TAR Ancona, sez. I, sentenza 2014-05-13, n. 201400514

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2014-05-13, n. 201400514
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201400514
Data del deposito : 13 maggio 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00120/2014 REG.RIC.

N. 00514/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00120/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 120 del 2014, proposto da:
C G, rappresentata e difesa dagli avv. P G, M G, con domicilio eletto presso Luciano Fava in Ancona, via Calatafimi, 2;

contro

Ministero della Giustizia, Ministero dell'Economia e delle Finanze;

per

l’ottemperanza al decreto della Corte di Appello di Ancona RG. 728/2012, Rep. 1517/12, depositato in Cancelleria il giorno 31.12.2012.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2014 il dott. Gianluca Morri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il presente ricorso, proposto ai sensi degli artt. 112 e seguenti cod. proc. amm., la ricorrente agisce per l’ottemperanza al decreto della Corte di Appello di Ancona RG. 728/2012, Rep. 1517/12, depositato in Cancelleria il giorno 31.12.2012.

Il ricorso è corredato del certificato della Corte di Appello delle Marche del 4.2.2014, che attesta la mancata proposizione di ricorso per Cassazione o istanza di revocazione di cui all’art. 395 n.

4-5 Cpc.

Con la suddetta decisione, lo Stato italiano, e per esso il Ministero della Giustizia, è stato condannato a corrispondere alla ricorrente la somma di € 5.500 (oltre a spese ed accessori) a titolo di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo (L. n. 89/2001).

Il decreto veniva notificato presso la sede del Ministero intimato in data 23.7.2013, ma ciononostante la ricorrente allega di non avere ancora ottenuto il pagamento della somma di cui è creditrice essendo intervenuta la decorrenza del termine di cui all’art. 14 della L. n. 30/1997.

Il ricorso è fondato e va accolto.

In tema di prova dell'inadempimento dell’Amministrazione, può trovare applicazione il principio generale secondo cui il creditore, che agisca per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.

Nel caso in esame l’Amministrazione debitrice, pur ritualmente evocata in giudizio, non si è formalmente costituita né ha prodotto elementi certi da cui dedurre l’avvenuto integrale e incontestato adempimento, per cui la decisione può essere adottata sulla scorta delle sole allegazioni di parte ricorrente.

Sussistono quindi i presupposti per l’accoglimento del ricorso e per la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento delle seguenti somme qualora non già corrisposte nelle more del giudizio:

a) sorte capitale recata dal decreto in oggetto;

b) interessi legali su tale somma, dalla data di pubblicazione del predetto decreto e fino al saldo;

c) spese, diritti, onorari (oltre ad accessori di legge) liquidati nel decreto in oggetto;

d) spese del presente giudizio, che il Tribunale ritiene equo liquidare in complessive € 600,00 (seicento), a titolo di onorario, oltre ad IVA, CPA e al recupero del contributo unificato come per legge.

Viene di conseguenza assegnato al Ministero della Giustizia il termine di giorni sessanta dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione, affinché provveda al pagamento delle somme di cui sopra. In caso di insufficiente disponibilità di risorse sul corrispondente capitolo di spesa, dovrà immediatamente essere avviato il procedimento di variazione di bilancio per l’assegnazione di un ulteriore somme, da concludersi entro sessanta giorni. Tutti gli uffici coinvolti in tale procedimento dovranno fornire la necessaria collaborazione.

Nel caso di inutile decorso del predetto termine, è nominato commissario ad acta il Dirigente dell’Ufficio I – Direzione generale del Contenzioso e dei diritti umani del Dipartimento per gli Affari di giustizia presso il Ministero della Giustizia, il quale provvederà, nei successivi sessanta giorni, ad adottare in luogo dell’Amministrazione intimata i provvedimenti necessari per provvedere al pagamento dei crediti sopra indicati.

Non può invece farsi luogo all’applicazione dell’art. 114, comma 4, lett. e), del D.Lgs. n. 104/2010 invocato dalla ricorrente, atteso che l’obbligo oggetto di domanda giudiziale di adempimento è di natura pecuniaria e già assistito, per espressa statuizione della sentenza in oggetto, dall’obbligo accessorio degli interessi legali per il caso di ritardo nel suo adempimento (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. II, 4.11.2013 n. 9362).

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