TAR Catania, sez. II, sentenza 2019-11-05, n. 201902637

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. II, sentenza 2019-11-05, n. 201902637
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 201902637
Data del deposito : 5 novembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/11/2019

N. 02637/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00648/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 648 del 2018, proposto da
Societa' Coop. Sociale Co.Pro.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Salva', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via Verona n. 23;

contro

Comune di Aidone, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato S B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Aidone, via Mazzini,;

per ottenere

l' OTTEMPERANZA AL DECRETO INGIUNTIVO N. 19/2016

EMESSO DAL TRIBUNALE DI ENNA IN DATA

11.1.2016

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Aidone;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2019 il dott. Francesco Brugaletta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe parte ricorrente chiede l’esecuzione del giudicato nascente dal provvedimento ivi menzionato.

Ad avviso del Collegio, il ricorso per l'esecuzione del giudicato è fondato e va accolto.

Infatti, da un lato, la pretesa attrice ripone il suo fondamento in titoli giudiziari muniti del crisma del giudicato e , dall'altro, nella specie risultano adempiute tutte le formalità proprie della procedura di ottemperanza.

Ritiene inoltre nella fattispecie il Collegio di dovere dare applicazione del principio secondo il quale i fatti estintivi, modificativi ed impeditivi di diritti vanno provati da chi ha interesse ad eccepirli, ai sensi dell'art. 2697 Cod. Civ.

Avendo la parte ricorrente fornito la prova del fatto costitutivo, incombeva all’Amministrazione intimata l'onere di provare l'inefficacia di tali fatti per il prodursi delle condizioni volute dall'art. 2697, 2 comma, del Codice Civile.

Alla luce delle predette considerazioni va affermata la persistenza dell'obbligo da parte dell’Amministrazione intimata di ottemperare pienamente al giudicato di cui in epigrafe.

Precisa il Collegio, inoltre, che la sussistenza dell’obbligo di eseguire il giudicato va affermata sia per quanto riguarda la sorte capitale che per gli interessi ed oneri accessori, e che in sede di giudizio di ottemperanza sono dovute le spese relative ad atti accessori, quali le spese di registrazione, di esame, di copia e di notificazione, in quanto egualmente aventi titolo nello stesso provvedimento giudiziale (cfr. TAR Catania, sez. IV, 5 maggio 2007 n. 768).

Pertanto, il ricorso va accolto per come in motivazione e, conseguentemente, va dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di adottare i provvedimenti necessari al pagamento di quanto dovuto al ricorrente in forza del giudicato di che trattasi, nonché le ulteriori spese resesi necessarie per l’attivazione del presente giudizio nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione.

Per il caso di ulteriore inadempienza, si ritiene di dover nominare sin d’ora, quale Commissario ad acta, il Prefetto di Enna o funzionario dallo stesso delegato- quale commissario “ad acta” per procedere in via sostitutiva nell’ulteriore termine di giorni sessanta.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza come da dispositivo.

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