TAR Bari, sez. II, sentenza 2022-07-04, n. 202200967
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Pubblicato il 04/07/2022
N. 00967/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00971/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 971 del 2021, proposto dal signor D C, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati S Profeta e Federica Reggi Profeta, con domicili digitali come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Barletta, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati G C e I P, con domicili digitali, come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Francesco De Robertis in Bari alla via Davanzati n. 33;
e con l'intervento di
ad opponendum :
Condominio di via degli Orti n. 47, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Savasta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- dell'atto di diffida ad eseguire opere edili consistenti nel montaggio di una “canna fumaria” prot. n. 55791 del 5.8.2021 a firma del dirigente del Settore edilizia del Comune di Barletta;
- dell'ordinanza di sospensione dell'attività di somministrazione alimenti e bevande, con conseguente chiusura dell’attività di cottura degli alimenti e somministrazione al pubblico fino alla realizzazione di idonea canna fumaria per l’allontanamento al tetto delle emissioni di fumi e vapori (braceria) prot. n. 65664 del 20.9.2021 a firma del dirigente del SUAP del Comune di Barletta,
- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ivi inclusi, ove d'interesse, il regolamento edilizio del Comune di Barletta, adeguato al marzo 2018, e del regolamento di igiene e sanità del Comune di Barletta, approvato con deliberazione C.C. n. 99/2000, nella parte in cui non prevedono la possibilità di utilizzare tecnologie alternative alla canna fumaria (tradizionale) per le emissioni di fumo in atmosfera.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Barletta;
Visto l’atto di intervento ad opponendum del Condominio di via degli Orti n. 47;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 maggio 2022 il dott. L I e uditi per le parti i difensori avv. Federica Reggi Profeta, per il ricorrente, avv. G C, per il Comune di Barletta, e l'avv. Maurizio Savasta, per il condominio controinteressato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con ricorso depositato come previsto in rito, l’impresa individuale “ Boucherie De Nittis” del signor D C – esercente l’attività principale di macelleria e vendita al dettaglio di carni e prodotti a base di carne, con annessa attività secondaria di braceria per la (eventuale) cottura e somministrazione degli stessi prodotti di carne – impugnava l’atto di diffida ad eseguire opere edili consistenti nel montaggio di una canna fumaria, come da vigente regolamento edilizio e la successiva ordinanza di sospensione della sola attività di somministrazione delle carni.
Veniva altresì impugnato ogni altro atto presupposto, incluso il regolamento edilizio del Comune di Barletta, adeguato a marzo 2018, e il regolamento di igiene e sanità Comune di Barletta, nella parte in cui non prevedono la possibilità di utilizzare moderne tecnologie alternative alla canna fumaria per le emissioni di fumo in atmosfera.
In fatto, accadeva che, a seguito di lamentele provenienti dal condominio nel cui ambito, al piano terra, è aperta la macelleria-braceria, a causa dell’esalazione di cattivi odori e propagazione di rumori, il Comune, a fronte di esposti ricevuti, effettuasse taluni controlli in ordine al rispetto dei vigenti regolamenti comunali, indi procedendo ad adottare gli atti gravati.
A seguito di un sopralluogo eseguito nel settembre 2019 dal Comando di Polizia locale di Barletta, congiuntamente a personale dell’A.S.L. di Barletta-Andria-Trani, presso la “Boucherie De Nittis” emergevano violazioni amministrative per aver omesso di ottemperare alle disposizioni prescrittive dal vigente Regolamento edilizio. Successivamente, la persistenza del solo impianto fumario, con scarico “ a parete ” e “ posto ad altezza vetrata in area laboratorio ”, è stata pure riscontrata dai Carabinieri NAS di Bari con verbale del 22 giugno 2021.
Nonostante successivo provvedimento di diffida degli uffici comunali competenti, notificata in data 5 agosto 2021 con scadenza 4 settembre 2021, l’attività risultava in piena lavorazione e sprovvista di canna fumaria conforme a quanto previsto dal Regolamento edilizio. Seguiva indi il provvedimento di sospensione (parziale) dell’attività di cottura e relativa somministrazione al pubblico.
In diritto, il ricorrente affidava la proposizione del ricorso all’articolazione di tre puntuali motivi compendiabili unitariamente nella violazione dell’art. 19 della legge n. 241 del 1990;nella violazione dell’art. 2, co. 8- bis , legge n. 241 del 1990;nell’eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, sotto più profili, e nell’incompetenza dell’ufficio edilizia.
Sostiene nella sostanza parte ricorrente di non essere tenuta a rispettare l’obbligo di installare una canna fumaria oltre la sommità del tetto dell’edificio e di possedere già un impianto (di moderna concezione) con sistema a carboni attivi e con “ scarico a parete ”, utile al convogliamento e dispersione dei fumi e degli odori con equivalente funzionalità rispetto alla (più tradizionale) “canna fumaria” .
2.- Si costituiva il Comune di Barletta, il quale, dopo aver ripercorso in narrativa tutta la vicenda, assumeva la necessità di assicurare la piena osservanza dei regolamenti in materia, che esigono il rispetto di requisiti igienico/sanitari, ai sensi del d.lgs. 152/2006, del Regolamento comunale d’igiene all’art. 191 co. 3 e, soprattutto, del Regolamento edilizio vigente e aggiornato al 2018, il quale, all’art. 69, prevede expressis verbis l’obbligo dell’installazione della canna fumaria per l’allontanamento al tetto delle emissioni di fumi e vapori.
3.- Si costituiva, con intervento ad opponendum , il Condominio di via degli Orti n. 47 di Barletta, il quale eccepiva l’inammissibilità del ricorso per mancata notifica, in quanto soggetto controinteressato di fatto, e indi ribadiva l’intrinseca carenza di conformità dell’impianto di dispersione dei fumi della braceria in questione, a norma dei regolamenti del Comune, tal da recare nocumento all’amenità dello stabile.
4.- Alla fissata camera di consiglio, dopo ampia discussione, considerata la pendenza di interlocuzioni condominiali circa l’assenso all’installazione di una “canna fumaria” e ritenuto che i profili di diritto inerenti l’esercizio della braceria potessero essere approfonditi solo nella sede propria di delibazione del merito, re adhuc integra , è stata disposta la sospensione degli atti gravati.
5.- Scambiati ulteriori documenti, memorie e repliche, dopo discussione, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
6.- Il ricorso è infondato.
6.1.- Va respinta l’eccezione d’inammissibilità del ricorso per la mancata notifica al Condominio, in qualità di soggetto controinteressato, in quanto questo è portatore di un interesse di mero fatto, che può legittimarlo a intervenire ad opponendum , ma non certo onerare il ricorrente a qualificarlo come controinteressato in senso tecnico, cui notificare il gravame.
La questione delibata nell’odierno processo inerisce la legittimità degli atti adottati dal Comune di Barletta e il rapporto giuridico sussistente tra l’amministrazione comunale e l’esercizio economico autorizzato, rispetto al quale le controversie di carattere civilistico-condominiale restano sullo sfondo e non interferiscono necessariamente nella vicenda.
Ergo , l’eccezione non ha pregio.
6.2.- Quanto al merito del ricorso, le tesi sostenute dal ricorrente non persuadono.
Incontroverso è che l’esercizio di preparazione e vendita al dettaglio non sia munito di impianto con convogliamento dei fumi ed esalazioni in “canna fumaria” alla sommità dell’edificio, bensì di un impianto “a parete”.
In primis , il ricorrente lamenta di aver ottenuto per silentium sulla SCIA prot. n. 13127 del 3 marzo 2016 l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande (braceria annessa a macelleria). Conseguentemente gli atti gravati del Comune costituirebbero un tardivo esercizio del potere inibitorio di cui all’art. 19, comma 3, della legge n. 241 del 1990, esercitabile entro e non oltre i successivi n. 60 giorni dalla presentazione della SCIA e gli atti repressivi integrati dalla diffida adottata dal SUE nel mese di agosto 2021 e dalla sospensione adottata dal SUAP nel mese di settembre 2021 sarebbero illegittimi.
In primo luogo rileva il Collegio che la SCIA, per come compilata dall’istante, indica quale “ attività prevalente ” il commercio al dettaglio in sede fissa di carni macellate fresche di varia specie, nonché come “ attività accessoria ” la cottura e somministrazione in forma di c.d. braceria.
D’altro canto, i provvedimenti gravati (diffida del SUE e ordine di sospensione della cottura degli alimenti disposta dal SUAP) non ineriscono al commercio delle carni, bensì alla sola ulteriore attività di c.d. braceria. E sono stati – in verità – disposti “ in funzione collaborativa ”, al fine di consentire all’attività di conformarsi al rispetto delle norme comunali vigenti.
Va inoltre rilevato che, ai sensi dell’art. 19, co. 1, legge n. 241 cit., la SCIA è accompagnata dalle autocertificazioni e dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, relative alla sussistenza dei requisiti.
Orbene, nella relazione tecnica, acclusa alla SCIA, si fa menzione della presenza di un impianto di canalizzazione per estrazione di fumi e di odori, senza precisarne il tipo (“canna fumaria” tradizionale a sommità dell’edificio o “a parete”). Mentre, con l’autocertificazione a firma del titolare, redatta su modello conforme, viene dato atto di aver rispettato il “regolamento edilizio”.
Ad ogni modo, la SCIA presentata al SUAP (sportello unico delle attività produttive) del Comune ha per oggetto l’intrapresa di un’attività economica, che non elide la potestà di vigilanza urbanistica ed edilizia. Quest’ultima è sempre possibile alla stregua di quanto previsto dal d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 contenente il “ Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia ”, come pure richiamato dall’art. 20, comma 2- bis , legge n. 241 del 1990 secondo cui: “ Restano ferme le attribuzioni di vigilanza, prevenzione e controllo su attività soggette ad atti di assenso da parte di pubbliche amministrazioni previste da leggi vigenti, anche se è stato dato inizio all'attività ai sensi degli articoli 19 e 20 ”.
Deve considerarsi che soltanto, a seguito dei controlli operati in loco , in data 4 settembre 2019, previo esposto del Condominio di via degli Orti n. 47 (acquisito a prot. n. 66184 del 2018), si è potuto constatare la violazione delle disposizioni del “regolamento edilizio”, ovverosia l’assenza di convogliamento dei fumi mediante “canna fumaria”, bensì la presenza di uno scarico “a parete”.
Da una simile constatazione, il preposto ufficio di edilizia pubblica (con atto prot. n. 55791 del 5 agosto 2021) ha diffidato il ricorrente ad eseguire opere di posa in opera di idonea canna fumaria. Mentre, l’ufficio SUAP (con atto prot. n. 65664 del 20 settembre 2021), constatato il perdurante omesso posizionamento di una canna fumaria, ha indi sospeso l’attività di cottura degli alimenti e di somministrazione degli stessi al pubblico “ fino alla realizzazione di idonea canna fumaria per l’allontanamento al tetto ” come da vigente Regolamento edilizio.
Trattasi invero di atti interinali, adottati in stretta applicazione della normativa edilizia del Comune di Barletta dagli uffici competenti, secondo l’organizzazione interna dell’ente territoriale.
Va incidentalmente precisato che resta estranea all’oggetto del presente giudizio ogni questione circa la legittimità del diniego opposto dal Condominio di via degli Orti n. 47 al posizionamento, nelle appartenenze condominiali dell’edificio, della necessaria “canna fumaria”, atta a convogliare i fumi oltre la sommità dell’edificio, delibabile esclusivamente dinnanzi al giudice ordinario, cui compete giurisdizione in materia.
Per quanto più particolarmente interessa, l’art. 69 (Antenne e impianti di condizionamento a servizio degli edifici e altri impianti tecnici) del Regolamento edilizio, aggiornato a marzo 2018, del comune della Città di Barletta stabilisce, al primo periodo, che: “ E’ proibito inderogabilmente collocare o far sboccare sulle fronti dei fabbricati prospicenti sul suolo pubblico i condotti del fumo dei camini, dei caloriferi […] ”;mentre, al quattordicesimo periodo, prevede che: “ Ogni apparecchio di combustione avrà una propria canna fumaria, isolata dalle altre, prolungantesi oltre il tetto per almeno un metro e terminante con un fumaiolo in muratura o altro materiale idoneo, salvo l’uso consentito di canne ramificate ”.
Una simile disposizione normativa non risulta illogica ed arbitraria, diversamente da quanto ha tentato di sostenere il ricorrente a supporto dell’immediata lesività degli atti gravati.
Non ritiene il Collegio che possa sopperirsi alla mancanza della “canna fumaria” con l’installazione “cappa a parete” di aspirazione a carboni attivi.
Parte ricorrente, introducendo elementi nuovi in memoria non notificata, come tali, inammissibili, rimarca la circostanza che la cappa in questione sarebbe conforme a quanto previsto dalla direttiva 2002/92/CE sul rendimento energetico nell’edilizia e munita della certificazione della qualità dell’aria interna EN 13779:2007, con la classificazione della qualità dell’aria in EHA 2 (ETA2) cioè a “livello medio”.
Ferma restando l’inammissibilità di tali specifici profili dedotti, deve in ogni caso rilevarsi che una simile attestazione inerisce il prodotto di aspirazione vagliato per se stesso ed al funzionamento interno dell’impianto di aspirazione, ma nulla dice in ordine ai riflessi esterni del convogliamento dei fumi.
Deve invece porsi in rilievo che le norme regolamentari edilizie dei comuni di antica origine e tutt’ora contemplati dall’ordinamento prevedono diposizioni normative e tecniche volte a disciplinare l’ordinato sviluppo socio-economico-edilizio, con funzione anche di prevenzione rispetto a possibili controversie tra cittadini che svolgano attività non conciliabili, mediante l’imposizione di cautele costruttive, tra cui v’è pressoché in tutti i comuni l’obbligo di erigere camini o fumaioli, che si protraggano oltre l’estremità degli edifici, per una certa misura, in modo tale da elidere reciproche interferenze di odori nocivi e/o fastidiosi e di similari propagazioni.
Il dettato del sopra richiamato Regolamento edilizio della Città di Barletta in questione è chiaro. Del pari può osservarsi ad abundantiam come pure il recente Regolamento edilizio della Città di Bari, in Puglia capoluogo di Regione, deliberato dal Consiglio comunale in data 28 febbraio 2022, preveda, all’art. 69.5.2 ( Canne fumarie) , il divieto di far esalare il fumo inferiormente al tetto e di stabilire condotti di fumo con tubi esterni ai muri prospicenti il suolo pubblico, nonché l’esclusione espressa dei sistemi c.d. “a parete”.
Ragion per cui, non sussiste l’addotta fungibilità tra impianti “a canna fumaria” e impianti “a scarico a parete” e, in ogni caso, il Comune resistente, aggiornando al 2018, il proprio regolamento edilizio, nell’ autonomia normativa che gli compete, non ha previsto tale diversa possibilità di scarico, né appare irragionevole o arbitraria una simile disciplina, che corrisponde alla normale cautela da imporsi in consimili fattispecie.
Di conseguenza, va parimenti rigettata l’impugnazione incidentale dell’atto presupposto, ossia del regolamento edilizio, aggiornato al 2018, che ha consentito di attualizzare l’interesse concreto all’impugnazione dei due atti (diffida del SUE) e (ordine di sospensione parziale del SUAP), di cui sono invero diretta applicazione, con effetti preclusivi della prosecuzione dell’attività economica del ricorrente nella sua forma più completa, ovverosia comprendente anche l’esercizio della braceria.
Non si ravvisa neppure la dedotta incompetenza.
Come si è visto, con il ricorso in epigrafe si impugnano in via principale la diffida ad installare la canna fumaria e la sospensione dell’attività di somministrazione di alimenti previa cottura.
Correttamente detti atti sono stati adottati il primo dal Dirigente del Settore Edilizia, attenendo l’installazione della canna fumaria all’aspetto edilizio (come in precedenza rilevato), ed il secondo invece dal Dirigente del SUAP, riferendosi allo svolgimento dell’attività economica oggetto di sospensione.
In ultima analisi i due atti preclusivi gravati appaiono legittimi e neppure sussiste alcuna illegittimità riguardo al Regolamento edilizio del comune.
7.- In conclusione, per le sopra esposte motivazioni, il ricorso va respinto.
8.- Le spese vanno compensate per la complessità e peculiarità delle questioni trattate.