TAR Brescia, sez. I, sentenza 2022-12-27, n. 202201372
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Testo completo
Pubblicato il 27/12/2022
N. 01372/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01084/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOE DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1084 del 2021, proposto da
-OISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati C P e M P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
- del Decreto n. -OISSIS- adottato in data 7.10.2021 del Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria (D.A.P.) del Ministero della Giustizia, notificato il 30.10.2021, con il quale, a conclusione del procedimento disciplinare a carico del ricorrente, è stata comminata la sanzione della destituzione;
- del sotteso e presupposto provvedimento del Consiglio Centrale di Disciplina del Corpo di Polizia Penitenziaria del 30.09.2021, con il quale detto Ufficio deliberava di proporre la suddetta sanzione della destituzione;
- accertare e dichiarare, previa disapplicazione e/o annullamento di ogni contrario provvedimento, ivi compreso in primis quello sanzionatorio sopra indicato, nonché la sottostante proposta del Consiglio Centrale di Disciplina, il diritto (risarcimento in forma specifica) del ricorrente alla riammissione in servizio a far data dal dì dell’eseguita sospensione dal servizio;
- con ogni ulteriore statuizione di ordine risarcitorio, sia con riferimento alla perdita economica costituita dalle differenze retributive stipendiali per il periodo di sospensione, determinate dalla sanzione disciplinare direttamente, nonché l’ulteriore risarcimento del danno economico patrimoniale lavorativo, costituito dall’incidenza che detta sanzione può avere, medio tempore, riverberandosi negativamente nelle valutazioni di merito, anche ai fini di avanzamenti di carriera e incarichi di servizio;
- nonché accertare e dichiarare il diritto al risarcimento del danno morale, all’immagine, alla dignità al decoro quale dipendente nel ruolo e inquadramento di Assistente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria, costituito dalla ingiusta inflizione della sanzione disciplinare più grave, la destituzione, per condotte non riferibili in alcun modo all’attività di servizio, anzi, attinenti alla sfera privatissima del dipendente; con danno da quantificarsi in via equitativa avuto riguardo alla gravità della sanzione inflitta ed al ruolo e responsabilità del Poliziotto sanzionato;
- con conseguente condanna al pagamento delle relative somme che verranno determinate equitativamente con relativi accessori.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 novembre 2022 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con sentenza del G.U.P presso il Tribunale ordinario di Brescia n. 1250 del 4 dicembre 2020, pronunciata ai sensi dell’art. 444 c.p.p., -OISSIS-, all’epoca Assistente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale di Brescia, era condannato alla pena (sospesa) di anni 1 mesi 10 e giorni 20 di reclusione e alla multa di € 7.200,00 per il reato di cui all’art. 600 ter comma 1 c.p. (“pornografia minorile”), perché – così il capo di imputazione – “con insistenti e minacciose richieste avanzate per via telematica, utilizzando diverse utenze telefoniche a lui in uso ed un profilo utente di fantasia, produceva materiale pornografico prodotto mediante l’utilizzo di P.M. [persona minore] nata il 10/09/2000). Fatto compiuto tra il maggio 2015 e l’ottobre 2017 in Brescia. Con l’aggravante della recidiva” . La sentenza dichiarava altresì l’imputato interdetto in perpetuo da qualsiasi ufficio attinente la tutela, la curatela e l’amministrazione di sostegno, nonché da ogni incarico presso scuole di ogni ordine e grado nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da minori.
2. La sentenza, divenuta esecutiva in data 13 gennaio 2021, era trasmessa in data 10 marzo 2021 dall’Ufficio del G.U.P. del Tribunale di Brescia all’Amministrazione di appartenenza del condannato.
3. Con provvedimento del 31 marzo 2021, l’Amministrazione nominava il funzionario istruttore al fine di avviare l’inchiesta disciplinare nei confronti del proprio dipendente.
4. Il procedimento disciplinare era avviato con atto di contestazione degli addebiti disciplinari in data 3 aprile 2021, notificato all’interessato il successivo 6 aprile 2021; l’addebito disciplinare ricalcava il contenuto del capo di imputazione in sede penale e contestava al dipendente l’infrazione disciplinare di cui all’art. 6 comma 2 lettere a), b), c), d) e di cui all’art. 6 comma 3 lettera a) del d. lgs. 30 ottobre 1992, n. 449, concernenti rispettivamente: “atti rivelanti mancanza del senso dell’onore o del senso morale” ; “atti in grave contrasto con i doveri assunti con il giuramento” ; “grave abuso di autorità o di fiducia” ; “dolosa violazione dei doveri che abbia arrecato grave pregiudizio allo Stato, all’Amministrazione penitenziaria, ad enti pubblici o a privati” .
5. Il funzionario istruttore, preso atto delle giustificazioni trasmesse dall’incolpato il 26 aprile 2021, redigeva relazione conclusiva in data 10 maggio 2021.
6. Della questione era investito il Consiglio Centrale di Disciplina del Corpo di Polizia Penitenziaria, che si riuniva nelle date del 15 giugno 2021 e del 5 luglio 2021; a quest’ultima riunione compariva il diretto interessato con l’assistenza del proprio legale di fiducia, che svolgeva difese in favore del proprio assistito; all’esito, il Consiglio di Disciplina deliberava di proporre l’irrogazione all’incolpato della sanzione disciplinare della destituzione, con articolata motivazione, evidenziando anche la presenza di cinque pregresse sanzioni disciplinari.
7. Infine, con decreto n. -OISSIS- notificato il 7 ottobre 2021, il Capo del Dipartimento dell’Amministrazione