TAR Bologna, sez. II, sentenza 2009-11-02, n. 200902119
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Testo completo
N. 02119/2009 REG.SEN.
N. 01174/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 1174 del 2007, proposto da:
Mortara Raffaella Marianna, rappresentato e difeso dall'avv. G G, con domicilio eletto presso G G in Bologna, via dei Mille 7/2; Zipora S.p.A.;
contro
Comune di Minerbio;
nei confronti di
D S, rappresentato e difeso dagli avv. A M, G R, B V, con domicilio eletto presso G R in Bologna, via Zamboni n. 9;
per l'annullamento
del permesso di costruire a firma del Dirigente del 2 Settore del Comune di Minerbio n.18 del 19.07.2007, rilasciato al Sig. S D, avente ad oggetto la costruzione di un magazzino e abitazione agricola da eseguirsi in S.Donato 74, a Minerbio;
di altri atti indicati nell’epigrafe del ricorso e dei motivi aggiunti;.
Visto il ricorso ed i motivi aggiunti con i relativi allegati;
Visto il ricorso per motivi aggiunti avente ad oggetto l’impugnazione del provvedimento di riesame del permesso di costruire;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di D S;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15/10/2009 il dott. Bruno Lelli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Col ricorso in epigrafe viene impugnato il permesso di costruire a firma del Dirigente del 2° settore del comune di intimato n. 18 del 19/7/2007, rilasciato al contro interessato S D, avente ad oggetto la costruzione di un magazzino e di una abitazione di eseguirsi in via San Donato n. 74 nel comune di Minerbio.
Avverso il suddetto provvedimento vengono dedotte censure di violazione di legge e di eccesso di potere sotto vari profili.
Si è costituito in giudizio il controinteressato deducendo, con varie argomentazioni, l'infondatezza del ricorso.
In data 11 dicembre 2007 sono stati depositati motivi aggiunti.
La società ricorrente, proprietaria di un terreno con annessi fabbricati ad uso residenziale confinante con le proprietà del signor S D contesta il permesso di costruire a questi rilasciato dal comune intimato, deducendo una serie di censure di seguito riportate.
1.1 Viene dedotta la violazione dell'articolo 4.6 del Piano regolatore generale del comune intimato e, comunque, l' eccesso di potere per difetto di istruttoria.
In particolare, nel caso di specie, la costruzione di una nuova abitazione residenziale in zona agricola viene giustificata con le esigenze abitative del figlio del titolare dell'azienda agricola in relazione alla previsione del suddetto articolo 4. 6 che consente interventi di nuova costruzione (uso D1) per la realizzazione di "abitazioni per nuclei familiari di consanguinei fino al II grado di parentela che forniscono lavoro in azienda a tempo pieno o parziale (familiari coadiuvanti)".
La ricorrente deduce che nel caso di specie il figlio lavora in un'azienda metalmeccanica, e che la relazione tecnica allegata alla domanda di permesso di costruire non consente di individuare l'effettiva sussistenza di un rapporto di collaborazione col padre da parte del figlio nè la consistenza del suddetto supporto che deve avere caratteristiche di regolarità e di costanza.
1.2. Viene dedotta la violazione dell'articolo 4. 6 del piano regolatore in relazione al fatto che il nuovo immobile non viene collocato all'interno del corpo aziendale dove già si trovano gli altri fabbricati.
1. 3. Viene altresì dedotta, sotto vari profili, la violazione del vincolo apposto dal Piano regolatore che ha delimitato una parte della zona come "area di tutela di particolari elementi di interesse