TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2024-10-07, n. 202417214

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2024-10-07, n. 202417214
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202417214
Data del deposito : 7 ottobre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/10/2024

N. 17214/2024 REG.PROV.COLL.

N. 12063/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 12063 del 2015, proposto dal Comune di Fiumicino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato F F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall' avv.T C, domiciliataria ex lege in Roma, via Marcantonio Colonna, 27;
Citta' Metropolitana di Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall' avv. G D M, domiciliataria ex lege in Roma, via IV Novembre 119/A;
A S, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Fari', O H K, con domicilio eletto presso lo studio Andrea Farì in Roma, via V. Veneto, 108;



per l'annullamento

- della determinazione dirigenziale della Regione Lazio n. G08241 del 3.7.15 con la quale si è determinata la conclusione del procedimento amministrativo relativo all'istanza di autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.) per attività non già soggette presentata dall'AMA SpA per l'impianto di compostaggio sito in Fiumicino, località Maccarese;

- della Determinazione Dirigenziale della Regione Lazio n. 008406 del 07.07.2015, conosciuta il successivo 10 luglio, con la quale è stata assentita ad AMA SpA l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) per attività non già soggette presentata, ai sensi dell'art. 29 quater, comma 3, del D.lgs. 152/06 e s.m.i. e art. I del D. Lgs. 46/2014, per l'impianto di recupero mediante trattamento biologico di rifiuti non pericolosi, in via dell'Olmazzetto — Maccarese nel Comune di Fiumicino:

- di ogni altro atto comunque connesso e coordinato, anteriore e conseguente ancorché non noto e/o menzionato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lazio, della Città Metropolitana di Roma Capitale e di A S;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 aprile 2024 il Cons.M C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1.Nell’anno 2001 presso la città di Fiumicino, in località Maccarese, è entrato in esercizio un impianto di compostaggio aerobico finalizzato al trattamento dei rifiuti organici da raccolta differenziata provenienti dal territorio di Roma Capitale. L’impianto, al momento della sua messa in esercizio, non era assoggettato ad Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.), ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera i-quinquies, del d.lgs. n.152/2006, come modificato dall'art.1 del d.lgs. n.46/2014 e pertanto, rientrava nel campo di assoggettamento alla direttiva IPPC sulla base delle innovazioni recate al d.lgs. n.152/2006 dal d.lgs. n.46/2014.

Nelle more della procedura per la realizzazione di un nuovo impianto di compostaggio anaerobico (biogas), in data 14/01/2009 AMA S.p.A. ha chiesto alla provincia di Roma di ottenere l'autorizzazione per l’esercizio all'interno del suddetto impianto dell'attività di trasferenza della frazione organica da raccolta differenziata entro 48h per un quantitativo giornaliero non superiore a 60t.

La Provincia, con D.D. n. 3340 dell'11/06/2010, ha rilasciato l’autorizzazione avente validità di anni 10 e, comunque, fino all'entrata in esercizio di tale nuovo impianto, condizionata al rispetto di puntuali prescrizioni (lavorazione dei soli codici CER già autorizzati; attività trasferenza entro 48h dal conferimento e in apposita area; aree di stoccaggio ben definite e separate da quelle delle operazioni di compostaggio).

Successivamente, la Provincia con D.D. n. 8083 del 3/12/2012 ha autorizzato, con le stesse prescrizioni già fornite, una “variante non sostanziale” della precedente autorizzazione elevando la quantità di rifiuti relativamente all’attività di trasferenza da 60 a 300/t. al giorno (da sommare a quelle già autorizzate), per la durata di 9 mesi e, comunque, fino all'entrata in esercizio di tale nuovo impianto.

Con D.D.n.3185 del 6.6.2014 la Provincia, tenuto conto dell’intervenuto diniego della richiesta di realizzazione dell'impianto di biogas e in considerazione della grande criticità nella gestione dei rifiuti urbani di Roma Capitale, ha autorizzato la proroga dell'attività di trasferenza per ulteriori 9 mesi, confermando sempre le stesse prescrizioni.

In data 8/09/2014 AMA S.p.A. ha presentato alla Città Metropolitana di Roma Capitale istanza per il rilascio di A.I.A. ai sensi del d.lgs. n. 46 del 2014 per l'intero complesso impiantistico (compostaggio aerobico e trasferenza), sito nel Comune di Fiumicino, località Maccarese.

In data 19/02/2015 la Città Metropolitana di Roma Capitale, a seguito di un tavolo tecnico con la Regione Lazio competente per materia, ha prorogato l'esercizio dell'attività di trasferenza fino al rilascio dell'AIA.

Successivamente, con nota del 3/04/2015 n. 185451, la Regione ha convocato la prima seduta della conferenza di servizi per il rilascio dell’A.I.A. per il giorno 6/05/2015 al fine di autorizzare la trasferenza di 112.320/t/U anno di rifiuti e la lavorazione di rifiuti per produzione di compost per ulteriori 30.000.t./anno, per complessive 142.000/t/anno di rifiuti.

Il Comune di Fiumicino, invitato alla Conferenza di Servizi, ha inviato parere contrario sia all'esercizio provvisorio dell'attività di trasferenza sia al mantenimento in esercizio dell'impianto di compostaggio aerobico, in quanto ubicato all'interno della Riserva del Litorale Romano. Nella seconda seduta della Conferenza di Servizi, in data 23/06/2015, i rappresentanti del Comune hanno difeso la posizione già manifestata con la nota trasmessa dal Sindaco sulla modifica del verbale e chiarimenti, chiedendo la previsione di prescrizioni nei confronti di AMA S.p.A., per mitigare gli effetti negativi del traffico di TIR sulla viabilità comunale vista l’intenzione di concludere la Conferenza con il rilascio dell’AIA. Ciononostante, con D.D. n. G08241 del 3/07/2015, in conclusione della Conferenza di servizi, la Regione ha dato atto della conclusione del procedimento in assenza di pareri contrari citando in narrativa il parere contrario del Comune. Pertanto, in data 9/11/2015 il Sindaco ha inviato la nota n.56891 del 9/07/2015 con richiesta di rettifica della determinazione di chiusura del procedimento.

Tuttavia il Comune di Fiumicino lamenta che con successiva D.D. n. G08406 del 7/07/2015 la Regione Lazio ha rilasciato l'A.I.A., della durata di 10 anni, senza alcun riferimento al parere del Comune, non essendo ancora pervenuto il parere dell’ARPA.

A seguito di chiarimenti richiesti dagli Uffici la Regione con nota prot.380529 del 14/07/2015 ha evidenziato il richiamo del parere contrario del Comune riportato nella prima determina, recepita dalla seconda, senza profili di irregolarità, precisando altresì del successivo aggiornamento dell’AIA dopo aver acquisito il parere ARPA, con la precisazione in quella sede delle prescrizioni comprese quelle fornite dal Comune.

1.1. Avverso la Determinazione Dirigenziale della Regione Lazio n. G08241 del 03/07/2015 e gli altri atti indicati in epigrafe, il Comune di Fiumicino ha proposto ricorso deducendo i seguenti motivi di impugnazione:

I. Violazione dell'art. 29 quater del d.lgs. 152/2006 e degli artt. S e 9 del decreto del Ministero dell'Ambiente 29 marzo 1996, istitutivo della Riserva Naturale Statale del Litorale Romano. Eccesso di potere per carenza di istruttoria ed errore sui presupposti: l’A.I.A. relativa all’impianto di compostaggio aerobico installato all’interno della Riserva Naturale Statale del Litorale Romano non potrebbe essere rilasciata in virtù del divieto di ogni forma di discarica di rifiuti solidi e liquidi previsto dall’art. 7, comma 1, lett. d) del decreto del Ministero dell'Ambiente 29 marzo 1996, istitutivo di tale Riserva; quantomeno, l’A.I.A. avrebbe dovuto essere sottoposta a valutazione dell'Ente Gestore della Riserva ai sensi degli artt. 7 e 8 del suddetto decreto, ente non invitato alla Conferenza di servizi ai sensi dell'art. 29 quater comma 5, del d.lgs. n.152/2006, con derivante illegittimità dei provvedimenti impugnati.

II. Violazione dell'art. 29 quater, commi 5 e 6, del d.lgs. 152/2006 e dell'art. 14 ter, comma 7, della L.n. 241/1990. Violazione degli artt. l, comma l. della L 241/90 e 97 Cost.. Violazione dell'art. 29 quinquies del d.lgs.n. 152/2006. Eccesso di potere per carenza di istruttoria, illogicità, perplessità e contraddittorietà dell'azione amministrativa, sviamento di potere: l’istruttoria sarebbe sommaria per la mancata acquisizione, nell'ambito della Conferenza di Servizi convocata ai sensi dell’art. 29 quater comma 5, del parere dell’ARPA riguardo alle modalità di monitoraggio e controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente, prescritto per le installazioni di competenza non statali dalla previsione speciale dell’art. 29 quater , comma 6, del d.lgs. 152/2006. Né potrebbe ritenersi acquisito favorevolmente detto parere ai sensi dell'art. 14 ter , comma 7, della l.n.241/1990, come indicato dalla Regione nella determinazione di chiusura del procedimento, per silenzio, attesa la contraddittoria indicazione di un successivo aggiornamento della determinazione dopo l’acquisizione delle prescrizioni tecniche dell’ARPA. La necessità del previo parere dell' ARPA al piano di monitoraggio e controllo sarebbe ritenuto elemento costitutivo del progetto definitivo e parte integrante dell'autorizzazione ambientale, non discendendo soltanto da espressa norma di legge, ma anche all'esigenza di completezza dell'istruttoria e di buon andamento e coerenza dell’azione amministrativa, con

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