TAR Palermo, sez. I, sentenza 2022-10-31, n. 202203066
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Pubblicato il 31/10/2022
N. 03066/2022 REG.PROV.COLL.
N. 02281/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2281 del 2011, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato R C F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Provinciale di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato F M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Assessorato Regionale della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;
per l'annullamento
del provvedimento n. 3570 del 7 marzo 2011, pervenuto il 9 marzo, con cui l’Unità di valutazione multidimensionale del Distretto Sanitario di Giarre dell’Azienda Sanitaria Provinciale n. 3 di Catania;
dell’articolo 2 del Decreto Assessoriale n. 4527 del 17 dicembre 2004 pubblicato sulla GURS n. 8 del 25 febbraio 2005;
del punto 10 del documento di programmazione allegato al Decreto Assessoriale 24 maggio 2010, pubblicato sulla GURS del 26 giugno 2010, recante indirizzi per la riorganizzazione e il potenziamento della rete regionale delle Residenze Sanitarie Assistenziali per soggetti fragili;
di ogni altro atto o provvedimento, antecedente o successivo, anche di natura istruttoria, comunque presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Provinciale n. 3 di Catania e dell’Assessorato Regionale della Salute;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 ottobre 2022 il dott. Luca Girardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso, notificato in data 6 maggio 2011 e depositato il 12 maggio 2011 successivo, parte ricorrente ha chiesto l’annullamento, previa sospensiva e vinte le spese, del provvedimento n. 3570 del 7 marzo 2011, con cui l’Unità di valutazione multidimensionale del Distretto Sanitario di Giarre dell’Azienda Sanitaria Provinciale n. 3 di Catania, ha richiesto al ricorrente il pagamento della quota parte delle spese alberghiere per ricovero in R.S.A. del fratello, -OMISSIS-., in applicazione D.A.R.S. n. 4527 del 17712/2004.
Giova precisare che -OMISSIS- è affetto da sindrome di Down. È un soggetto invalido al 100% con relativo diritto di accompagnamento ai senti della legge n. 104/1992, sotto la tutela del fratello, nonché parte ricorrente, -OMISSIS-.
Ed invero, nel mese di febbraio 2009, -OMISSIS-, ove è stato inviato dall’Unità di Valutazione Multidimensionale dell’ASP resistente, dietro richiesta del fratello -OMISSIS-, in qualità di tutore.
Tale R.S.A. eroga, in regime di accreditamento istituzionale per conto e con oneri a carico dell’Azienda Sanitaria Provinciale n. 3 di Catania, prestazioni di residenzialità extraospedaliera in favore di soggetti anziani ultra-sessantacinquenni e non autosufficienti e/o disabili.
Il signor -OMISSIS- veniva ricoverato dal 24 agosto 2010 al 19 febbraio 2011.
Il 9 marzo del 2011, con il provvedimento impugnato, l’Azienda Sanitaria Provinciale n. 3 di Catania richiedeva il pagamento della quota parte di retta pagata dall’ASP medesima alla R.S.A. per la permanenza in struttura del fratello -OMISSIS-, pari a euro 7.821,48., entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Per l’annullamento dei provvedimenti impugnati il ricorrente deduceva il seguente motivo di ricorso:
Violazione e falsa applicazione dell’art. 2 del Decreto Assessoriale numero 4527 del 17 dicembre 2004 – Violazione dell’art. 3 del decreto legislativo 109/1998, come modificato dal decreto legislativo 130/2000 – Violazione dell’art. 25 della Legge 328/2000 – Violazione per falsa e/o errata applicazione dell’articolo 433 e 438 del codice Civile – Eccesso di potere per ingiustizia manifesta e sviamento.
Con ordinanza n. 62 del 12 ottobre 2011 vista l’eccezione di incompetenza, il ricorso è stato assegnato alla Sede di Palermo del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia per il prosieguo dell’iter processuale.
Per l’Assessorato Regionale della Salute, si costituiva in giudizio l’Avvocatura dello Stato di Catania.
L’Azienda Sanitaria Provinciale numero 3 di Catania si costituiva in giudizio con proprio difensore.
Alla pubblica udienza del 27 ottobre 2022 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Come preannunciato dal Presidente, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., al difensore di parte ricorrente presente all’odierna udienza, il quale ha illustrato le proprie difese, il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto trattasi di controversia devoluta al giudice ordinario competente per territorio.
Deve, in particolare, richiamarsi il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale nelle controversie patrimoniali tra Comuni ed enti erogatori di prestazioni assistenziali relative al ricovero di “soggetti deboli” - anche alla luce di quanto affermato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004, che ha dichiarato l’illegittimità del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 33 come sostituito dalla l. 21 luglio 2000, n. 205, art. 7, lett. a), nella misura in cui attribuisce al giudice amministrativo l’intera materia dei pubblici servizi, a prescindere dalla natura delle situazioni soggettive coinvolte - deve negarsi l’esistenza della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, posto che le controversie in questione non afferiscono a rapporti costituiti o modificati da provvedimenti amministrativi, in quanto i presupposti delle obbligazioni poste a carico dei Comuni sono stabiliti direttamente dalla legge e le relative prestazioni assistenziali sono configurate quali diritti delle persone che si trovino in stato di bisogno (per tutte Cassazione civile, sez. un., 31 luglio 2017, n. 18978 con richiami a precedenti conformi n. 12923 del 2014 e n. 15377 del 2009).
Alla declaratoria di inammissibilità consegue l’applicabilità del regime di cui all’art. 11 del cod. proc. amm., laddove si statuisce che quando viene declinata la giurisdizione a favore di quella di altro giudice nazionale (nella specie giudice ordinario competente per territorio), ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda se il processo è riproposto innanzi al giudice indicato nella pronuncia, che declina la giurisdizione, entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato.
Si ritiene di compensare le spese avuto riguardo alla limitata attività difensiva svolta dalle amministrazioni resistenti.