TAR Campobasso, sez. I, sentenza 2021-02-24, n. 202100059

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Campobasso, sez. I, sentenza 2021-02-24, n. 202100059
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Campobasso
Numero : 202100059
Data del deposito : 24 febbraio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/02/2021

N. 00059/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00283/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 283 del 2020, proposto da Azienda di Trasporti Molisana - A.T.M. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati G D S, A M S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

G A G, Ministero dell'Economia e delle Finanze non costituiti in giudizio;

Regione Molise, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliataria ex lege in Campobasso, via Insorti d’Ungheria;

- avverso il silenzio illegittimamente serbato dalla Regione, prima, e dal Commissario ad Acta, poi, in ordine all'istanza di certificazione dei crediti, ex art. 9, comma 3-bis, del d.l. n. 185/2008 (come modificato dall'articolo 13, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183), n. 8523240000000053 del 7 luglio 2020;

- per la declaratoria e/o l'annullamento del silenzio-inadempimento formatosi, da ultimo, sulla diffida inviata il 22 settembre 2020 a provvedere alla richiesta di certificazione dei crediti di cui all'istanza;

- affinché sia ordinato alla Regione e/o al commissario ad acta di provvedere sull'istanza;

- nonché per la condanna delle Amministrazioni resistenti al risarcimento del danno ingiusto subito dalla ricorrente a causa della mancata certificazione dei crediti di cui all'istanza.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Molise;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2021 la dott.ssa M S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che l’udienza si è svolta ai sensi dell'art. 25 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, attraverso videoconferenza con l’utilizzo di piattaforma “Microsoft Teams”;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. ATM s.p.a. è una società attiva nel mercato dei servizi di trasporto pubblico locale (“TPL”) e nazionale. Per quanto di rilevo, la Società gestisce su affidamento della Regione Molise servizi di TPL di natura extraurbana, per effetto di un contratto di servizio “ponte” stipulato, da ultimo, nel 2015, in attesa dell’espletamento della gara finalizzata all’individuazione del gestore unico a livello regionale.

Le percorrenze annue minime previste da contratto sono pari a circa 4.280.000 km, che l’Ente remunera riconoscendo all’impresa un corrispettivo chilometrico di 2,165 €/km (art. 9).

Tale contratto, all’art. 11 co. 9, stabilisce che in “caso di afflusso straordinario ed imprevedibile di viaggiatori che determini un sovraccarico di veicoli oltre i limiti di sicurezza, l’impresa affidataria è tenuta ad adottare gli adeguati provvedimenti del caso, anche attraverso l’effettuazione di corse aggiuntive, dandone comunicazione a mezzo pec all’ente affidante. L’effettuazione di tali corse aggiuntive darà luogo a compensazione straordinaria secondo l’importo chilometrico di cui all’art. 9 del presente contratto preliminare”.

La ricorrente rappresenta in particolare che:

- per effetto delle richiamate previsioni contrattuali, in caso di sovraffollamento dei veicoli, la Società è obbligata ad effettuare corse aggiuntive che l’Ente è tenuto a remunerare, ai sensi del citato art. 11, alle stesse condizioni previste per le percorrenze “ordinarie” dal precedente art. 9;

- l’effettuazione di corse aggiuntive si è notevolmente incrementata durante il periodo legato all’emergenza da Covid-19 quando, per consentire il distanziamento a bordo tra gli utenti imposto dalle direttive governative e dalla stessa Regione, ATM s.p.a. ha dovuto costantemente destinare autobus aggiuntivi all’esercizio delle singole corse;

- pur avendo provveduto ad effettuare i predetti servizi base, in linea con gli impegni contrattuali, la Regione non ha provveduto al pagamento degli stessi, regolarmente fatturati da ATM Molise s.p.a.

Per tale ragione, ATM s.p.a., in data 7 luglio 2020, presentava istanza di certificazione del credito, ex art. 9, comma 3-bis, del d.l. n. 2 185/2008 (come modificato dall’articolo 13, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183). Tale disposizione, in particolare, prevede che per i crediti non prescritti, certi liquidi ed esigibili, su istanza del creditore, l’Amministrazione rilasci attraverso la Piattaforma PCC una certificazione finalizzata a consentirne la cessione pro soluto o pro solvendo in favore di banche o di intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente, oltre che la compensazione con debiti iscritti a ruolo.

Tale certificazione – in mancanza di motivato diniego ai sensi dell’art. 37 del d.l. n. 66/2014 - deve essere resa dall’Amministrazione entro trenta giorni dal ricevimento dell’istanza, termine decorso il quale il creditore potrà chiedere allo stesso MEF la nomina di un commissario ad acta che dovrà provvedere nei successivi trenta giorni.

Con il presente ricorso ATM s.p.a. agisce avverso il silenzio manifestato dalla Regione Molise, prima, e dal Commissario ad acta, poi, nella conclusione del procedimento di certificazione, chiedendo a questo Collegio di:

- accertare e dichiarare l’illegittimità del silenzio-inadempimento tenuto dalla Regione, prima, e dal Commissario ad acta, poi, sull’istanza di certificazione dei crediti indicata in epigrafe, anche a seguito del mancato riscontro alla diffida del 22.09.2020;

- per l’effetto di ordinare alla Regione Molise e/o al Commissario ad acta amministrativo di concludere il procedimento avviato con l’istanza in oggetto, rilasciando il provvedimento di certificazione dei relativi crediti ex art. 9, comma 3-bis, del d.l. n. 185/2008;

- condannare i resistenti al risarcimento del danno ingiusto subito dalla ricorrente a causa della colpevole inerzia nella conclusione del procedimento, liquidando altresì l’indennizzo previsto dall’art.

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