TAR Catania, sez. I, sentenza 2011-11-04, n. 201102624

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. I, sentenza 2011-11-04, n. 201102624
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 201102624
Data del deposito : 4 novembre 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01778/2011 REG.RIC.

N. 02624/2011 REG.PROV.COLL.

N. 01778/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1778 del 2011, proposto da:
Green Energy srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Carlo Comande' e M P L, P F, con domicilio eletto presso l’avv. Liliana D'Amico in Catania, via V. Giuffrida, 37;

contro

L’Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilita', Regione Siciliana, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distr.le Catania, domiciliataria per legge, in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

per l'annullamento

del silenzio inadempimento formatosi in relazione all’istanza di autorizzazione unica di cui all’art 12 D.Lvo 387/03, presentata il 24/3/2010 dall’odierna ricorrente all’Assessorato intimato per la realizzazione dell’esercizio di un impianto fotovoltaico;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilita' e di Regione Siciliana;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 31 e 117 c. p.a.;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2011 il dott. Salvatore Schillaci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La società GREEN ENERGY s.r.l. è titolare di un progetto di impianto fotovoltaico denominato “San Paolo Plus” di potenza complessiva pari a circa 930,00 KWp, e delle opere di connessione alla RNT, da ubicare nel Comune di Augusta (SR) in località Palmiere.

In relazione al richiamato progetto la società ricorrente ha presentato in data 24/3/2010 all’Assessorato Regionale per l’Energia e i Servizi di Pubblica Utilità una istanza per il rilascio dell’autorizzazione unica alla realizzazione e all’esercizio del relativo impianto fotovoltaico ai sensi dell’art 12 D.Lvo n. 387/2003.

Non avendo l’Assessorato intimato provveduto nel successivo termine di giorni 180 (allora vigente) ex art. 12 comma 4 D.Lvo 387/03, la stessa ha incoato ritualmente nell’osservanza delle prescrizioni degli artt. 31 e 117 c.p.a. il giudizio in epigrafe al fine di conseguire la declaratoria di illegittimità del silenzio inadempimento formatosi sulla predetta istanza di autorizzazione unica.

La società ricorrente, a sostegno della sua pretesa ha dedotto la violazione dell’art 2 della L. 241/90 e dell’art. 12, comma quarto, del D.Lvo n. 387/03.

L’Amministrazione intimata, pur riconoscendo la legittimazione astratta della istante ad ottenere la valutazione del progetto presentato, ha riferito di non essere stata tuttavia nelle condizioni di osservare i tempi previsti dalla legge per inadeguatezza di risorse umane e strumentali.

Alla camera di consiglio del 20/10/2011 la causa è stata assegnata a sentenza.

Il ricorso è fondato nei termini appresso indicati.

Invero l’amministrazione, che pur non contesta la proponibilità dell’istanza di autorizzazione unica di cui trattasi, non ha tuttavia provveduto sulla stessa entro il termine perentoriamente previsto dall’ultimo alinea del comma quarto dell’art. 12 del D.Lvo n. 387/2003, nel testo allora vigente, secondo cui “Il termine massimo per la conclusione del procedimento……….non può comunque essere superiore a centottanta giorni”.

Né risulta che abbia provveduto successivamente ovvero nelle more processuali.

In conclusione il ricorso va accolto nei termini indicati in dispositivo.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano a carico dell’Assessorato Regionale intimato in complessivi euro novecento, oltre iva, c.p.a.,spese generali e rimborso del contributo unificato e delle spese di notifica.

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