TAR Roma, sez. IV, sentenza breve 2022-04-26, n. 202205055
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Pubblicato il 26/04/2022
N. 05055/2022 REG.PROV.COLL.
N. 03414/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 3414 del 2022, proposto da
A C, rappresentato e difeso dall'avvocato D G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero dell'Interno, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Formez Pa, Commissione Interministeriale Ripam, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
D M M;
per l'annullamento
della graduatoria definitiva relativa al “ concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive n. 1.514 (millecinquecentoquattordici) unità di personale non dirigenziale, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell’Ispettorato nazionale del lavoro e dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, per diversi profili professionali ”, successivamente modificato (G.U.R.I. - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 60 del 30 luglio 2021), e ciò relativamente alla sua mancata inclusione per effetto del mancato superamento della prova scritta per votazione (20,25/30) inferiore a quella minima (21/30), come da esito pubblicato in data 9.11.2021 sul sito del Formez PA, nonché di tutti gli atti ed i verbali approvati in relazione alla formazione ed individuazione del quesito meglio individuato in narrativa;dei verbali di correzione della prova scritta del ricorrente;degli atti di valutazione dei titoli inviati prima della pubblicazione della graduatoria.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero dell'Interno, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di Formez Pa e della Commissione Interministeriale Ripam;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2022 il dott. Angelo Fanizza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il dott. A C ha chiesto l’annullamento della graduatoria definitiva relativa al “ concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive n. 1.514 (millecinquecentoquattordici) unità di personale non dirigenziale, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell’Ispettorato nazionale del lavoro e dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, per diversi profili professionali ”, successivamente modificato (G.U.R.I. - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 60 del 30 luglio 2021), e ciò relativamente alla sua mancata inclusione per effetto del mancato superamento della prova scritta per votazione (20,25/30) inferiore a quella minima (21/30), come da esito pubblicato in data 9.11.2021 sul sito del Formez PA, nonché di tutti gli atti ed i verbali approvati in relazione alla formazione ed individuazione del quesito meglio individuato in narrativa;dei verbali di correzione della prova scritta del ricorrente;degli atti di valutazione dei titoli inviati prima della pubblicazione della graduatoria.
In sintesi è accaduto: che il ricorrente ha presentato domanda di partecipazione al concorso oggetto del contendere per il profilo “ funzionario area amministrativa giuridico contenzioso ”;che l’originaria disciplina concorsuale, trasfusa nel bando pubblicato il 27.8.2019, è stata modificata ai sensi dell’articolo 10, comma 3, del DL 44/2021, convertito con modificazioni dalla legge 76/2021, nel senso che la prova preselettiva è stata soppressa e che per quanto concerne la prova scritta di cui all’art. 7 del bando si è stabilito che fosse svolta “ esclusivamente mediante l’utilizzo di strumenti informatici e digitali anche in sedi decentrate e anche con più sessioni consecutive non contestuali, assicurando comunque la trasparenza e l’omogeneità delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti ”, a ciò soggiungendosi, nell’ambito della cennata riforma, che “ la prova selettiva scritta è altresì volta a verificare la capacità logico-deduttiva e di ragionamento critico-verbale, la conoscenza della lingua inglese, nonché la conoscenza delle tecnologie informatiche, della comunicazione e del Codice dell’amministrazione digitale ”;che per la valutazione delle risposte si sono previsti i seguenti punteggi: risposta esatta: + 0,75 punti;mancata risposta: 0 punti;risposta errata: - 0,225 punti.
A fondamento del ricorso ha dedotto, con unico e articolato motivo, la violazione del bando di concorso, dell’art. 1 del DPR 487/1994 e degli artt. 3 e 51 della Costituzione, nonché l’eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità, ingiustizia manifesta, violazione del principio della par condicio concorsorum , di favor partecipationis e di proporzionalità, disparità di trattamento, travisamento e sviamento.
Il ricorrente ha lamentato la formulazione e la risposta ritenuta corretta dalla commissione relativamente al quesito n. 25 (“ il provvedimento del giudice che riveste la forma del decreto deve essere motivato? (…) a) Sì, sempre;b) Sì, salvo che la legge disponga diversamente;c) No, salvo che la motivazione sia prescritta dalla legge ”).
Il ricorrente ha opzionato la risposta a), mentre quella reputata corretta è stata la risposta c).
Nel ricorso, in particolare, si è prospettato che “ l’art 111 Cost dispone che “Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati”. Sulla scorta di tanto si sarebbe indotti a ritenere corretta la risposta a) Sì, sempre”, mentre “l’art 135 u.c. c.p.c., invece stabilisce che “Il decreto non è motivato, salvo che la motivazione sia prescritta espressamente dalla legge;è dato ed è sottoscritto dal giudice o, quando questo è collegiale, dal presidente”. Ebbene, dal testo del norma si è indotti a ritenere che la risposta corretta sia la c) No, salvo che la motivazione sia prescritta dalla legge ” (cfr. pag. 6).
Si sono contestualmente costituiti in giudizio il Ministero del Lavoro e della Politiche sociali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Formez PA, la commissione interministeriale RIPAM e l’Ispettorato nazionale del Lavoro (11.4.2022), preliminarmente eccependo, nella memoria del 15.4.2022, l’irricevibilità del ricorso sul presupposto che “ l’esito della prova scritta è stato pubblicato in data 9 novembre 2021 ” e che, quindi, il ricorrente “ era perfettamente a conoscenza della (eventuale) lesività e pregiudizio del provvedimento adottato dall’Amministrazione procedente ” (cfr. pagg. 5 – 6);sempre in via preliminare hanno eccepito il difetto di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro sul presupposto che tali Amministrazioni non avrebbero esercitato alcun potere;nel merito, hanno opposto l’infondatezza del ricorso.
All’udienza in Camera di Consiglio del 20 gennaio 2022, fissata per la trattazione della domanda cautelare, il Collegio ha avvisato le parti della possibile definizione della controversia ai sensi dell’art. 60 c.p.a. e la causa è stata trattenuta per la decisione.
Si può prescindere dall’esame delle eccezioni preliminari, essendo il ricorso infondato e, pertanto, meritevole di essere respinto.
Nel bando di concorso si è stabilito, all’art. 7 (rubricato “ prova scritta ”) che tale prova fosse finalizzata a “ verificare la capacità logico-deduttiva e di ragionamento critico-verbale ” (comma 1, come risultante dalla riformulazione del bando) e che “ non è prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti relativi alla prova scritta prima dello svolgimento della stessa ” (comma 7);si è, inoltre, previsto che “ durante la prova scritta i candidati non possono introdurre nella sede di esame carta da scrivere, pubblicazioni, raccolte normative, vocabolari, testi, appunti di qualsiasi natura e telefoni cellulari o altri dispositivi mobili idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di dati, o allo svolgimento di calcoli matematici, né possono comunicare tra di loro. In caso di violazione di tali disposizioni la commissione esaminatrice delibera l’immediata esclusione dal concorso ” (comma 14).
Ad avviso del Collegio tali previsioni confermano la correttezza dell’operato dell’Amministrazione, la quale ha somministrato quesiti comportanti la conoscenza delle materie disciplinate al comma 2 (tra le quali diritto costituzionale;diritto amministrativo;elementi di diritto dell’Unione Europea;diritto civile con particolare riferimento ad obbligazioni e contratti;diritto del lavoro e legislazione sociale etc), oltre che della logica-deduttiva.
Nel caso del quesito controverso, è persuasiva l’opposizione dell’Amministrazione, secondo cui “l’ultimo periodo dell’art. 135 c.p.c. prevede espressamente che “il decreto non è motivato, salvo che la motivazione sia prescritta espressamente dalla legge;e datato ed e sottoscritto dal giudice o, quando questo e collegiale, dal presidente”. Il testo del quesito era chiaro e privo di ambiguità perché riferito espressamente al “provvedimento del giudice che riveste la forma del decreto e non alla più ampia categoria dei provvedimenti giurisdizionali ex art. 111 della Costituzione. Per tale ragione la risposta indicata dalla Commissione, come corretta, rappresenta l’unica alternativa esatta tra quelle proposte ” (cfr. pag. 8 della memoria del 15.4.2022).
Il ricorrente stesso, peraltro, ha evidenziato soltanto un dubbio interpretativo, inidoneo a rendere la risposta data al quesito in questione come quella esatta.
Invero, il mancato superamento della prova scritta è da ascriversi alla scelta del ricorrente rispondere a tutti i quesiti, così determinandosi ben 10 risposte errate, tra le quali, oltre a quella di cui al quesito n. 25, altri cinque quesiti giuridici (nn. 2, 16, 20, 33 e 36), due di inglese (nn. 5 e 29), uno di informatica (n. 9) e uno di logica (n. 13);ove il ricorrente si fosse astenuto dal rispondere a quattro tra tali quesiti, avrebbe raggiunto la soglia di sufficienza (21/30).
In conclusione, il ricorso va respinto.
Il Collegio ravvisa i presupposti per la compensazione delle spese processuali.