TAR Firenze, sez. I, sentenza 2023-03-16, n. 202300280

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. I, sentenza 2023-03-16, n. 202300280
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 202300280
Data del deposito : 16 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/03/2023

N. 00280/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00966/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 966 del 2019, proposto da
CDP Investimenti Società di Gestione del Risparmio s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato D M T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via A. La Marmora n. 14;



contro

Comune di Scandicci, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato C B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l'annullamento

- del Piano Operativo comunale approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 34 del 10.04.2019, pubblicata sul B.U.R.T. n. 19 del 8.05.2019, nella parte in cui, nella Scheda contenuta nell'Allegato A alle Norme Tecniche di Attuazione, per l'“Area di riqualificazione RQ 07b – via del Parlamento Europeo”, di proprietà della ricorrente, prevede: i) l'obbligo di corrispondere all'Amministrazione comunale, in caso di vendita a privati del complesso immobiliare o di parte di esso, una somma corrispondente al 15% del prezzo di vendita dell'immobile; ii l'obbligo della previa approvazione di un piano attuativo in ipotesi di totale demolizione/ricostruzione del complesso immobiliare e di creazione di nuovi corpi di fabbrica, anche se in assenza di incrementi della superficie edificata; iii) l'obbligo di corrispondere gli oneri di urbanizzazione e il contributo per costo di costruzione “dovuti per gli interventi di nuova edificazione” per ogni intervento comportante la modifica della destinazione d'uso “per attività a carattere privato”, a prescindere dalle categoria di intervento;

- della delibera del Consiglio Comunale n. 127 del 19.12.2018, avente ad oggetto “Piano Operativo. Controdeduzioni alle osservazioni e ai contributi pervenuti”, nella parte in cui, controdeducendo all'osservazione presentata da CDP Investimenti Sgr s.p.a., la respinge;

- di ogni altro atto preliminare, presupposto, connesso e/o conseguente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Scandicci;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 marzo 2023 il dott. L V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. La società ricorrente è comproprietaria del complesso immobiliare denominato “ ex Centro Servizi del Ministero delle Finanze”, sito nel Comune di Scandicci, località Olmo-Casellina, via del Parlamento Europeo; in particolare, si tratta di un vasto complesso immobiliare, originariamente destinato ad ospitare un Centro Servizi del Ministero delle Finanze, ma che, in realtà, non risulta mai essere stato destinato a tale scopo ed è attualmente in stato di degrado.

Il nuovo Piano Operativo Comunale di Scandicci adottato con delib. C.C. 10 luglio 2018, n. 78 riportava tale area alla scheda “Area di riqualificazione RQ 07b-via del Parlamento Europeo” allegata alle N.T.A. allo strumento urbanistico; in particolare, detta scheda prevedeva tre aspetti fortemente contestati dalla società ricorrenti, costituiti:

a) dall’obbligo di corrispondere all’Amministrazione comunale, in esecuzione di “quanto all’epoca previsto dal Protocollo d’Intesa sottoscritto dal Ministero delle Finanze con il Comune di Scandicci in data 5.08.2003”, una somma corrispondente al 15% del prezzo di vendita di eventuali immobili alienati a privati;

b) dalla previsione della necessità del piano attuativo di iniziativa privata e pubblica in caso di realizzazione di medie strutture di vendita o di totale demolizione e ricostruzione del complesso edilizio;

c) dall’obbligo di corrispondere gli oneri di urbanizzazione ed il contributo per il costo di costruzione, con riferimento ad ogni intervento prevedente una destinazione d’uso ad “attività a carattere privato”, a prescindere dalla categoria di intervento, in concreto, realizzata.

In data 20 settembre 2018, la società ricorrente presentava un’osservazione allo strumento urbanistico adottato che prendeva il n. 70 ed era parzialmente accolta dalla deliberazione C.C. 19 dicembre 2018, n. 127 che eliminava l’obbligo di ricorrere al piano attuativo in ipotesi di realizzazione di medie strutture di vendita non preceduta dalla totale demolizione e ricostruzione del complesso immobiliare, confermandola comunque nell’ipotesi di realizzazione di nuovi corpi di fabbrica, pur in mancanza di incrementi di superficie edificata; in questa conformazione, lo strumento urbanistico era quindi definitivamente approvato dalla deliberazione 10 aprile 2019, n. 34 del Consiglio comunale di Scandicci.

Le due deliberazioni da ultimo richiamate erano impugnate dalla ricorrente (ovviamente nella parte di interesse, relativa alle tre previsioni sopra richiamate della scheda “Area di riqualificazione RQ 07b-via del Parlamento Europeo” allegata alle N.T.A. allo strumento urbanistico) che articolava censure di: 1) violazione degli artt. 15 l. 7.08.1990, n. 241, 1372 e 2944 codice civile, erronea interpretazione del Protocollo

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