TAR Roma, sez. 5Q, ordinanza collegiale 2024-11-06, n. 202419571
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Testo completo
Pubblicato il 06/11/2024
N. 19571/2024 REG.PROV.COLL.
N. 10150/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 10150 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato T V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la dichiarazione di illegittimità
del silenzio in ordine all’istanza di cui alla diffida del -OMISSIS-, avente ad oggetto il rilascio del visto per lavoro subordinato e la fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della richiesta del suddetto visto;
nonché per l’accertamento dell’obbligo di provvedere in ordine alle menzionate istanze;
e per la condanna a provvedere entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2024 il dott. G P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso:
- che la procura alle liti deve essere ritualmente sottoscritta dal ricorrente e autenticata secondo le norme vigenti;
- che essa, se rilasciata all’estero:
(i) deve essere autenticata da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge dello Stato estero ad attribuirle pubblica fede;non può, invece, essere autenticata dal difensore italiano, giacché tale potere di autenticazione non si estende oltre i limiti del territorio nazionale, né tale limite è superabile attraverso l’impiego di collegamenti video a distanza;
(ii) inoltre, per essere fatta valere nello Stato italiano deve essere munita: (a) della legalizzazione del documento da parte delle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero (ex art. 33 del DPR 445/2000 e art. 52, comma 1, lett. f) del d.lgs. 71/2011), le quali, ricorrendone i relativi presupposti, provvederanno a tale adempimento in tempo utile per il rispetto del termine perentorio fissato in dispositivo;(b) in alternativa, nel caso di Stato aderente alla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961 (ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 1253/1966) ed in attuazione di essa, della c.d. apostille .
Rilevato che la procura versata in atti non è dotata dei requisiti formali sopra descritti.
Ritenuto dunque, in applicazione del combinato disposto dagli artt. 39, comma 1, c.p.a. e 182 c.p.c., di dover assegnare alla parte ricorrente un termine perentorio per produrre una procura alle liti che sia dotata dei requisiti formali sopra descritti.
Ritenuto, inoltre, di dover rinviare la trattazione della causa a una successiva camera di consiglio, la cui fissazione potrà essere sollecitata da parte ricorrente attraverso la presentazione di un’apposita istanza.