TAR Latina, sez. I, sentenza 2023-03-30, n. 202300212

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Latina, sez. I, sentenza 2023-03-30, n. 202300212
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Latina
Numero : 202300212
Data del deposito : 30 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/03/2023

N. 00212/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00110/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 110 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Soc. F P S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato R L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Comune di Gaeta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato D P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l'annullamento

previa sospensiva,

dell’ordinanza n. 540 del 14.12.2021, comunicata via pec alla F P srl in data 15.12.2021, con cui il Comune di Gaeta disponeva che l’attività del deposito di olii minerali di cui è titolare “non può essere esercitata ai fini antincendio poiché sprovvista del certificato prevenzione incendi/scia dal 08.10.2018”;

per il risarcimento dei danni subiti e subendi dalla ricorrente dall’illegittima emanazione dell’ordinanza n. 540 del 14.12.2021, comunicata via pec alla F P srl in data 15.12.2021, con cui il Comune di Gaeta disponeva che l’attività del deposito di olii minerali di cui è titolare “non può essere esercitata ai fini antincendio poiché sprovvista del certificato prevenzione incendi/scia dal 08.10.2018”.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Gaeta;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 marzo 2023 il dott. Roberto Maria Bucchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1) Con ricorso notificato il 13 febbraio 2022 e depositato il medesimo giorno la soc. F P s.r.l., proprietaria e gestore in Gaeta, alla via Forte Emilio Savio, di un deposito di prodotti energetici realizzato nell’anno 1958, ha impugnato il provvedimento descritto in epigrafe col quale il Dirigente del Dipartimento RU del Comune di Gaeta ha disposto il divieto di esercizio dell’attività di deposito di olii minerali, con la motivazione che il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco con nota del 9.12.2021 ha segnalato il mancato rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e la non sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio ai sensi del DPR 151/2011.

2) A sostegno del gravame, la ricorrente deduce le seguenti censure di violazione di legge (L. 241/90) ed eccesso di potere:

I) Il provvedimento è viziato da una palese violazione

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