallimentare (annotata nel Registro delle Imprese in data 29 aprile 2022);
b) l’art. 168, primo comma, della legge fallimentare stabilisce che "dalla data della pubblicazione del ricorso nel Registro delle Imprese e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore".

Nella camera di consiglio in data odierna la causa è stata trattenuta in decisione.

A giudizio del Collegio il ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate.

La giurisprudenza (Cassazione Civile, III, ordinanza n. 19394 in data 3 agosto 2017) ha affermato che: a) in tema di concordato preventivo, la norma di cui alla legge fallimentare - art. 168, primo comma - che fa divieto ai creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore "dalla data della presentazione del ricorso per l'ammissione al concordato fino al passaggio in giudicato della sentenza di omologazione", non può ritenersi legittimamente applicabile anche al pagamento del terzo pignorato effettuato in adempimento dell'ordinanza di assegnazione del credito;
b) il procedimento di concordato preventivo non prevede, di fatto, la possibilità di revocatorie o di azioni ai sensi dell'art. 44 stessa legge, e nemmeno è fornito di un ufficio abilitato ad agire in tal senso, essendo applicabili, in virtù del richiamo di cui al successivo art. 169, soltanto le disposizioni degli artt. da 55 a 63 della medesima legge, sicché il pagamento di un debito preconcordatario deve ritenersi in sé legittimo, in quanto atto di ordinaria amministrazione, purché non integri l'ipotesi di un atto "diretto a frodare le ragioni dei creditori", e, quindi, sanzionabile con la dichiarazione di fallimento ai sensi dell'art. 173, comma 2, e revocabile in forza dell'art. 167, comma 2, dello stesso testo legislativo (sul punto, cfr. Cass. Civ., 29 novembre 2005, n. 26036).

Sulla scorta di tali argomentazioni deve, quindi, ritenersi procedibile l’azione in esame.

La notifica dell’ordinanza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto in forma esecutiva all’Amministrazione nella propria sede legale è, inoltre, avvenuta in data 20 maggio 2021, con la conseguenza che, nel momento in cui il ricorso in ottemperanza è stato proposto, era decorso il termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione di cui all’articolo 14 del decreto legge n. 669/1996, modificato dall’articolo 147, primo comma, lettera a), della legge n. 388/2000 e dall’articolo 44, terzo comma, lettera a), del decreto legge n. 269/2003, come modificato, in sede di conversione, dalla legge n. 326/2003.

Il provvedimento di cui si chiede l’esecuzione, inoltre, ha acquistato l’autorità del giudicato, come risulta dall’attestazione versata in atti.

Non risultando l’intervenuto adempimento dell’Amministrazione intimata, il ricorso va accolto, ordinandosi, per l’effetto, al Comune di Pedara di dare piena esecuzione alle decisioni indicate in epigrafe entro trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione, ovvero della sua notifica su istanza di parte se anteriore.

Sulla somma indicata nel provvedimento di cui è stata chiesta l’esecuzione sono anche dovuti gli interessi legali dal deposito dell’ordinanza sino al soddisfo, in quanto, ai sensi dell’art. 1282, primo comma, c.c., i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro producono interessi di pieno diritto, salvo che la legge o il titolo dispongano diversamente.

Alla parte ricorrente spettano anche le spese successive all’emanazione del titolo (come, ad esempio, quelle per la registrazione), in quanto esse rientrano automaticamente tra quelle conseguenti alla decisione, senza che sia necessaria al riguardo un’espressa statuizione del giudice (sul punto, cfr. Cass. Civ., Sez. VI, n. 17689/2010, T.A.R. Catanzaro, I, n. 287/2011, T.A.R. Napoli, IV, n, 2162/2011).

Esse, pertanto, dovranno essere debitamente documentate dalla ricorrente all’Amministrazione (o al commissario “ad acta” - affinché possano essere riconosciute come pertinenti e liquidate.

Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza dell’Amministrazione intimata, si nomina il Segretario del Comune di Messina, con facoltà di delega ad altro funzionario del medesimo ufficio, quale commissario “ad acta” per procedere in via sostitutiva nell’ulteriore termine di giorni novanta.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenendo conto della particolare semplicità della controversia in esame, ed esse vanno poste a carico dell’Agenzia delle Entrate.

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