TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2016-02-19, n. 201602251
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Testo completo
N. 02251/2016 REG.PROV.COLL.
N. 21620/2000 REG.RIC.
N. 00298/2001 REG.RIC.
N. 10332/2002 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 21620 del 2000, proposto da:
B R, rappresentato e difeso dagli avv.ti F P, E P, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, viale Maresciallo Pilsudski, 118;
contro
Ente Parco Regionale Appia Antica, rappresentato e difeso dall'avv. A C, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Principessa Clotilde, 2;
Comune di Ciampino, rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Brancaccio, con domicilio ex art 25. c.p.a. in Roma presso la Segreteria del Tar Lazio via Flaminia 189;
Regione Lazio;
sul ricorso numero di registro generale 298 del 2001, proposto da:
B R, rappresentato e difeso dagli avv.ti F P, E P, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, viale Maresciallo Pilsudski, 118;
contro
Comune di Ciampino, rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Brancaccio, con domicilio ex art 25. c.p.a. in Roma presso la Segreteria del Tar Lazio via Flaminia 189;
Ministero dei Beni, delle Attività Culturali e del Turismo, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, con domicilio in Roma, via dei Portoghesi, 12;
sul ricorso numero di registro generale 10332 del 2002, proposto da:
B R, anche quale legale rappresentante della Bacci e C. s.r.l., rappresentato e difeso dagli avv.ti F P, E P, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, viale Maresciallo Pilsudski, 118;
contro
Comune di Ciampino, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Giaquinto, con domicilio ex art 25. c.p.a. in Roma presso la Segreteria del Tar Lazio via Flaminia 189
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 21620 del 2000:
della determinazione n. 121/2000 con la quale e' stato espresso parere contrario dall’Ente Parco dell’Appia antica al rilascio di concessione in sanatoria ai sensi l. n. 47/85 e l. 724/94.
quanto al ricorso n. 298 del 2001:
del provvedimento prot.18880/2000 di parere contrario della Soprintendenza archeologica del Lazio al rilascio di concessione in sanatoria ai sensi della l.n.47/85 e d.l.n.724/94.
quanto al ricorso n. 10332 del 2002:
provvedimento del servizio edilizia privata del Comune di Ciampino del 4-6-2002 con cui è stato espresso parere contrario alla concessione edilizia in sanatoria.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’ Ente Parco Regionale dell’Appia antica, del Comune di Ciampino e del Ministero dei Beni, delle Attività Culturali e del Tursimo;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2016 la dott.ssa C A e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I ricorsi in epigrafe trattano di segmenti e/o fasi del procedimento relativo alla domanda di condono, presentata il 17-2-1995, ai sensi della legge n.724 del 1994, per abusi edilizi (manufatti ad uso commerciale ed artigianale-officina carrozzeria) realizzati nel comune di Ciampino, sulla via Appia nuova al Km 17.300 (al catasto al foglio 13, particelle 107 e 108) in area gravata da vincoli di varia natura (urbanistica, paesaggistica, archeologica, ambientale) e tipologia (vincoli relativi ed assoluti) sia preesistenti che successivi alla data di consumazione degli abusi stessi. Più puntualmente, e come si evince dalla documentazione versata in atti dal Comune di Ciampino, nel ricorso n. 298 del 2011:
a) un vincolo paesistico panoramico imposto con d.m. 29.4.1955 ai sensi L. n.1497 del 1939;
b) altro vincolo riveniente dal Piano Territoriale Paesistico delle zone dell’Appia antica dei comuni di Roma e Ciampino imposto con d.m. 11.2.1960 ai sensi della L. n.1497/1939, istitutivo di due zone di rispetto “A” e “B”: Piano il cui art.5 delle relative Norme tecniche di attuazione nella zona B ammette soltanto l’adattamento degli edifici esistenti e precisa che in lotti di terreno di almeno 4 ha possono essere consentite eccezionalmente piccole costruzioni a carattere agricolo ad uso del fondo coltivato;
c) un ulteriore vincolo già introdotto dal pregresso Programma di Fabbricazione e ribadito nel P.r.g. di Ciampino, approvato nel 1983, che destinava la zona a Parco archeologico dell’Appia antica (zona F1: comprendente le preesistenze archeologiche del sito e prescrittivo di un vincolo di inedificabilità assoluta in attesa dell’approvazione del piano particolareggiato della zona stessa);
i vincoli introdotti dalla L.r. Lazio n.66 del 1988, istitutiva del Parco regionale dell’Appia Antica e del relativo Ente parco, che ha previsto rigide misure di salvaguardia includenti il divieto di nuove opere edilizie fino all’approvazione del Piano di Assetto del Parco;
vincoli di inedificabilità assoluta, di carattere storico archeologico ai sensi della legge n.1089 del 1939, di cui al d.m. 26.5.1997 che ha istituito una fascia di rispetto su entrambi i lati dell’Appia Antica in cui è fatto divieto assoluto di innalzare costruzione di qualsiasi genere e tipo o sopraelevazioni degli edifici esistenti ….anche di carattere temporaneo. Tale d.m. segue altro decreto ministeriale del 17.7.1989, introduttivo di vincolo ai sensi della legge n. 1039 del 1989.
vincoli dal Piano Territoriale Pesistico -ambito n.9 - approvato con le legge regionale nr.24 del 1998 - e nel cui contesto l’area interessata dall’abuso ricade nell’ambito delle zone agricole con rilevante valore paesistico ambientale all’interno delle quali è ammesso un rapporto di copertura non superiore ad 1 m² per ettaro;
vincolo aeroportuale legge n. 58 del 1936 e D.M. 30-7-1970;
In particolare la domanda di condono riguardava cinque manufatti realizzati prima del 1985, per i quali era stata già presentata domanda di condono ai sensi della legge n. 47 del 1985, con esito negativo (che non è oggetto dei correnti contenziosi), e sei manufatti realizzati, secondo quanto indicato nella domanda di condono, nel 1993.
Nel corso di tale procedimento sono intervenuti il parere negativo del 26.4.2000 dell’Ente parco regionale dell’Appia Antica (impugnato con il ricorso n. 21620 del 2000); il parere negativo della Soprintendenza archeologica del Lazio del 25-10-2000 relativo ai sei manufatti del 1993 (impugnato con il ricorso n. 298 del 2001).
L’ultimo capitolo del complesso contenzioso in trattazione è dato dal provvedimento con cui il Comune di Ciampino ha respinto l’istanza di condono, sulla base dei parere negativi citati, di un ulteriore parere della Soprintendenza archeologica del 18-3-2002, relativo ai manufatti già oggetto della prima domanda di sanatoria del 1985 (che non risulta impugnato), delle norme dei piani urbanistici del Comune, del ptp.n. 9 approvato con legge regionale n. 24 del 1998. Il provvedimento del Comune è stato impugnato con il ricorso n.10332 del 2002,
Con riferimento a ciascuno dei ricorsi dianzi descritti si è costituito in giudizio il Comune di Ciampino che non ha trascurato la produzione di documentazione d’Ufficio e di articolate memorie difensive insistendo per la reiezione degli opposti gravami. Nei ricorsi che vedono impugnati propri atti (n.21620/2000 e n. 298/2001) si sono costituiti in giudizio, con deposito di memorie, documenti e note difensive, rispettivamente, l’Ente parco ed il Ministero contestando le deduzioni avversarie e proponendone la reiezione.
Sussistono, di conseguenza, evidenti elementi di connessione che consentono la riunione dei gravami al fine della loro unitaria trattazione e definizione con un’unica pronuncia.
Tanto premesso, per quanto attiene allo scrutinio dei ricorsi così riuniti, il Collegio ritiene che un ruolo centrale e determinante vada riservato al ricorso che aggredisce il parere della Soprintendenza archeologica attesa l’incidenza che il relativo esito svolge - per le ragioni che si avrà cura di meglio chiarire in seguito - sia sul ricorso (temporalmente precedente) avverso il parere dell’ente parco che sul successivo ricorso avverso il diniego di condono.
Del ricorso n. 298/2001.
Qui l’abuso che viene in considerazione è dato, come già sopra evidenziato, dalla realizzazione dei sei manufatti realizzati nel 1993; il giudizio di cui la Soprintendenza è stata investita è quello relativo alla compatibilità di detto abuso col vincolo (sopravvenuto) di inedificabilità assoluta introdotto col d.m.26.5.1997: vincolo assoluto in quanto detto decreto (depositato in giudizio dalla Difesa erariale) , all’art.1, individua una fascia di rispetto di 110 mt a partire dall’asse mediano della via Appia Antica , all’interno della quale “è fatto divieto assoluto di innalzare costruzioni di qualsiasi genere e tipo, anche a carattere provvisorio, o sopraelevazioni degli edifici già esistenti, modificazioni o ampliamenti, anche a carattere temporaneo, di inserire elementi in elevato, di aprire passi carrabili o cancelli e di effettuare sbancamenti ed apertura di scavi”. Si tratta di un d.m. - si cura di ricordare il ricorrente - che è stato già gravato innanzi a questo Tribunale col ric. n. 1288/1998; e, a tal riguardo, egli deduce col secondo mezzo di gravame che il parere reso dalla Soprintendenza ripete la sua invalidità dalla illegittimità da cui tale decreto ministeriale sarebbe, a suo avviso, inficiato. Sennonché - e lo si può sin da subito chiarire - detto ricorso è stato dichiarato perento con d.p.