TAR Parma, sez. I, sentenza 2012-06-27, n. 201200229

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Parma, sez. I, sentenza 2012-06-27, n. 201200229
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Parma
Numero : 201200229
Data del deposito : 27 giugno 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00347/2011 REG.RIC.

N. 00229/2012 REG.PROV.COLL.

N. 00347/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

sezione staccata di Parma (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 347 del 2011, proposto da:
V C, rappresentato e difeso dagli avv.ti D B e P F, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Parma, Strada Garibaldi 57;

contro

Ministero dell'Interno e U.T.G. - Prefettura di Parma, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliati in Bologna, via Guido Reni 4;

per l'annullamento

del decreto prefettizio n. 2140 del 8 febbraio 2011 con cui la Prefettura di Parma ha disposto il divieto di detenzione delle armi;

di ogni atto presupposto, conseguente o connesso.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore la dott.ssa L M;

Uditi, nell'udienza pubblica del giorno 20 giugno 2012, i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in epigrafe il ricorrente ha impugnato il decreto con cui la Prefettura di Parma gli ha vietato la detenzione di armi in quanto, essendo indagato per i reati di cui agli artt. 594, 595, 612 e 660 c.p. ed avendo dichiarato, in sede di perquisizione operata dai Carabinieri, di aver smarrito la denuncia di detenzione delle armi, avrebbe perso il requisito della piena affidabilità, indispensabile per poter detenere le armi.

Ha formulato tre motivi di ricorso con cui ha dedotto l’illegittimità del provvedimento, in sintesi, sia perché non preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, sia perché carente di istruttoria e di motivazione, atteso che i reati per i quali pende procedimento penale non avrebbero attinenza con l’uso delle armi.

L’amministrazione, costituitasi con comparsa di stile con cui ha chiesto la reiezione del ricorso, ha prodotto una relazione con la quale sostiene la piena legittimità del proprio operato, anche dal punto di vista delle regole procedimentali.

In vista della discussione il ricorrente ha depositato il decreto, adottato dal GIP del Tribunale di Parma, di archiviazione parziale del procedimento penale n. 941/2011, limitatamente ai reati di cui agli artt. 594, 595 e 612, e di restituzione degli atti al Pubblico Ministero.

All’udienza pubblica del 20 giugno 2012, sentiti i difensori presenti, la causa è stata trattenuta in decisione.

2. Il ricorso è infondato.

2.1. Il motivo con cui è censurata la mancata comunicazione di cui all’art. 7 della L. 241/90 va respinto in quanto, come la Prefettura ha rappresentato nel provvedimento, il procedimento di cui all’art. 39 T.U.L.P.S. rientra fra quelli caratterizzati da particolare celerità per i quali può essere omessa la comunicazione di avvio del procedimento.

Per concorde giurisprudenza, infatti, il provvedimento recante il divieto di detenzione di armi, disposto nei confronti di soggetto ritenuto capace di abusare delle stesse, non richiede la previa comunicazione di avvio del procedimento, attesa l'urgenza per l'amministrazione di provvedere ad eliminare un'accertata situazione di pericolo ( ex multis , da ultimo: T.A.R. Calabria, Reggio Calabria,  sez. I, 9 febbraio 2012, n. 142).

2.2. Quanto al dedotto difetto di istruttoria e di motivazione va rilevato che nell’impugnato provvedimento, diversamente da quanto opinato dal ricorrente, sono enunciate le ragioni per le quali l’amministrazione ha ritenuto essere venuto meno il requisito dell’affidabilità.

In proposito il Collegio osserva che il provvedimento impugnato è la risultante di una valutazione in esito alla quale il Prefetto può vietare la detenzione di armi se ritiene che il titolare della licenza sia capace di abusarne, adottando un provvedimento espressivo di ampia discrezionalità tecnica, giustificata dalla finalità di pubblica sicurezza, in virtù della quale l'esercizio del potere inibitorio è consentito non solo in caso di accertata lesione, ma anche in caso di mero pericolo di lesione, trattandosi di prevenire la commissione di illeciti e non di reprimerli, con la conseguenza che per detto divieto è sufficiente che, secondo una valutazione non inattendibile, il soggetto non dia affidamento di non abusarne.

Il Prefetto gode, quindi, di un potere ampiamente discrezionale per valutare con il massimo rigore qualsiasi circostanza che consigli l'adozione del provvedimento di divieto o di revoca di detenzione armi in quanto la misura restrittiva persegue la finalità di prevenire la commissione di reati e, in generale, di fatti lesivi della pubblica sicurezza, con la conseguenza che il detentore deve essere persona esente da mende o da indizi negativi (cfr. in tal senso: T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 5 aprile 2012, n. 3154).

Nel caso di specie il Prefetto ha compiuto le proprie valutazioni non soltanto in considerazione dell’avviato procedimento penale il cui esito non sarebbe, in ogni caso, elemento di per sé solo idoneo a condizionare il provvedimento amministrativo, ma anche in base al rilievo dello smarrimento della denuncia di detenzione armi, dichiarato dal ricorrente soltanto al momento in cui ne ha ricevuto la richiesta di esibizione da parte dei Carabinieri.

Non appare irragionevole che l’amministrazione abbia ritenuto essere venuta meno l’affidabilità sulla base di una condotta che denota di per sé l’incuria e l’inaffidabilità del soggetto con riferimento al delicato compito di detenere un’arma.

D’altra parte l’intervenuta archiviazione parziale del procedimento penale disposta dal GIP non è in grado di incidere sulla legittimità dell’impugnato provvedimento amministrativo inibitorio, atteso che tutte le ipotesi di reato ivi contestate, compresa quella di cui all’art. 660 c.p. per il quale il procedimento è ancora pendente, pur in mancanza di una stretta correlazione con l’uso delle armi, denotano, comunque, un grado di aggressività che si pone in netto contrasto con la prudenza e compostezza che si richiedono ad un soggetto detentore di armi.

Per quanto precede il ricorso deve essere respinto.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

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