TAR Salerno, sez. I, sentenza 2015-07-06, n. 201501509
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Testo completo
N. 01509/2015 REG.PROV.COLL.
N. 04148/2000 REG.RIC.
N. 02005/2002 REG.RIC.
N. 01913/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di LE (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso, numero di registro generale 4148 del 2000, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
ER AN, in qualità di erede e avente causa dall’originario ricorrente, ER GI, nonché ER IA, rappresentati e difesi dall’Avv. Vincenzo Morrone, con domicilio eletto, in LE, alla via C. Carucci, 8 (ricorso introduttivo e primo atto di motivi aggiunti, giusta atto di riassunzione, depositato il 27.09.2013);
ER AN, rappresentato e difeso dagli Avv. Francesco Lanocita e Simona Corradino, con domicilio eletto, in LE, alla via Roma, 61 (secondo atto di motivi aggiunti);
contro
Regione Campania, in persona del Presidente – legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Rosaria Saturno, con domicilio eletto, in LE, alla via Abella Salernitana, 3, presso l’Avvocatura Regionale;
Dirigente Settore Tecnico Amministrativo Provinciale di LE (A. G. C. – Assistenza Sanitaria) della Giunta Regionale della Campania, non costituito in giudizio;
sul ricorso, numero di registro generale 2005 del 2002, proposto da:
ER AN, in qualità di erede e avente causa dall’originario ricorrente, ER GI, nonché ER IA, rappresentati e difesi dall’Avv. Vincenzo Morrone, con domicilio eletto, in LE, alla via C. Carucci, 8 (giusta atto di riassunzione, depositato il 27.09.2013);
contro
Regione Campania, in persona del Presidente – legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Beatrice Dell’Isola, con domicilio eletto, in LE, alla via Abella Salernitana,3, presso l’Avvocatura Regionale;
sul ricorso, numero di registro generale 1913 del 2013, proposto da:
ER IA, rappresentata e difesa dagli Avv. Giuseppe Lanocita e Francesco Lanocita, con domicilio eletto, in LE, alla via Roma, 61;
contro
Regione Campania, in persona del Presidente – legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Rosaria Saturno, con domicilio eletto, in LE, alla via Abella Salernitana, 3, presso l’Avvocatura Regionale;
Settore Tecnico Amministrativo Provinciale di LE (A. G. C. Assistenza Sanitaria) della Giunta Regionale della Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
nei confronti di
ER AN, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
quanto al ricorso n. 4148 del 2000:
(atto introduttivo del giudizio)
- del provvedimento del 2.10.2000, prot. n. 173, del Settore Tecnico Amministrativo Provinciale di LE – A. G. C. Assistenza Sanitaria della Regione Campania, notificato il 12.10.2000, di decadenza del ricorrente dal diritto di acquisire la titolarità della farmacia urbana corrente in Pontecagnano Faiano, al Corso Umberto I, 116, per non aver conseguito la laurea in farmacia nei termini, fissati dalla G. R. con deliberazione n. 5087 del 7.04.1978, e di conseguente dichiarazione della predetta sede farmaceutica come vacante, ai fini del suo conferimento, secondo la procedura di cui all’art. 4 della l. n. 362/1991, nonché di revoca del decreto n. 451 del 14.05.73, del Medico Provinciale di LE e di autorizzazione provvisoria del ricorrente alla gestione della predetta farmacia, sotto la responsabilità di un direttore, fino al conferimento, per concorso, della medesima, atteso che il suddetto esercizio farmaceutico non doveva essere chiuso, sia per non arrecare danno grave e irreparabile all’erede gestore, sia per la tutela degli interessi collettivi della popolazione, ai fini dell’assistenza farmaceutica;
- di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali, ivi compreso “il conforme parere tecnico legale espresso dall’A. G. C. Avvocatura della Regione, con nota n. 3066 dell’1.03.1996, pervenuta e acquisita al Settore T. A. P. di LE in data 3.12.1997, prot. n. 4391”, di cui s’ignora il contenuto;
(primo atto di motivi aggiunti)
- 1) del provvedimento della G. R. della Campania – Area Generale di Coordinamento Assistenza Sanitaria – Settore Tecnico Amministrativo Provinciale di LE, prot. 2013.0017933 del 9.01.2013, successivamente conosciuto, in quanto mai ufficialmente comunicato, avente ad oggetto il diniego della richiesta di trasferimento della titolarità della farmacia ER del Comune di Pontecagnano Faiano;
- 2) del decreto, n. 173/2000, in tema di titolarità di farmacia urbana;
- 3) d’ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale;
(secondo atto di motivi aggiunti)
1) del decreto n. 55 dell’11.07.2013, con il quale il dirigente del Settore tecnico – amministrativo provinciale – assistenza sanitaria – della Regione Campania: - a) ha autorizzato “gli eredi del dott. ET ER (…) a gestire in via provvisoria” la farmacia ubicata al Corso Umberto I n. 116 di Pontecagnano “fino al conferimento per concorso della medesima”; - b) ha preso atto che i coeredi hanno designato “la dott.ssa IA ER (…) alla prosecuzione della gestione provvisoria”; - c) ha confermato “il Decreto Dirigenziale dell’AGC Assistenza Sanitaria n. 173 del 2 ottobre 2000, in tutte le parti che non contrastano con il presente provvedimento”; - d) ha preso atto “che la direzione tecnica della farmacia prosegue nella persona della dott.ssa IA ER”;
2) del decreto n. 173/2000, in tema di titolarità di farmacia urbana;
3) d’ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale;
quanto al ricorso n. 2005 del 2002:
- a) della deliberazione n. 1280 del 5 aprile 2002, della Giunta Regionale della Campania, A. G. C. Assistenza Sanitaria, pubblicata sul B. U. R. C. n. 25 del 20.05.2002, avente ad oggetto il pubblico concorso per titoli ed esami per l’assegnazione di sedi farmaceutiche nella Provincia di LE (bando 1997) e l’elenco definitivo sedi conferibili a seguito di stralcio ed integrazioni, con la quale è stato integrato il bando di concorso di cui al decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania, n. 17453 dell’11.07.1997 ed il successivo decreto dello stesso Presidente della Giunta Regionale della Campania, n. 104 dell’11.01.2000, nella parte in cui il suddetto bando era stato integrato con l’inclusione della sede farmaceutica n. 1 di Pontecagnano Faiano, delimitata dai seguenti confini: Fiume Picentino, Via Po, Via S. Francesco, Via Censimento XVI, Via Verdi, Via Europa;
- b) della deliberazione n. 3098 del 30 aprile 1997, della Giunta Regionale della Campania, nonché del decreto del Presidente della G. R. Campania, n. 17453 dell’11.07.97;
- c) della deliberazione n. 6387 del 19 ottobre 1999, della Giunta Regionale della Campania, nonché del decreto del Presidente della G. R. Campania, n. 104 dell’11.01.2000;
- d) di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali, ivi compreso il bando di concorso per l’assegnazione di sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Provincia di LE, pubblicato sul B. U. R. C. n. 41/97;
nonché per la condanna
della Regione Campania al risarcimento dei danni, derivanti dall’illegittima adozione dei provvedimenti impugnati, ex art. 33 d. l.vo 80/98;
quanto al ricorso n. 1913/2013:
- 1) del decreto n. 55 dell’11.07.2013, con il quale il dirigente del Settore Tecnico Amministrativo Provinciale di LE (A. G. C. – Assistenza Sanitaria) della Giunta Regionale della Campania: a) ha autorizzato “gli eredi del dott. ET ER (…) a gestire in via provvisoria” la farmacia ubicata al Corso Umberto I n.116 in Pontecagnano, “fino al conferimento per concorso della medesima”; b) ha preso atto che i coeredi hanno designato la dr.ssa “IA ER (...) alla prosecuzione della gestione provvisoria”; c) ha confermato “il Decreto Dirigenziale dell’AGC Assistenza Sanitaria n. 173 del 2 ottobre 2000 in tutte le parti che non contrastano n il presente provvedimento”; d) ha preso atto “che la direzione tecnica della farmacia prosegue nella persona della dott.ssa IA ER”;
- 2) del decreto n. 173/2000, in tema di titolarità di farmacia urbana;
- 3) d’ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale, ivi compreso il provvedimento del dirigente del Settore Tecnico Amministrativo Provinciale di LE, dell’Area Generale di. Coordinamento Assistenza Sanitaria – Giunta Regionale della Campania – prot. 2013.0017933 del 9.01.2013, avente ad oggetto: “Richiesta di trasferimento di titolarità – Diniego”;
Visti i ricorsi, i motivi aggiunti, e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 2 aprile 2015, il dott. Paolo Severini;
Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue.
FATTO
Con l’atto introduttivo del primo dei giudizi, di cui in epigrafe (n. 4148/2000 R. G.), l’originario ricorrente, dr. GI ER, impugnava i provvedimenti sopra specificati, rappresentando che il padre, dr. ET ER, titolare dell’omonima farmacia, qualificata “legittima” ai sensi dell’art. 25 della l. 22 maggio 1913, n. 468, corrente in Pontecagnano Faiano, al Corso Umberto I n. 114, pertinente alla sede farmaceutica n. 1, era deceduto, in Pontecagnano, in data 27.10.1967, lasciando, quali eredi legittimi, la moglie, RO IAngela, a sua volta deceduta, in data 29.10.1982, ed i figli OR, GI e AN; che ER OR e ER AN, con dichiarazione, rivolta al Medico Provinciale di LE, autenticata nelle firme, con atto per notar Rosapepe, l’11.05.1973, avevano designato “il proprio fratello GI ad unico titolare della farmacia”, autorizzando il compimento di “tutte le formalità necessarie per il trapasso della farmacia in favore del sig. GI ER, coerede e figlio del titolare dr. ET ER”, il quale ricorrente, all’epoca, era, peraltro, solo avviato agli studi, e non ancora laureato in