TAR Genova, sez. II, sentenza 2023-05-12, n. 202300503

TAR Genova
Sentenza
5 maggio 2022
TAR Genova
Decreto collegiale
9 giugno 2022
TAR Genova
Ordinanza collegiale
30 settembre 2022
TAR Genova
Ordinanza collegiale
28 ottobre 2021
TAR Genova
Sentenza
12 maggio 2023
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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Genova, sez. II, sentenza 2023-05-12, n. 202300503
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
Numero : 202300503
Data del deposito : 12 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/05/2023

N. 00503/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00290/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 290 del 2020, proposto da
Terrestre Immobiliare S.r.l, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentate e difesa dagli avvocati Stefano De Ferrari e Francesca De Ferrari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesca De Ferrari in Genova, via Alla Porta degli Archi 3;



contro

Comune della Spezia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Carrabba, Ettore Furia, Marcello Puliga, Fabrizio Dellepiane e Marina Mauriello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



e con l'intervento di

Signori Gian Guido Paci e Contrepair S.r.l. con sede a La Spezia in persona del legale rappresentante in carica quali cessionari del credito eventualmente rinveniente all’interessata all’esito della presente lite, entrambi rappresentati e difesi dagli avvocati Francesca e Stefano De Ferrari, con domicilio presso di loro Pec registri Giustizia



per l'accertamento

del diritto della società ricorrente ad ottenere il risarcimento del danno ingiusto, subito per

l’inadempimento da parte del Comune della Spezia alle obbligazioni derivanti dal

disciplinare di incarico stipulato con la Società Terrestre Immobiliare S.r.l. in data 8/8/2011;

e per la conseguente condanna

del Comune della Spezia al risarcimento dovuto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune della Spezia;

Visti tutti gli atti della causa e, segnatamente, la sentenza non definitiva n. 342 del 5.5.2022;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 aprile 2023 il dott. Marcello Bolognesi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1) La soc. Terrestre Immobiliare S.r.l. (d’ora in poi anche: Società) è impresa di costruzione cui il Comune della Spezia nel 2002 ha rilasciato la concessione edilizia per la realizzazione di due edifici (A e B) destinati ad ospitare uffici.

2) I lavori del fabbricato A sono stati da tempo completati.

3) Invece per il fabbricato B i lavori sono andati a rilento.

Il Comune ha rilasciato alla Società un nuovo Permesso di costruire nel 2007 perché la realizzazione di tale immobile richiedeva la disponibilità dell’area demaniale che, medio tempore , era stata concessa alla ricorrente dall’Autorità portuale.

4) Tuttavia nel corso dei lavori è sorta l’esigenza dell’Amministrazione di realizzare un’opera pubblica idraulica indifferibile che ha richiesto l’occupazione temporanea da parte del Comune sia della citata area in concessione, sia di una parte dell’area di proprietà della Società.

5) Per esigenze di celerità e semplificazione procedimentale il Comune, la ricorrente e l’Autorità portuale, in data 8.8.2011, hanno stipulato un accordo ex art. 11 L. n. 241/1990 (c.d. “ disciplinare per l’esecuzione dell’opera pubblica ” di seguito, semplicemente: “ disciplinare ”) sostitutivo del provvedimento di occupazione temporanea e d’urgenza delle aree suddette per la durata di 240 giorni (ossia dall’8.8.2011 al 4.4.2012), con obbligo del Comune di rilasciare – al termine dei lavori pubblici - un nuovo Permesso di costruire sostitutivo di quello precedente.

6) L’occupazione peraltro si è protratta oltre il termine

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