TAR Torino, sez. II, sentenza 2019-02-26, n. 201900225

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. II, sentenza 2019-02-26, n. 201900225
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 201900225
Data del deposito : 26 febbraio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/02/2019

N. 00225/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00483/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 483 del 2018, proposto da
Compagnia di Navigazione Aerea Emirates, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato M G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, corso Vittorio Emanuele II 187;



contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Economia e delle Finanze non costituiti in giudizio;
Autorita' di Regolazione dei Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata ex lege in Torino, via Arsenale, 21;



per l'annullamento

- della delibera n. 145/2017 del 15 dicembre 2017 che ha determinato, tra l'altro, le aliquote del contributo per il funzionamento dell'Autorità dovuto, per l'anno 2018;

- del d.P.C.M. 15 gennaio 2018 di approvazione, ai fini dell'esecutività, della citata delibera dell'Autorità n. 145/2017;

- della Determina del Segretario generale n. 12/2018 datata 30 gennaio 2018 che detta la “Definizione delle modalità operative relative al versamento e alla comunicazione del contributo per il funzionamento dell'Autorità di regolazione dei trasporti per l'anno 2018”;

- della lettera del 5 aprile 2018, con la quale l'ART ha comunicato alla ricorrente gli obblighi relativi alla contribuzione per l'anno 2018;

- di ogni altro atto o provvedimento presupposto, concorrente e consequenziale.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Autorita' di Regolazione dei Trasporti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 febbraio 2019 la dott.ssa Paola Malanetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

La società ricorrente ha impugnato gli atti indicati in epigrafe, concernenti la determinazione della misura e delle modalità di versamento del contributo dovuto all’Autorità di regolazione dei Trasporti per l’anno 2018, nonché l’individuazione della ricorrente stessa quale soggetto tenuto al pagamento del contributo in questione.

La ricorrente è impresa di navigazione aerea internazionale con sede in Abu Dhabi; con il ricorso ha lamentato l’applicazione nei suoi confronti del contributo previsto dall’art. 37 comma 6 lett. b) del d.l. n. 201/2011 in favore dell’Autorità di regolazione dei trasporti, ritenendo di non appartenere alla cerchia degli obbligati in tal senso; ha evidenziato di essere soggetta, ai sensi del d.l. 1/2012 e d.lgs. n. 250/1997, al controllo ENAC; ha contestato, in ogni caso, che la normativa prevede che la delibera con la quale l’ART determina il contributo in proprio favore sia sottoposta ad approvazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, approvazione che sarebbe nella sostanza mancata; ha contestato che l’imposizione del contributo violerebbe la convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana e gli Emirati Arabi Uniti in tema di doppie imposizioni e, da ultimo, ha contestato i criteri oggettivi e soggettivi di determinazione dell’entità del contributo.

Per resistere al ricorso si è costituita l’Autorità di regolazione dei Trasporti, depositando documentazione e articolata memoria difensiva. Nelle proprie difese l’ART ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso per tardività dello stesso, in quanto la delibera impugnata è stata pubblicata sul sito dell’Autorità in data 26.1.2018

Nel merito ha contestato le censure.

La parte ricorrente ha rinunciato all’istanza cautelare, preso atto che l’amministrazione ha dichiarato di non voler attivare la procedura di riscossione del contributo reclamato per il 2018 nelle more del giudizio.

All’udienza del 13.2.2019 la causa è stata discussa e decisa nel merito.



DIRITTO

Deve essere preliminarmente respinta l’eccezione di tardività mossa dalla difesa ART. La pubblicazione sul sito internet dell’ART non costituisce forma di pubblicità legale e non è, come tale, idonea a far decorrere i termini di impugnazione; né tanto comporta una impugnabilità ad libitum della delibera, posto che la piena conoscenza (la cui prova resta comunque a carico della parte che eccepisce la decadenza) dell’atto resterebbe sempre idonea in tal senso. Sul punto l’ART non ha tuttavia dedotto alcunchè. Si consideri poi che questo TAR (Tar Piemonte, sez. II n. 547/2018), con specifico riferimento alla contestazione dell’applicabilità del contributo, ha ritenuto applicabile il più ampio termine prescrizionale, trattandosi di prestazione patrimoniale imposta che incide sull’integrità patrimoniale del destinatario.

L’eccezione è quindi infondata.

Nel merito l’art. 37 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, ha disposto, in materia di “Liberalizzazione del settore dei trasporti”, l’istituzione dell’Autorità di regolazione dei trasporti (comma 1), le cui competenze sono precisate al comma 2 e sono esercitate mediante le attività previste dal comma 3. Per garantire il funzionamento dell’Autorità il comma 6 prevede:

“Alle attività di cui al comma 3 del presente articolo si provvede come segue:


…….


b) mediante un contributo versato dai gestori delle infrastrutture e dei servizi regolati, in misura non superiore all'uno per mille del fatturato derivanti dall'esercizio delle attività svolte percepiti nell'ultimo esercizio. Il contributo è determinato annualmente con atto dell'Autorità, sottoposto ad approvazione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell'atto, possono essere formulati rilievi cui l'Autorità si conforma; in assenza di rilievi nel termine l'atto si intende approvato;…”.

Con la delibera n. 145 del 15/12/2017 l’ART ha disposto in ordine a “Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all’Autorità di Regolazione dei Trasporti per l’anno 2018”, individuando tra i soggetti tenuti alla contribuzione i soggetti che esercitano “servizi di trasporto aereo di passeggeri e/o merci”.

La deliberazione citata è stata approvata, ai fini della esecutività, con il DPCM 15 gennaio 2018.

Con determina n. 12 del 30/01/2018 il Segretario generale dell’ART ha definito le modalità operative per il versamento del contributo in questione. Il contributo previsto è stato fissato nello 0.6/1000 del fatturato pari al volume di affari IVA realizzato dalle compagnie aeree in Italia.

Gli atti e provvedimenti citati al punto precedente sono stati impugnati dalla Emirates (vettore aereo operante in Italia nell’ambito del trasporto passeggeri), sulla base delle censure sintetizzate nella parte in fatto.

Per valutare la fondatezza delle censure formulate, occorre muovere da quanto affermato dalla

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