TAR Ancona, sez. I, sentenza 2014-02-20, n. 201400236

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2014-02-20, n. 201400236
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201400236
Data del deposito : 20 febbraio 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00281/2013 REG.RIC.

N. 00236/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00281/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 281 del 2013, proposto da:
A P, rappresentato e difeso dagli avv. G F, L R R, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Marche in Ancona, via della Loggia, 24;

contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore;

per l'annullamento

- del rigetto della richiesta di rimborso spese legali;

- del parere contrario alla richiesta di rimborso delle spese legali espresso dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma;

- del preavviso di diniego del 4 maggio 2012;

- della conferma del parere contrario già espresso dall'Avvocatura Generale dello Stato;

- nonché per la condanna

dell'amministrazione al pagamento delle somme.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il Primo Referendario F A nell'udienza pubblica del giorno 6 febbraio 2014 e uditi per le parti i difensori, come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il ricorso in epigrafe, sono stati impugnati gli atti con i quali è stata respinta l’istanza del ricorrente di rimborso delle spese legali.

Per resistere al ricorso, si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata, che, con memoria e documenti, ne ha domandato il rigetto, vinte le spese.

Alla pubblica udienza del 6 febbraio 2014, sentiti i difensori delle parti, come da verbale, il ricorso è stato trattenuto per essere deciso.

DIRITTO

Il ricorso è infondato.

Con sentenza del Tribunale Militare di Roma, depositata in data 30 giugno 2010, l’odierno ricorrente è stato dichiarato responsabile del reato di minaccia ad inferiore continuata e assolto dai restanti reati contestatigli, perché i fatti non sussistono.

Con sentenza depositata in data 30 marzo 2014, la Corte Militare d’Appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale Militare di Roma, ha assolto il ricorrente anche dalle imputazioni di minaccia ad inferiore, perché il fatto non sussiste.

Peraltro, dalle motivazioni delle sentenze che il ricorrente invoca a fondamento della pretesa al rimborso delle spese legali, non può ritenersi del tutto esclusa la materialità della condotta, che, essendo stata posta in essere in occasione dell’esercizio delle funzioni e nella sede di servizio, appare piuttosto causativa di un discredito per l’amministrazione, che non posta in essere nell’interesse della stessa.

Pertanto, le valutazioni sottese all’impugnato diniego non possono ritenersi inficiate dalle dedotte doglianze.

Per le suesposte ragioni, il ricorso dev’essere respinto.

Le spese processuali possono essere compensate, per ragioni equitative.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi