TAR Salerno, sez. II, sentenza 2024-01-22, n. 202400224

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. II, sentenza 2024-01-22, n. 202400224
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 202400224
Data del deposito : 22 gennaio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/01/2024

N. 00224/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00359/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 359 del 2022, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato A N, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, C.so Vittorio Emanuele n. 58;

per l’annullamento

dell’atto prot. n. -OMISSIS-di data 20 dicembre 2021, nonché di ogni altro atto anteriore, connesso e conseguente e in particolare del verbale di accertamento eseguito dal raggruppamento Carabinieri Parchi acquisito al protocollo del Parco al prot. n. -OMISSIS-del 24 aprile 2018 e dell’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS-del 21 maggio 2018.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 gennaio 2024 la dott.ssa Laura Zoppo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con il presente ricorso si impugnano:

l’atto prot. n. -OMISSIS-del 20 dicembre 2021, con cui il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano ed Alburni ha ingiunto la demolizione delle opere realizzate sul fondo distinto in NCEU al foglio -OMISSIS- p.lle n.-OMISSIS-,-OMISSIS-ed-OMISSIS-, e precisamente di un deposito a pianta quadra di m 6,00 x 6,00, di un deposito a pianta rettangolare di m 4,15 x 3,50 e di un deposito a pianta rettangolare di m 4,55 x 5,10;

ogni altro atto connesso, e in particolare il verbale di accertamento eseguito dal raggruppamento Carabinieri Parchi acquisito al protocollo del Parco al prot. n. -OMISSIS-del 24 aprile 2018 e l’ordinanza di demolizione dei sopracitati manufatti n. -OMISSIS-del 21 maggio 2018.

Deduce il ricorrente che i 3 piccoli manufatti agricoli, realizzati in laterizi e copertura in legno e coppi, esistono sin dai primi anni ’60, e sono stati ordinariamente manutenuti nel corso degli anni, finché l’Ente ne ha ordinato la demolizione con il gravato provvedimento, sull’erroneo ed immotivato assunto che sarebbero stati realizzati in assenza del nulla osta del Parco.

Si eccepisce il vizio di incompetenza poiché l’adozione della misura ripristinatoria applicata mediante il provvedimento impugnato afferisce alla competenza del Presidente dell’Ente Parco e non del Direttore.

Si evidenzia che gli immobili oggetto dell’ordinanza di demolizione prot. n. -OMISSIS-del 20 dicembre 2021 (esclusivamente adibiti a locali deposito a servizio del fondo) sono stati in realtà edificati in epoca antecedente al 1° settembre 1967 e prima ancora che fosse istituito il Parco Nazionale, sicché alcun obbligo incombeva sul ricorrente.

Si aggiunge che il ricorrente ha eseguito, in relazione ai fabbricati esistenti, solo limitati interventi di manutenzione, che non avrebbero in ogni caso richiesto il permesso di costruire, ma, al più, la segnalazione certificata di inizio attività.

Si deduce che il lungo lasso di tempo trascorso tra la realizzazione delle opere principali e l’adozione del provvedimento impugnato ha ingenerato nel ricorrente un legittimo affidamento al mantenimento dei citati interventi, sicché sarebbe stata necessaria una congrua e puntuale motivazione, con l’indicazione, in una valutazione dei contrapposti interessi, del pubblico interesse, diverso da quello al ripristino della legalità, idoneo a giustificare il sacrificio del privato.

Si è costituito in resistenza l’Ente Parco deducendo che l’ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi n. -OMISSIS-del 21 maggio 2018 non è mai stata impugnata, avendo il ricorrente presentato apposita richiesta di compatibilità paesaggistica e conformità urbanistica, a fronte della quale il Comune di Ceraso ha espresso un provvedimento di diniego, acquisito agli atti dell’Ente in data 11 ottobre 2019, prot. -OMISSIS-, anch’esso mai impugnato.

Ha aggiunto che il competente Raggruppamento Carabinieri Parchi ha effettuato ulteriore sopralluogo nell’area interessata dagli abusi, nell’ambito del quale è emerso che: le opere abusive non sono state demolite;
al tempo di un pregresso sopralluogo, risalente al 14 novembre 20-OMISSIS- il ricorrente si era riservato di presentare apposita istanza di dissequestro, finalizzata, in ipotesi, alla demolizione delle opere abusive in questione.

Ha rappresentato, quindi, di aver invitato il ricorrente a comunicare lo stato dell’istanza di dissequestro (richiedendo, nel contempo, l’inoltro di una copia della predetta istanza), con l’esplicita avvertenza che, in caso di mancato riscontro entro il termine di 30 giorni, si sarebbe proceduto al rinnovo dell’ordine demolitorio;
sicché, stante il mancato riscontro nei termini predetti, l’Ente ha provveduto a rinnovare l’ordine demolitorio, con il provvedimento oggetto della presente impugnativa (atto doveroso e vincolato, naturale esito di un procedimento amministrativo che ha visto il privato colpevolmente inerte).

Ha eccepito, inoltre, che parte ricorrente non ha fornito alcuna prova ragionevole circa la preesistenza dei manufatti, mentre, quanto alla supposta incompetenza del Direttore, ha affermato che detto provvedimento costituisce un atto vincolato, scevro da qualsiasi valutazione di ordine politico, appartenente, dunque, ai provvedimenti di natura gestionale che non sono attribuiti alla competenza degli organi politici (quale è il Presidente dell’Ente Parco), bensì ai dirigenti.

Ha rimarcato che l’ordine di demolizione, avendo natura di atto vincolato, contiene una motivazione adeguata se descrive gli interventi abusivamente effettuati, consentendo di individuare le specifiche opere che devono essere rimosse, e non deve essere motivato sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale al ripristino della legalità violata.

La causa è stata chiamata all’udienza pubblica del 17 gennaio 2024 ed è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è infondato e va respinto.

Infondata è l’eccezione di incompetenza del Direttore del Parco ad assumere il provvedimento impugnato poiché, ai sensi dell’art. 9, comma 11, della legge n. 394/1991, al Direttore dell’Ente Parco spetta la qualifica dirigenziale e pertanto egli deve ritenersi legittimato all’adozione dei provvedimenti di demolizione, che rientrano, come conferma l’art. 6, comma 6, della citata legge n. 394/1991, nelle competenze proprie dell’Autorità di gestione (cfr. Consiglio di Stato, Sezione Sesta, ord. n. 469/2015).

Infondato è anche il motivo basato sulla presunta anteriorità degli abusi rispetto all’istituzione dell’Ente Parco in quanto parte ricorrente non ha offerto nessuna prova circa l’epoca di realizzazione dei manufatti, sicché l’allegazione risulta del tutto apodittica e non sostenuta dal alcun supporto probatorio.

Infondato è infine il denunciato difetto di motivazione, posto che la gravata ordinanza demolitoria ha natura di atto vincolato, stante la mancata impugnazione della precedente ordinanza n. -OMISSIS-del 21 maggio 2018 e del successivo diniego di sanatoria prot. -OMISSIS- dell’11 ottobre 2019.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi