TAR Ancona, sez. I, sentenza 2015-01-23, n. 201500073

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2015-01-23, n. 201500073
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201500073
Data del deposito : 23 gennaio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00577/2014 REG.RIC.

N. 00073/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00577/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 577 del 2014, proposto da:
Rpa s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti M R e R B, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. A G in Ancona, corso Mazzini, 156;

contro

Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche - Area Vasta n. 3, n.c.;

nei confronti di

Studio Tecnico Gruppo Marche, rappresentato e difeso dall'avv. A C, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Alessandra Moneta in Ancona, viale della Vittoria, 27;

per l'annullamento

A) della nota dell'

ASUR

Marche - Area Vasta n.

3 - prot. n. 0056393 dell'11/07/2014, con la quale, riscontrando l'istanza di accesso agli atti relativamente gli incarichi professionali conferiti dalla ex AUSL n. 9 di Macerata allo "Studio Tecnico Gruppo Marche" e avanzata da RPA s.r.l. , è stata data comunicazione del "Non accoglimento" dell'istanza medesima unicamente sulla scorta del parere del Servizio Affari Legali - Contenzioso Assicurativo Aziendale dell'Ente che, allegato a tale atto quale sua parte integrante e sostanziale, ne va espressamente a costituire la motivazione;

B) del suddetto parere del Dirigente U.O.C. Affari Legali - Contenzioso - Assicurativo della

ASUR

Marche - Area Vasta n. 3 prot. n. 343051 del 9/7/2014, con il quale, premesso un inquadramento della vicenda sotto il profilo giurisprudenziale in realtà del tutto errato, è stata affermata l'insussistenza di "un interesse giuridicamente rilevante tale da giustificare il richiesto accesso" in quanto la richiesta di accesso risulterebbe sorretta da motivazioni che "come vengono prospettate, appaiono generiche e tali da risolversi in un mero controllo ab esterno dell'attività dell'Amministrazione e quindi dei compiti e delle funzioni sanitarie dell’Azienda Sanitaria";

C) di ogni atto presupposto e/o connesso e/o collegato e/o comunque consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dello Studio Tecnico Gruppo Marche;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2014 la dott.ssa Simona De Mattia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO



1. Con istanza del 13 maggio 2014, ricevuta il 19 maggio 2014, la RPA s.r.l., in qualità di mandataria di un costituendo raggruppamento per la partecipazione al concorso di progettazione per la riqualificazione dell’Ospedale di Cattinara e per la realizzazione del Burlo Garofalo, indetto e svolto dall’Azienda Ospedaliera Universitaria “Ospedali Riuniti” di Trieste, ha chiesto di accedere, anche mediante estrazione di copia, alla documentazione in possesso dell’

ASUR

Marche – Zona territoriale n. 9 di Macerata, riguardanti, in particolare, il conferimento dell’incarico di progettazione e direzione dei lavori per la realizzazione del Nuovo Ospedale di Macerata, il conferimento dell’incarico di progettazione e direzione dei lavori per la realizzazione dell’Unità operativa Day-Surgey, nonché l’incarico di progettazione e direzione dei lavori per l’adeguamento dell’Ospedale alle norme di sicurezza, tutti affidati allo Studio Tecnico Gruppo Marche.

Nell’istanza è stato precisato l’interesse all’accesso, consistente nell’esigenza della ricorrente, seconda graduata nella gara indetta dall’Azienda Ospedaliera Universitaria “Ospedali Riuniti” di Trieste innanzi precisata, di verificare la correttezza e la veridicità delle dichiarazioni fornite dallo Studio Tecnico Gruppo Marche (società aggiudicataria dell’incarico di progettazione) in ordine ai requisiti di capacità tecnica posseduti e necessari per partecipare, e di poter eventualmente esplicare il proprio diritto di difesa.

Con nota prot. 56393 dell’11 luglio 2014, dopo aver acquisito il parere negativo dell’U.O.C. Affari Legali, Contenzioso, Assicurativo del 9 luglio 2014 (anch’esso impugnato), l’ASUR ha riscontrato negativamente l’istanza di accesso proposta dalla RPA s.r.l.

Di qui il presente ricorso, con cui la ricorrente chiede la condanna dell’Amministrazione sanitaria al rilascio della documentazione richiesta, previo accertamento del proprio diritto all’accesso e previo annullamento del diniego impugnato.

Si è costituita in giudizio, per resistere al ricorso, l’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche intimata.

Alla camera di consiglio del 20 novembre 2014 la causa, sulle conclusioni delle parti, è stata posta in decisione.

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