TAR Roma, sez. II, ordinanza cautelare 2019-12-20, n. 201908404

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. II, ordinanza cautelare 2019-12-20, n. 201908404
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201908404
Data del deposito : 20 dicembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/12/2019

N. 15225/2019 REG.RIC.

N. 08404/2019 REG.PROV.CAU.

N. 15225/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 15225 del 2019, proposto da


Serenissima Ristorazione s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato A M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio del difensore in Roma, Via Federico Confalonieri, 5;


contro

Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato R C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia e domicilio eletto presso l’Avvocatura capitolina in Roma, Via del Tempio di Giove, 21;
ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
Patrizia Piomboni, Ginevra Baroncelli, Maria Teresa Canali, Elisabetta Ramacciotti

nei confronti

Eutourist New s.r.l., rappresentata e difesa dall’avvocato Enrico Di Ienno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
Cirfood s.c., rappresentata e difesa dall’avvocato Eugenio Dalli Cardillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
Sodexo Italia s.p.a., Bioristoro Italia s.r.l., Pedevilla s.p.a., Dussmann Service s.r.l., Danny Kaye soc. coop. sociale – impresa sociale, Food Services s.r.l., Cooperativa di lavoro Solidarietà e Lavoro società cooperativa, non costituite in giudizio;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

- della determinazione n. 1845 del 5 novembre 2019, comunicata alla ricorrente con PEC del 12 novembre 2019, con cui il Dipartimento servizi educativi e scolastici – Direzione servizi di supporto ai servizi educativi e scolastici di Roma Capitale ha stabilito di aggiudicare a Cooperativa Italiana di Ristorazione società cooperativa (Cirfood s.c.) il lotto 9 dell’appalto per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica a ridotto impatto ambientale nei nidi capitolini, nelle sezioni ponte, nelle scuole dell’infanzia comunali e statali, primarie e secondarie di primo grado site nel Municipio XIII di Roma Capitale, lotto 9 – CIG 72118030AC7 (in realtà 7218030AC7);

- del bando di gara, del disciplinare di gara e allegati tecnici,

- dei provvedimenti di nomina della Commissione aggiudicatrice e di modifica della stessa, del provvedimento di istituzione dell’albo interno dei commissari di gara;

- di ogni altro provvedimento, anche se non conosciuto, comunque connesso e/o collegato, compresi – ove occorra – i pareri resi dall’ANAC di estremi e contenuto non noti, in ordine alla valutazione delle operazioni di gara;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale, di Eutourist New s.r.l., di Cirfood s.c. e dell’ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2019 la dott.ssa F V D M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Considerato:

che l’interesse alla proroga del precedente appalto, connesso alla posizione di gestore uscente del servizio con riguardo alle scuole rientranti nel lotto qui in rilievo, può qualificarsi, in relazione alla presente controversia, come di mero fatto e, pertanto, non è meritevole di una tutela in questa sede;

che le censure dedotte col ricorso introduttivo sono volte alla demolizione dell’intera gara ed alla sua riedizione, non essendo posto in rilievo alcun profilo concernente la posizione in graduatoria della ricorrente, la quale è peraltro già aggiudicataria del lotto 5 (di valore economico superiore rispetto al lotto 9, oggetto del presente giudizio) e non censura specificamente la previsione della legge di gara che non consente l’aggiudicazione allo stesso concorrente di più di un lotto;

che l’interesse fatto valere dalla stessa, evidentemente non al conseguimento dell’aggiudicazione del lotto 9, deve ritenersi recessivo rispetto all’interesse generale dell’Amministrazione a gestire un servizio con un criterio di maggiore efficienza anche economica rispetto a quello attuale;

che, peraltro, occorre rilevare in fatto che l’appalto oggetto di aggiudicazione cesserà al 31 luglio 2020, mentre è imminente l’indizione di una nuova gara tesa ad aggiudicare il servizio mensa a partire dall’a.s. 2020/2021;

Ritenuto:

che conseguentemente la domanda cautelare debba essere respinta, rinviando ogni valutazione nel merito del presente ricorso all’udienza pubblica fissata in dispositivo;

che, per quanto riguarda le spese della presente fase, esse debbano compensarsi integralmente tra le parti, in considerazione della complessità e peculiarità della questione esaminata;

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