TAR Brescia, sez. I, sentenza 2024-08-26, n. 202400716
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Testo completo
Pubblicato il 26/08/2024
N. 00716/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00963/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 963 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato D P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e U.T.G. - Prefettura di Bergamo, in persona del Ministro e del Prefetto pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
a) della comunicazione antimafia interdittiva del Prefetto della Provincia di Bergamo fasc. n. -OMISSIS-, prot. interno n. -OMISSIS-, comunicata alla ricorrente in pari data;
b) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, incluso il verbale di riunione del -OMISSIS- del Gruppo Interforze Antimafia citato nel provvedimento impugnato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’U.T.G. - Prefettura di Bergamo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 giugno 2024 il dott. Alessandro Fede e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.- La ricorrente-OMISSIS-, costituita nel -OMISSIS-, ha chiesto l’iscrizione nell’Albo dei gestori ambientali di cui all’art. 212 d.lgs. 152/2006 per lo svolgimento dell’attività di rimozione di strutture ed elementi in amianto e di bonifica ambientale, iscrizione per la quale l’art. 10, comma 2, lett. f del d.m. 120/2014 prevede che non debbano sussistere “ le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 ”, recante il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione.
Gli uffici dell’Albo dei gestori ambientali hanno pertanto richiesto alla Prefettura di Bergamo, il 12 luglio 2021, la comunicazione antimafia di cui agli artt. 84 e 87 d.lgs. 159/2011.
A distanza di oltre un anno, e precisamente il -OMISSIS-, la Prefettura ha rilasciato la suddetta comunicazione con contenuto interdittivo, perché il socio di maggioranza della-OMISSIS-, titolare dell’80% delle quote, è stato condannato con sentenza della Corte d’Assise d’Appello di Milano del -OMISSIS-, per il reato di cui agli artt. 110 c.p. e 3, n. 8, legge 75/1958 (favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione in concorso) nonché per il reato di cui agli artt. 110 e 602 c.p. (acquisto di schiavi in concorso), alla pena di due anni e sei mesi di reclusione, con l’interdizione dai pubblici uffici per cinque anni; secondo la Prefettura, infatti, il delitto di cui all’art. 602 c.p. costituisce una delle cause di divieto, sospensione o decadenza previste dall’art. 67 d.lgs. 159/2011, perché l’8° comma di quest’ultimo articolo fa riferimento alle condanne per uno dei delitti di cui all’art. 51, comma 3 bis , c.p.p., tra i quali appunto è ricompreso il delitto di cui all’art. 602 c.p. La Prefettura ha altresì precisato che la sopravvenuta estinzione della pena e di ogni altro effetto penale per l’esito positivo dell’affidamento in prova “ non inficia la rilevanza del fatto storico di reato in relazione agli altri effetti previsti dall’ordinamento ”.
2.- Per effetto di tale interdittiva, alla società sono stati comunicati, in data -OMISSIS-, dall’Albo dei gestori ambientali, l’avvio del procedimento per la cancellazione dall’Albo medesimo, e in data -OMISSIS-, dall’ANAC, l’annotazione dell’interdittiva nel casellario informatico degli operatori economici.
3.- La ricorrente ha impugnato l’interdittiva con ricorso notificato il 15.11.2022 e ne ha chiesto in via cautelare la sospensione, che questo Tribunale ha negato con ordinanza n. 58 del 27.1.2023; poi il Consiglio di Stato, in sede d’appello, con ordinanza n. 1781 del 5.5.2023, “ Considerato che la questione interpretativa della portata del rinvio operato dall’art. 67 del codice delle leggi antimafia all’art. 51 c.p.p. richiede adeguati approfondimenti demandati all’appropriata sede della decisione del merito ”, ha disposto la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.
DIRITTO
1.- Il primo motivo di ricorso è articolato in due censure, con la prima delle quali la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 84, 87 e 67, comma 8, d.lgs. 159/2011, perché l’art. 51, comma 3 bis , c.p.p. (al quale rinvia l’art. 67, comma 8, d.lgs. 159/2011) farebbe riferimento non al mero delitto di cui all’art. 602 c.p., bensì all’associazione a delinquere ex art. 416 c.p. finalizzata a commettere il suddetto delitto.
1.1.- La censura è infondata per le seguenti ragioni.
1.1.1.- L’art. 51, comma 3 bis , c.p.p. prevede una serie di delitti per i quali la competenza allo svolgimento delle funzioni di pubblico ministero è attribuita ai magistrati delle procure distrettuali, cioè “ all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente ”; per i relativi procedimenti è costituita, nell’ambito di tale ufficio, la direzione distrettuale antimafia (art. 102 d.lgs. 159/2011).
Come evidenziato da Corte cost. 30 luglio 2021, n. 178 (che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 67, comma 8, d.lgs. 159/2011, nella parte in cui contempla tra i reati ostativi quelli di cui all’art. 640, 2° comma, n. 1, c.p. e all’art. 640 bis c.p.), i delitti elencati nell'art. 51, comma 3 bis , c.p.p. sono accomunati dall'avere “ una specifica valenza nel contrasto alla mafia, tant'è che essi vengono qui elencati allo scopo di attribuire le funzioni di pubblico ministero ai magistrati addetti alla direzione distrettuale antimafia, su designazione del procuratore distrettuale … Tali fattispecie delittuose hanno in gran parte natura associativa oppure presentano una forma di organizzazione di base (come per il sequestro di persona ex art. 630 cod. pen.) o comunque richiedono condotte plurime (come per il traffico illecito di rifiuti di cui all'art. 452-quaterdecies cod. pen.), oltre a prevedere pene che possono essere anche molto alte. Ed è proprio in virtù di siffatta complessità che si radica la competenza della procura distrettuale antimafia, operante secondo linee di intervento dotate della necessaria coerenza, organicità, programmazione ”.
1.1.2.- Per risolvere la questione controversa nel presente giudizio, cioè se l’art. 51, comma 3 bis , c.p.p. faccia riferimento al delitto di cui all’art. 602 c.p. oppure soltanto all’associazione finalizzata a commettere quel delitto, è necessario considerare il testo della disposizione prima e dopo che vi fosse inserito il riferimento all’art. 602 c.p.
Prima di tale inserimento (avvenuto con l'art. 6, comma 1, lett. b, legge 228/2003, recante “ Misure contro la tratta di persone ”), il testo dell’art. 51, comma 3 bis , c.p.p. era il seguente: “ Quando si tratta di procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416-bis e 630 del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti previsti dall'art. 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e dall'articolo 291-quater del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente ”.
L'art. 6, comma 1, lett. b, legge 228/2003 ha inserito nella disposizione appena riportata, dopo le parole “ di cui agli articoli ”, le parole “ 416, sesto comma, 600, 601, 602, ”. Il testo che ne è risultato è il seguente: “ Quando si tratta di procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, sesto comma, 600, 601, 602, 416-bis e 630 del codice penale, … le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente ”.
L’art. 416, sesto comma, c.p., è stato inserito nel codice penale dalla medesima legge 228/2003 (precisamente dall’art. 4), con il seguente testo: “ Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma ”.
È dunque evidente, da queste considerazioni sull’evoluzione diacronica della disciplina, che il legislatore, quando ha inserito il riferimento all’art. 602 c.p. nell’art. 51, comma 3 bis , c.p.p., ha inteso considerare sia l’associazione a delinquere finalizzata alla commissione del suddetto delitto, prevista dall’art. 416, 6° comma, c.p., sia il delitto di cui all’art. 602 c.p. commesso in forma non associativa: solo così, infatti, si spiega il testo della disposizione (“ procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, sesto