TAR Salerno, sez. II, sentenza 2016-04-04, n. 201600757
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N. 00757/2016 REG.PROV.COLL.
N. 01504/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1504 del 2015, proposto da:
M N C, rappresentato e difeso dall'avv. P V, con domicilio eletto presso P V in Salerno, c/o Segreteria T.A.R.;
contro
Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Salerno, corso Vittorio Emanuele N.58;
per l'esecuzione del giudicato formatosi sul decreto rg. 957/10, cron. 731/12,rep. 637/12 reso dalla Corte d'appello di Salerno
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;
Viste le memorie difensive;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2016 la dott.ssa Rita Luce e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
LETTO il ricorso, notificato nei tempi e nelle forme di rito, con il quale parte ricorrente lamenta l’inottemperanza, da parte dell’intimato Ministero, al decreto della Corte di Appello di Salerno, meglio distinto in epigrafe, recante condanna al pagamento dell’equo indennizzo per eccessiva durata del processo;
CONSIDERATO che l’art. 1, comma 777, lett. l) della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) ha introdotto a decorrere dal 1 gennaio 2016, nell’ambito della legge n. 89/2001, l’art.