TAR Ancona, sez. I, sentenza 2015-07-24, n. 201500592

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2015-07-24, n. 201500592
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201500592
Data del deposito : 24 luglio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00828/2014 REG.RIC.

N. 00592/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00828/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 828 del 2014, proposto da:
D P S.r.l., Gestione Giochi Sale S.r.l., Bingo Puglia S.r.l., rappresentati e difesi dagli avv. F C, A M, con domicilio eletto presso Avv. A M in Ancona, corso Garibaldi, 124;

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliati presso la sede della stessa, in Ancona, piazza Cavour, 29;

per l'ottemperanza

della sentenza del T.A.R. per le Marche, Sezione I, del 10 febbraio 2012, n. 123.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 luglio 2015 il dott. T C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Il ricorso, con il quale le società D P, Gestione Giochi Sale e Bingo Puglia, agiscono per la corretta ed integrale esecuzione della sentenza di questo Tribunale n. 123/2012 (con cui le amministrazioni odierne resistenti sono state condannate a risarcire le ricorrenti per i danni subiti a causa della illegittima esclusione da una gara per l’affidamento in concessione della gestione di sale per il Bingo) va respinto, per le ragioni che si vanno ad esporre.



2. Quanto alla domanda formulata con il mezzo introduttivo, la stessa è infondata, atteso che:

- la pretesa si fonda sull’errato presupposto secondo cui, in violazione del decisum di questo TAR, gli interessi e la rivalutazione monetaria sulle somme dovute a titolo di risarcimento dei danni sono state calcolate dall’Azienda Autonoma dei Monopoli di Stato con effetto al 31 dicembre 2010, anziché al 24 novembre 2011, data di celebrazione dell’udienza all’esito della quale fu adottata la sentenza n. 123/2012. E poiché al punto 18. della citata sentenza il Tribunale aveva statuito che " I predetti accessori del credito (rivalutazione monetaria e interessi sulle somme rivalutate) vanno infatti aggiornati alla data di celebrazione dell'udienza pubblica di trattazione della domanda risarcitoria ", ne conseguirebbe un parziale inadempimento delle amministrazioni intimate;

- che questo presupposto sia errato lo si evince dal semplice raffronto fra le risultanze della c.t.u. disposta a suo tempo dal TAR (depositata in copia dalle ricorrenti in data 30 gennaio 2015) e gli importi parziali esposti nella sentenza n. 123/2012;

- ebbene, prendendo ad esempio la voce “ rivalutazione monetaria sul danno emergente ” riferita alla ditta D P, risulta evidente che, ferma restando la sorte capitale (€ 845.594,00) il c.t.u. aveva calcolato la rivalutazione monetaria in € 142.420,38 (pag. 131 della relazione conclusiva), mentre il Tribunale l’ha fissata in € 170.852,00. Analogo discorso è a farsi per gli interessi legali e per tutti gli altri importi parziali, riferiti anche alle altre due ditte ricorrenti;

- l’equivoco nasce dal fatto che il Tribunale aveva ritenuto di fare la suddetta precisazione proprio per dare conto della differenza fra gli importi risultanti dalla c.t.u. (che il consulente d’ufficio aveva calcolato fino al 31/12/2010) e quelli liquidati in sentenza. Al Tribunale è stato sufficiente ricalcolare gli importi mediante il medesimo software utilizzato dal c.t.u.

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