TAR Napoli, sez. V, ordinanza presidenziale 2023-02-17, n. 202300158

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. V, ordinanza presidenziale 2023-02-17, n. 202300158
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202300158
Data del deposito : 17 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/02/2023

N. 03470/2020 REG.RIC.

N. 00158/2023 REG.PROV.PRES.

N. 03470/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)


Il Presidente

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3470 del 2020, proposto da
F D I, rappresentato e difeso dagli avvocati R M, I P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

A C, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato F A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna Policlinico Sant'Orsola-Malpighi, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

dell’avviso pubblico per soli titoli per assunzione a tempo determinato di Collaboratori Professionali Infermieri Cat D indetto con la delibera n. 1111 del 7 settembre 2020 del Direttore Generale della A.S.L. di Caserta;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Considerato che il ricorso è stato proposto con le conclusioni di cui in epigrafe;

Ritenuto che, a termini dell’art. 2, c.p.a., “Il giudice amministrativo e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo”;

Considerata l’opportunità di verificare, ai fini della efficiente gestione del ruolo, la persistenza dell’interesse alla definizione nel merito del ricorso prima di procedere alla sua fissazione in pubblica udienza, tenuto conto della risalenza dello stesso;

Considerato di dover avvertire che il mancato riscontro alla presente Ordinanza, in una alle eventuali ulteriori circostanze evincibili dal fascicolo di causa, sarà valutato anche alla stregua del disposto di cui all’art. 84, comma 4, c.p.a.;

Considerato di dover anche precisare che la eventuale manifestazione di interesse alla decisione comporterà, previa eventuale integrazione del contraddittorio, ove necessario, la fissazione dell’udienza di merito senza possibilità di disporre, d’ufficio o su istanza di parte, la cancellazione della causa dal ruolo e che il rinvio della trattazione potrà essere disposto nei soli casi di cui all’art. 73, comma 1-bis, c.p.a.;

Considerato che, nella sopra indicata prospettiva di celere definizione della causa, le parti debbano altresì segnalare eventuali ricorsi connessi ovvero esigenze istruttorie non ancora soddisfatte;


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