TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2010-03-08, n. 201003481
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Testo completo
N. 03481/2010 REG.SEN.
N. 09766/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 9766 del 2009, proposto da:
C M, rappresentato e difeso dall'avv. A Z, con domicilio eletto presso Alessandro Moretti in Rignano Flaminio, via Vallelunga, 26;
contro
Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Comando Carabinieri Regione Lombardia, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Gen.Le dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; Comando Compagnia Carabinieri di Zogno;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- del Decreto n. 2425 emesso dal Vice Direttore Generale della Direzione Generale per il Personale Militare, in data 11.08.2009 che ha disposto la cessazione dal servizio permanente ai sensi dell’art. 26 comma 1° lett. c) Legge 599/1954 del ricorrente e la collocazione in congedo nella categoria della riserva;
-del Verbale n. 223/2009 del 23.06.2009 con cui la Commissione di Valutazione e Avanzamento dell’Arma dei Carabinieri ha espresso parere favorevole alla proposta di dispensa dal servizio permanente;
- della Proposta n. 63/04 di prot. per l’adozione del provvedimento di “Dispensa dal servizio continuativo” per scarso rendimento emessa dalla Compagnia di Zogno in data 20.02.2009;
- della Proposta n. 63/1 di prot. del 20.01.2009 di avvio del procedimento per l’adozione di provvedimento di “Dispensa dal servizio continuativo” per scarso rendimento emessa dalla Compagnia di Zogno;
- di tutti gli atti presupposti, conseguenti e connessi ed in particolare i pareri gerarchici intermedi a quelli sopra indicati;.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e di Comando Carabinieri Regione Lombardia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2010 il dott. Giuseppe Rotondo e uditi per le parti i difensori avv.to A Z e l'avv. dello Stato Vittorio Cesaroni;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il Collegio ritiene che il ricorso, in