TAR Lecce, sez. II, sentenza 2009-08-06, n. 200901997
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Testo completo
N. 01997/2009 REG.SEN.
N. 00612/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 612 del 2009, proposto da: -OMISSIS- rappresentate e difese dagli Avvocati R L P, G C M e V P, ed elettivamente domiciliate in Lecce, Via Augusto Imperatore n° 16, presso l’Avv. V P;
contro
Regione Puglia, rappresentata e difesa dall’Avv. F M, presso il cui Studio in Lecce è elettivamente domiciliata;
per l'annullamento
della deliberazione della Giunta Regionale Pugliese 20 Gennaio 2009 n° 20 (pubblicata sul B.U.R.P. n° 24 dell’11 Febbraio 2009), contenente modalità applicative della Nota AIFA 78, nella parte in cui non prevede che la diagnosi, il piano terapeutico e la prescrivibilità per la messa a carico del S.S.N. dei farmaci antiglaucoma, possa avvenire da parte dei medici specialisti oculisti in genere;
di ogni altro provvedimento presupposto, prodromico, connesso e/o conseguente.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 Luglio 2009 il Cons. Dott. Enrico d'Arpe e uditi per le parti gli Avvocati R L P, V P e Francesco Cantobelli, in sostituzione dell’Avv. F M;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
La -OMISSIS- impugnano: 1) la deliberazione della Giunta Regionale Pugliese n° 20 del 20 Gennaio 2009 (pubblicata sul B.U.R.P. n° 24 dell’11 Febbraio 2009) contenente modalità applicative della Nota AIFA 78, nella parte in cui indica (Allegato 1) nelle U.O. di Oculistica, ambulatori e day hospital (strutture pubbliche o accreditate) gli unici soggetti autorizzati alla redazione del piano terapeutico propedeutico alla prescrizione e somministrazione (con oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale) dei colliri antiglaucoma, non prevedendo che la diagnosi, il piano terapeutico e la prescrivibilità per la messa carico del Servizio Sanitario Nazionale dei farmaci antiglaucoma possa avvenire da parte dei medici specialisti oculisti in genere; 2) ogni altro atto connesso.
A sostegno del ricorso sono stati formulati i seguenti motivi di gravame.
1) Incompetenza assoluta delle Aziende Sanitarie della Regione a determinare i soggetti autorizzati alla diagnosi ed al piano terapeutico per il glaucoma – Illegittimità derivata – In ogni caso, violazione della nota AIFA 78 del 4 Gennaio 2007 – In ogni caso, eccesso di potere sotto lo stesso profilo.
2) Violazione di legge per omesso invito alla partecipazione al procedimento – Violazione dell’art. 9 della Legge n° 241/1990 per carenza assoluta di istruttoria tecnica – Eccesso di potere sotto lo stesso profilo – Invalidità derivata.
3) Violazione del diritto alla salute – Violazione dell’art. 32 della Costituzione intesa come norma positiva – Eccesso di potere sotto lo stesso profilo – Eccesso di potere per illogicità manifesta per disparità di trattamento tra situazioni uguali – Invalidità derivata.
4) Violazione delle prerogative del medico e delle libertà di diagnosi e cura – Eccesso di potere per disparità di trattamento tra medici specialisti dipendenti dalle strutture pubbliche e medici specialisti liberi professionisti – Violazione degli artt. 33 e 41 della Costituzione – Invalidità derivata.
5) Violazione