TAR Napoli, sez. IV, sentenza 2024-03-08, n. 202401582

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. IV, sentenza 2024-03-08, n. 202401582
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202401582
Data del deposito : 8 marzo 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/03/2024

N. 01582/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01060/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1060 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati P L, L R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Usr - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ministero dell'Istruzione e del Merito, Istituto Comprensivo -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;

nei confronti

-OMISSIS-, -OMISSIS-, non costituite in giudizio;

per l’annullamento

- in parte qua del Decreto n. 1341 del 13/01/2023 emanato dal Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania presso il Ministero dell'Istruzione e del Merito, avente ad oggetto l'approvazione della graduatoria di merito della “procedura concorsuale straordinaria, per la copertura dei posti comuni della scuola secondaria di primo e secondo grado, di cui al D.D.G. 1081 del 6 maggio 2022 e art. 59, comma 9-bis, del Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 10”.

- della nota, non meglio individuata, trasmessa a mezzo pec in data 8.2.2023, adottata dalla Commissione dell’Ufficio Scolastico per la Regione Campania - Istituto Comprensivo “-OMISSIS-”, avente ad oggetto il diniego sulla diffida di soccorso istruttorio proposta dalla Sig.ra -OMISSIS-;

- della nota, non meglio individuata, trasmessa a mezzo posta ordinaria in data 24.1.2023, adottata dalla Commissione dell’Ufficio Scolastico per la Regione Campania – l’Istituto Comprensivo “-OMISSIS-”, avente ad oggetto il diniego sulla diffida/sollecito di soccorso istruttorio proposta dalla Sig.ra -OMISSIS-.

- nonché di ogni atto e/o provvedimento connesso e/o collegato agli atti impugnati, non meglio conosciuto, se ed in quanto lesivo degli interessi di parte ricorrente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Usr - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania , Ministero dell'Istruzione e del Merito , Istituto Comprensivo -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'Udienza pubblica del giorno 15 novembre 2023 il dott. A G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.Va premesso in punto di fatto che la ricorrente, avendo partecipato al concorso indetto dall’USR Campania preordinato all’assunzione di docenti ai fini della copertura di posti comuni della scuola secondaria di primo e di secondo grado, di cui al bando approvato con D.D.G. n. 1081 del 6 maggio 2022 (Doc. tre del ricorso) impugna con il ricorso in epigrafe la determinazione della commissione giudicatrice la quale anziché attribuirle il punteggio previso per il voto di laurea, le ha assegnato solo punti -OMISSIS- anziché -OMISSIS- che le sarebbero spettati se la commissione avesse valutato il voto conseguito all’esame di laura in -OMISSIS- presso l’Università degli Studi “-OMISSIS-” di Napoli.

Espone in proposito.

Ha presentato formale domanda di partecipazione alla “procedura concorsuale straordinaria, per la copertura dei posti comuni della scuola secondaria di primo e secondo grado, di cui al D.D.G. 1081 del 6 maggio 2022 e art. 59, comma 9-bis, del Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 10”, indicando quale Ufficio Scolastico Regionale quello della Campania, per la Classe di Concorso “A022”.

Ha attestato di aver conseguito la Laurea in -OMISSIS- presso l’Università degli Studi “-OMISSIS-” (costituente “Titolo di Accesso”), nonché gli ulteriori “Titoli di Servizio” e gli “altri Titoli valutabili” previsti dalla lex specialis. La ricorrente, pertanto, è stata ammessa al colloquio orale dell’iter selettivo de quo, superandolo brillantemente lo stesso, riportando il punteggio di -OMISSIS-.

A seguito della predetta prova, la candidata ha provveduto al deposito dei “titoli dichiarati nella domanda” entro il termine di 5 gg. di cui all’art. 7, c. 2, del D.D. n. 1081 del 6 maggio 2022, tra i quali configurava il Diploma di Laurea, dal quale si evinceva il conseguimento del titolo Accademico con il voto di -OMISSIS-.

In data 13.1.2023, l’USR della Campania ha approvato la graduatoria di merito del concorso in controversia, nella quale la ricorrente non è risultata utilmente collocata essendole stata attribuita una valutazione complessiva di -OMISSIS- punti [Voto dell’orale (-OMISSIS- punti) + Valutazione dei Titoli (-OMISSIS- punti)].

2. Si costituiva in giudizio l’intimato Ministero dell’Istruzione e del Merito - USR Campania con memoria prodotta dall’Avvocatura distrettuale dello Stato in data 8 marzo 2023 con la quale eccepiva in rito l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione sostenendo che la vicenda contenziosa inerisce alla gestione delle graduatorie per il reclutamento di docenti e non ad una procedure concorsuale per l’assunzione dei medesimi esulando pertanto dal limite estremo della giurisdizione del giudice amministrativo ex art. 68, d.lgs. n. 165/2001;
nel merito la difesa erariale propugnava l’infondatezza del gravame.

La ricorrente produceva memoria il 16 marzo 2023.

2. Alla Camera di consiglio del 22 marzo 2023 la Sezione respingeva la domanda cautelare motivando con Ordinanza -OMISSIS- il difetto di fumus boni iuris.

2.1. Alla pubblica Udienza del 15 novembre 2023 udita l’ampia discussione dei procuratori delle parti, la causa è stata trattenuta a sentenza.

3.Va preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, sollevata dalla difesa erariale e più sopra riassunta.

L’eccezione si prospetta infondata sol che si consideri che l’orientamento invocato dalla difesa erariale concerne le procedure di gestione delle graduatorie per l’attribuzione di incarichi di insegnamento, laddove è di tutta evidenza la diversità ontologica e funzionale della procedura in seno alla quale la ricorrente contesta l’errata attribuzione del punteggio assegnatole.

Procedura che è concorsuale di tipo selettivo/comparativo, finalizzata al reclutamento per la copertura di posti di insegnate nella scuola comune di primo e secondo grado e che si conclude con la predisposizione ed approvazione di una graduatoria di merito a seguito dell’espletamento di una prova d’esame e della valutazione dei titoli e conseguente attribuzione dei relativi punteggi.

4. Passando alla disamina del merito del gravame, va scrutinato il primo motivo, con i quale la ricorrente si duole infatti, dell’erronea attribuzione del punteggio in graduatoria (da -OMISSIS- punti a -OMISSIS- punti), non essendole stato attribuito il punteggio relativo al voto di laurea conseguito.

In particolare l’esponente deduce che da un’attenta comparazione della domanda di partecipazione e della documentazione versata nel procedimento amministrativo, è dato ravvisare un errore nell’attribuzione del punteggio relativo al Titolo di Laurea. Il sistema informatico, infatti, ha assegnato alla ricorrente -OMISSIS- punti, laddove, in virtù del voto di laurea effettivamente conseguito (-OMISSIS-), le sarebbe spettato il punteggio di -OMISSIS- come ricavabile da una formula contemplata all’Allegato B, punto 1, regolante l’attribuzione di punteggio (Doc. 4 del ricorso).

Argomenta quindi la deducente che la commissione esaminatrice avrebbe dovuto assegnarle la valutazione complessiva di -OMISSIS- punti, che le avrebbe consentito di collocarsi utilmente in graduatoria di merito.

Rappresenta inoltre al riguardo che “le incongruenze sottese all’attribuzione del punteggio di cui trattasi sono state rappresentate, a mezzo di plurime diffide, tanto all’U.S.R. della Campania quanto all’I.C. “-OMISSIS-”, essendo stata paventata alle PP.AA. di indirizzo la possibilità di avvalersi dell’istituto del soccorso istruttorio di cui all’art. 6 della Legge n. 241/1990.” (Ricorso, pag. 3). Senonché in data 24.1.2023, Commissione esaminatrice ha rigettato l’istanza di sostanziale ritiro in autotutela argomentando che “in merito al ricorso presentato […] si precisa che il punteggio non è stato attribuito dalla commissione ma dal sistema in base alla volontà affermata in sede di domanda dal candidato in merito al titolo di accesso”. In data 8.2.2023, sollecitata dalla odierna ricorrente, la Commissione ha nuovamente respinto la domanda di rettifica e/o di modifica del punteggio, rappresentando che: “la candidata nella dichiarazione di titolo di accesso ha scelto di avvalersi della dicitura “il candidato si avvale del punteggio di -OMISSIS- come indicato nell’allegato B del bando, non compilando la tabella relativa agli esami sostenuti”.

4.1. Sempre con il primo motivo la ricorrente, ricordando che ai sensi dell’art. 6 l. n. 241/1990: “il responsabile del procedimento: […] In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali” e che l’art. 16 d.P.R. n.487/1994, prevede che nei pubblici concorsi la documentazione relativa ai titoli preferenziali e di riserva nella nomina nei pubblici concorsi “non è richiesta nei casi in cui le pubbliche amministrazioni ne siano in possesso o ne possano disporre facendo richiesta ad altre pubbliche amministrazioni”, invoca il canone del c.d. soccorso istruttorio, secondo cui l’Amministrazione, in persona del responsabile del procedimento, deve chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete, onde evitare un pregiudizio per il privato causato da una mera irregolarità formale. Sostiene in proposito che l’unico limite in materia è costituito dalle falsità delle dichiarazioni contenute nella domanda. Dal che discenderebbe che ove il vizio consista una mera irregolarità irrilevante ed immediatamente desumibile dagli la P.A. è tenuta a soccorrere il privato per evitare che un mero vizio irrilevante si traduca in un pregiudizio a danno dello stesso e della buona amministrazione.

5. Ad avviso del Collegio le riassunte doglianze non colgono nel segno e vanno di conseguenza respinte.

Come già argomentato in sede cautelare, infatti, nella domanda di partecipazione al concorso (All. 1 al ricorso), la ricorrente non ha indicato il voto di laurea né gli esami sostenuti, chiedendo, invero, di avvalersi del punteggio (alternativo) “di -OMISSIS- come indicato nell'Allegato B del D.M. n. 326 del 9 novembre 2021”;

Siffatta inequivoca scelta della candidata, odierna ricorrente comportava quindi che ella stessa avesse optato per un punteggio p.c. dire forfettario, ovvero alternativo a quello scaturente dalla regola indicata nella lex specialis onde ricavare dal voto di laurea il punteggio assegnabile ai concorrenti;
il quale scaturiva dalla applicazione della formula contemplata nell’All. B del punto 1 del bando, a termini del quale “ se p >
75: p −75 punti, arrotondati al secondo decimale 2 dopo la virgola ove p è il voto del titolo di accesso espresso in centesimi”.

5.1. La ricorrente, quindi, anziché calcolare essa stessa il punteggio, ha optato per una quantificazione alternativa e semplificata e non può conseguentemente fondatamente dolersi della circostanza che la commissione abbia recepito e fatto propria la sua scelta di campo.

Invero, dalla disamina della domanda di partecipazione al concorso, compilata dalla candidata (all.2 del ricorso) risulta che la medesima ha espressamente precisato: “Chiedo di avvalermi del punteggio di -OMISSIS- come indicato nell'Allegato B del D.M. n. 326 del 9 novembre 2021”.

Sul punto osserva il Collegio che se è vero che l’ultimo periodo del punto A.

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