TAR Latina, sez. II, sentenza 2024-11-18, n. 202400731

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Latina, sez. II, sentenza 2024-11-18, n. 202400731
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Latina
Numero : 202400731
Data del deposito : 18 novembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/11/2024

N. 00731/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00335/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 335 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato T D S, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;



contro

Comune di Cisterna di Latina, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato G L P, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;



per l'annullamento

dell'ordinanza di rimozione e demolizione n. -OMISSIS- emessa dal Comune di Cisterna e notificata alla -OMISSIS- in data -OMISSIS- per opere e manufatti abusivi installati e realizzati in assenza del permesso di costruire sui terreni siti in -OMISSIS- e

distinti catastalmente al -OMISSIS-, e di ogni atto connesso e/o consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cisterna di Latina;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2024 la dott.ssa V M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. La società ricorrente – conduttrice dal -OMISSIS-del complesso immobiliare di proprietà della-OMISSIS- ubicato in Cisterna di Latina, in -OMISSIS- e contraddistinti al Catasto al -OMISSIS- – è insorta avverso l’ordinanza n. -OMISSIS-, con cui il Comune le ha ingiunto la demolizione e la rimozione di una serie di opere, compiute in assenza del titolo edilizio, di seguito elencate:

1) l’intero fabbricato B, comprensivo del piano terra e del primo piano;

2) due tettoie precarie;

3) il piazzale dell'intera area scoperta del lotto di proprietà;

4) l’installazione di otto silos, ancorati a terra;

5) lo stoccaggio di materiali inerti da costruzione localizzati nell’area esterna del ridetto complesso;

6) un container destinato a ad uso ufficio ubicato in adiacenza al fabbricato industriale;

7) una porzione della particella identificata al Catasto Terreni al-OMISSIS- per circa 2000 mq, utilizzata come parcheggio;

8) la recinzione del lotto di proprietà costituita con strutture in cemento.

2. Il ricorso è stato affidato ai seguenti motivi:

- violazione dell’art. 31 d.p.r. 380/2001, essendo la ricorrente del tutto estranea ai presunti abusi che, come emerge dal verbale di sopralluogo dell’-OMISSIS-, erano già tutti presenti prima che la ricorrente stessa acquisisse la disponibilità del bene in forza del contratto di locazione del -OMISSIS-;

- quanto all’opera sub 1) “fabbricato b”, l’atto impugnato avrebbe illegittimamente ingiunto la demolizione anche del piano terra regolarmente assentito, ciò in base ad una mera deduzione: secondo il Comune, infatti, l’abusività della citata opera sarebbe basata sul solo rilievo della mancata coincidenza fra la struttura del fabbricato B riscontrata in sede di sopralluogo del Comune (due piani con una struttura portante sia orizzontale che verticale in ferro) e quella riportata in un allegato A all’atto di compravendita coattiva del -OMISSIS- (che descrive le strutture portanti verticale come costituite da pilastri di tufo); in tesi, da tale circostanza il Comune ha desunto che tutta la struttura sia stata realizzata in un unico contesto costruttivo e plausibilmente previa integrale demolizione dell’edificio preesistente; inoltre, le opere realizzate al piano terra rientrerebbero nella messa in sicurezza degli edifici legittimi rientranti nella SCIA -OMISSIS-, su cui il Comune non è mai intervenuto.

- quanto all’opera sub 2), le tettoie avrebbero finalità di arredo, di riparo e di protezione (anche da agenti atmosferici) dell'immobile cui accedono e come tali non sarebbero state soggette a permesso di costruire;

- quanto alle opere sub 3) e 8), il piazzale e la recinzione, presenti all’atto di aggiudicazione, sarebbero state sanate per effetto del condono in sanatoria n.-OMISSIS-, come opere pertinenziali dell’intero complesso e sarebbero state comunque oggetto della SCIA -OMISSIS-;

- quanto all’opera sub 4), i silos sarebbero strutture in acciaio che, a differenza di quanto asserito nell’atto impugnato, non sarebbero ancorati al suolo mediante un basamento ma, al contrario, vi sarebbero solo appoggiati e sarebbero sorretti da un basamento, anch’esso in acciaio;

- quanto all’opera sub 6), il container, lungi dall’essere destinato ad ufficio, sarebbe in realtà una struttura precaria provvisoria, finalizzata alle lavorazioni in corso e - come tale - non soggetta all’irrogazione della sanzione demolitoria;

- quanto alle opere sub 3), 5), e 7), non sarebbero state realizzate opere edilizie e le trasformazioni compiute non sarebbero contrastanti con la destinazione urbanistica dell’area.

3 - Il Comune si è costituito per resistere al ricorso e con articolata memoria, corredata di pertinente documentazione, anche fotografica, ha:

- rilevato il terreno della ricorrente ricade in area agricola del PRG;

- osservato, quanto all’opera sub 1), che, come risultante anche da riscontri fotografici, l’intero “fabbricato B” è stato edificato ex novo senza titolo edilizio, previa demolizione del precedente manufatto;

- puntualizzato, sempre sulla medesima opera, che: 1) l’ordinanza si è espressa in termini di certezza sull’abusività dell’opera; 2) la data precisa di commissione dell’irregolarità è irrilevante, vista la sua realità; 3) la SCIA -OMISSIS-, inoltre, è inefficace in quanto riferita ad opere abusive e basata sulla rappresentazione di circostanze non veritiere; 4) in ogni caso, la segnalazione ha avuto ad oggetto opere di manutenzione e di messa in sicurezza dello stabile; 5) viceversa, l’intervento stigmatizzato ha avuto ad oggetto la costruzione di un nuovo fabbricato, previa demolizione del vecchio, con raddoppio dei piani e della volumetria; 6) l’allegato A alla compravendita coattiva del -OMISSIS- (con la quale-OMISSIS- ha acquistato l’immobile) rappresenta in maniera esatta la diversità radicale fra la vecchia e la nuova costruzione;

- dedotto, quanto all’opera sub 2), che le tettoie hanno dimensioni strutturali tali da non poter costituire pertinenza;

- evidenziato, quanto alle opere sub 3) e 8), che: 1) il piazzale e la recinzione, sebbene fossero presenti all’atto di aggiudicazione, sono estranei sia al primo condono che alla SCIA -OMISSIS-; 2) essi, per le loro dimensioni e la loro portata, non possono essere ritenuti pertinenze sotto l’aspetto urbanistico;

- spiegato, quanto all’opera sub 4), che i silos ancorati a terra e l’asserita sporadicità del loro uso non esoneravano la ricorrente dall’obbligo di chiedere il titolo edilizio;

- illustrato, quanto all’opera sub 6), che, come emerso in occasione del sopralluogo, il container era utilizzato in via strutturale come ufficio;

- chiarito, quanto ai punti sub 3), 5) e 7), che la mancanza di opere edilizie non toglie che sia stata realizzata la stabile trasformazione dell’area in modo contrastante con la sua destinazione agricola.

4. Con ordinanza n.-OMISSIS- ha negato la cautela richiesta con una valutazione basata sull’insussistenza del fumus boni juris.

5. In vista dell’udienza, le parti con memorie hanno ulteriormente articolato e ribadito le rispettive tesi. In particolare, la ricorrente ha, innanzitutto, dato conto della sopravvenuta carenza d’interesse al ricorso in relazione alle tettoie, al container, ai silos, oltre che al 1° piano del fabbricato B, ossia agli interventi stigmatizzati ai punti 2), 4) e 6) dell’ordinanza di demolizione, avendo affermato di aver proceduto alla loro rimozione e demolizione. Per il resto, ha controdedotto rispetto a quanto osservato dal Comune con particolare riferimento al punto 1) della citata ordinanza (piano terra del fabbricato B). Il Comune, per parte sua, ha ulteriormente replicato alle deduzioni della ricorrente.

6. All’udienza pubblica del 22 ottobre 2024, uditi gli avvocati come da verbale, la causa è stata assunta in decisione.

7.Preliminarmente, il Collegio, preso atto della dichiarazione di parte ricorrente, contenuta a pag. 1 della memoria depositata in giudizio il 19 settembre 2024 e ribadita in udienza, in merito alla sopravvenuta carenza di interesse per i motivi secondo (“sulle tettoie precarie-punto 2 dell’ordinanza di demolizione”) ad eccezione del profilo di censura relativo al “fabbricato b”, quarto (“sull'installazione di n.8 silos ) e sesto (“sul container ), dichiara con riferimento ad essi l’improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse.

8. Venendo al merito, il ricorso va respinto, in quanto risulta infondato. Si richiama la pronuncia n. 698/2024 con la quale questo Tribunale si è espresso nel ricorso proposto avverso la medesima ordinanza di demolizione dalla proprietaria-OMISSIS-

9. Quanto al primo motivo, osserva il Collegio che secondo un condivisibile orientamento della giurisprudenza in materia di demolizione la figura del responsabile dell'abuso non si identifica solo in colui che ha materialmente eseguito l'opera ritenuta abusiva, ma si riferisce necessariamente anche a colui che di quell'opera ha la materiale disponibilità e pertanto, quale detentore, è in grado di provvedere alla demolizione restaurando così l'ordine violato. L'ordine di demolizione, infatti, non presuppone l'accertamento dell'elemento soggettivo integrante responsabilità a carico del suo destinatario, non è un provvedimento diretto a sanzionare un comportamento illegittimo da parte del trasgressore, ma è un atto di tipo ripristinatorio, avendo esso la funzione di eliminare le conseguenze della violazione edilizia, attraverso la riduzione in pristino dello stato dei luoghi che consegue alla rimozione delle opere

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