TAR Firenze, sez. I, ordinanza cautelare 2010-07-15, n. 201000618
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N. 00618/2010 REG.ORD.SOSP.
N. 01063/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
Sul ricorso numero di registro generale 1063 del 2010, proposto da:
P M in qualità di Presidente dell'Associazione Poker Sportivo Texas Montecatini A.S. Dilettantistica, rappresentata e difesa dall'avv. L P, con domicilio eletto presso Paola Guidi in Firenze, via Fossombroni 10;
contro
Questura di Pistoia in persona del Questore p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distr.le dello Stato e domiciliata per legge in Firenze, via degli Arazzieri 4;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del diniego dell’autorizzazione all’esercizio di corsi di formazione di disciplina sportiva emesso dalla Questura di Pistoia il giorno 10 marzo 2010 (Cat. K/2010/ P.A.S).
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Questura di Pistoia;
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2010 il dott. Carlo Testori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che l’atto impugnato non sembra presentare apprezzabili profili di illegittimità, tenuto anche conto che la stessa Amministrazione ha precisato nelle sue difese che “ non esiste licenza o comunque titolo autorizzatorio previsto dalla legge e rilasciato dal Questore per la realizzazione di una scuola che insegni il gioco del poker ”;