TAR Milano, sez. IV, sentenza 2019-04-27, n. 201900934
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Pubblicato il 27/04/2019
N. 00934/2019 REG.PROV.COLL.
N. 01048/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOE DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
S
sul ricorso numero di registro generale 1048 del 2018, proposto da
-OISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. B D R, con eletto presso il suo studio, in Milano, viale Bianca Maria n. 11;
contro
Comune di Milano, rappresentato e difeso dagli avv.ti A M, Elisabetta D’Auria, A B, A M M e A P, con domicilio eletto presso gli uffici dell’Avvocatura comunale, in Milano, via della Guastalla n. 6;
per l’annullamento, previa sospensiva:
- del provvedimento del Comune di Milano, Direzione Casa - Area Assegnazione Alloggi ERP del 2.03.2018, con il quale si disponeva la cancellazione della posizione del ricorrente nella graduatoria valida per l'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica a seguito di attività di controllo ai sensi del R.R. 1/2004 e s.m.i.;
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso ancorché non conosciuto dal ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano;
Visti tutti gli atti e i documenti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 marzo 2019 la dott.ssa A T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il signor -OISSIS-in data 29.05.2012 ha presentato domanda di assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica;cui sono seguite una prima domanda di assegnazione in deroga ex articolo 14, comma 1, lettera e), R.R. n. 1/2004 in data 5.04.2013 (definitivamente rigettata) e una seconda domanda in data 9.02.2015.
Con provvedimento in data 2.03.2018 il Comune di Milano ha cancellato il signor -OISSIS- dalla graduatoria ordinaria dei richiedenti alloggio ERP e ha dichiarato inammissibile la domanda di assegnazione in deroga dallo stesso presentata in data 9.02.2015 per avere questi abusivamente occupato un alloggio ERP.
Il suvvisto provvedimento è stato impugnato dal signor -OISSIS-, che ne ha chiesto l’annullamento, previa sospensione cautelare dell’efficacia per i seguenti motivi di illegittimità:
1) “violazione di legge in relazione all’art. 2 della legge n. 241 del 1990 e s.m.i.”, per superamento del termine per la conclusione del procedimento, essendo intervenuto il provvedimento impugnato tre anni dopo la presentazione della domanda di assegnazione in deroga, ragion per cui deve essere riconosciuto l’indennizzo o risarcimento del danno da ritardo;
2) “violazione di legge in relazione all’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990 e s.m.i. nonché in relazione all’art. 24 comma 2 del R.R. n. 1 del 2004”, per omessa notifica del preavviso di rigetto, che avrebbe consentito al richiedente di dimostrare in sede procedimentale che egli non è occupante abusivo di alloggio ERP;
3) “eccesso di potere per perplessità manifesta”, perché il Comune era stato a suo tempo messo a conoscenza del fatto che il ricorrente era temporaneamente ospitato da altro assegnatario di alloggio ERP.
Si è costituito in giudizio il Comune di Milano, dapprima con atto di mera forma e successivamente con memoria difensiva, opponendosi alla prospettazione avversaria e concludendo per la reiezione del ricorso.
Rigettata la domanda cautelare per difetto del requisito del fumus boni iuris, le parti hanno ulteriormente argomentato le rispettive posizioni in successivi scritti difensivi.
Alla pubblica udienza del 21 marzo 2019 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è infondato.
Quanto al primo motivo di ricorso, va osservato che la violazione del termine per la conclusione del procedimento, ove – come nel caso di specie – non sia espressamente qualificato dalla legge come perentorio, non determina la consumazione del potere in capo alla Amministrazione procedente e non rende per di per sé solo illegittimo il provvedimento tardivamente adottato (cfr., ex plurimis, T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III bis, sentenza n. 11529/2018).
Peraltro, nel caso di specie non sussistono nemmeno i presupposti per la tutela risarcitorio ovvero indennitaria. Il danno da ritardo presuppone, invero, la spettanza del bene della vita, che, cioè, il procedimento si concluda con l’adozione di un provvedimento favorevole (cfr., ex plurimis, T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III bis, sentenza n. 1494/2019), mentre qui l’Amministrazione ha rigettato l’istanza presentata dal privato.
A sua volta, l’indennizzo ex articolo 2 bis L. n. 241/1990 presuppone, tra l’altro, ex articolo 28, comma 2, D.L. n. 69/2013 la tempestiva attivazione da parte dell’istante dei poteri sostituitivi (cfr., T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, sentenza n. 728/2018), adempimento che non risulta effettuato dal signor -OISSIS-.
Quanto al secondo motivo di impugnazione, assumendo il provvedimento impugnato natura vincolata, l’omissione del preavviso di rigetto degrada a mera irregolarità non viziante, giusta quanto dispone l’articolo 21 octies, comma 2, L. n. 241/1990.
E, d’altro canto, in questa sede parte ricorrente non ha prospettato elementi giuridico-fattuali, che ove rappresentati all’Autorità procedente in sede istruttoria, avrebbero portato a un diverso esito del procedimento.
Infatti, non è contestato che il signor -OISSIS- vivesse nell’alloggio ERP assegnato ad altro soggetto (segnatamente, la signora -OISSIS-). Ora, sebbene la circostanza fosse informalmente nota all’Amministrazione, vero è che non vi è prova in atti che fosse stata avanzata richiesta di autorizzazione a ospitare temporaneamente il ricorrente nell’alloggio medesimo, ovvero di ampliamento del nucleo familiare assegnatario.
Ne consegue che il ricorrente occupava quell’alloggio in assenza di un titolo legittimante, ovverosia abusivamente, secondo quanto stabilito dall’articolo 24, comma 1, R.R. n. 1/2004.
E l’occupazione abusiva è ostativa all’accoglimento di una domanda di assegnazione sia ordinaria, che in deroga, giusta quanto dispongono gli articoli 8, comma 1, lettera i), e 14, comma 1, del precitato R.R. 1/2014.
In conclusione, il ricorso, siccome infondato, viene respinto.
Sussistono, nondimeno, giuste ragioni per compensare tra le parti le spese di giudizio.